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Norme di riferimento

12.1.2005 - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 2
LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2005, n. 1
Norme per il governo del territorio.

SOMMARIO  | 1 |  2 |  3 |  4

Art. 148 Modifiche al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 20/1984

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 20/1984 è abrogato.

Art. 149 Abrogazione del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 51/1985

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1985, n. 51 (Prime disposizioni di attuazione della legge n. 47 del 1985 recante norme in materia di controllo attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria opere abusive) è abrogato.

Art. 150 Abrogazione del comma 2 dell'articolo 5 della l.r.57/1985

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 (Finanziamenti per la redazione e l'attuazione del piani di recupero del patrimonio edilizio esistente) è abrogato.

Art. 151 Modifiche al comma 4 dell'articolo 5 della l.r.47/1991

1. Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 47/1991 è sostituito dal seguente comma:
"4. Il comune, in sede di rilascio delle concessioni edilizie, prescrive l'esecuzione delle opere necessarie ad ottenere la conformità con la normativa tecnica di cui all'articolo 3.".

Art. 152 Inserimento del comma 4 bis all'articolo 5 della l.r. 47/1991

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 47/1991 è inserito il seguente comma:
"4 bis. Le concessioni edilizie non possono essere rilasciate qualora i singoli progetti non si conformino alle prescrizioni di cui al comma 4."

Art. 153 Inserimento del comma 4 ter all'articolo 5 della l.r. 47/1991

1. Dopo il comma 4 bis inserito dall'articolo 150 della presente legge, all'articolo 5 della l.r. 47/1991 è inserito il seguente comma:
"4 ter. Le denunce di inizio attività devono asseverare la conformità della progettazione ed esecuzione delle opere o interventi alla normativa tecnica di cui all'articolo 3.".

Art. 154 Modifiche al comma 6 dell'articolo 9 della l.r.47/1991

1. Il comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 47/1991 è sostituito dal seguente comma:
"6. Per la realizzazione dei programmi e dei relativi interventi di cui al presente articolo, i comuni destinano il 10 per cento dei proventi annuali derivanti dalle concessioni edilizie e dalle denunce di inizio attività, delle sanzioni in materia urbanistica ed edilizia, ivi comprese le somme introitate ai sensi dell'articolo 37 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e della legge regionale 7 maggio 1985, n. 51 (Prime disposizioni di attuazione della legge 47/1985 recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), nonché delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da inosservanza di norme relative al diritto di libero accesso in spazi pubblici riservati ai portatori di handicap motori e sensoriali.".

Art. 155 Modifiche all'articolo 13 della l.r. 24/1994

1. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi) è abrogato.

Art. 156 Modifica dell'articolo 14 della l.r. 24/1994

1. L'articolo 14 della l.r. 24/1994 è sostituito dal seguente:
"Art. 14 Procedura di approvazione delle modifiche ai piani per i parchi
1. Il piano per il parco di cui all'articolo 13 può essere modificato o nuovamente adottato e approvato dal consiglio direttivo dell'ente parco applicando le disposizioni di cui al titolo II della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio), previo parere obbligatorio della comunità del parco e del comitato scientifico, nonché previo parere vincolante del Consiglio regionale.".

Art. 157 Modifiche all'articolo 15 della l.r. 24/1994

1. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 24/1994 è sostituito dal seguente:
"2. Il regolamento è adottato e approvato dal consiglio direttivo del parco applicando le disposizioni di cui al titolo II della l.r. 1/2005 , previo parere obbligatorio della comunità del parco e del comitato scientifico, nonché previo parere vincolante della Giunta regionale."

2. Il comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 24/1994 è abrogato.

Art. 158 Modifica dell'articolo 16 della l.r. 24/1994

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 24/1994 sono inseriti i seguenti commi:
"4 bis. Qualora i piani di gestione riguardino aree contigue ed abbiano ad oggetto disposizioni del piano del parco concernenti la disciplina paesaggistica, urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, sono approvati attraverso accordi della pianificazione di cui al titolo III capo I della l.r. 1/2005 promossi dall'ente parco con la partecipazione dei comuni e delle province interessate.
4 ter. Qualora l'accordo di cui al comma 5 non venga definito entro il termine stabilito dal soggetto promotore all'avvio del procedimento, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112).
4 quater. Resta ferma la competenza dei comuni in ordine all'adozione ed approvazione dei piani attuativi delle previsioni dei piani di gestione di cui al comma 5.".

Art. 159 Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 49/1995

1. L'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali protette di interesse locale) è sostituito dal seguente:
"Art. 8
1. I parchi regionali sono istituiti con apposita legge regionale che ne definisce i confini, stabilisce i tempi e le modalità di approvazione dello statuto dell'ente parco e, nel rispetto dell'autonomia statutaria dei singoli enti, detta norme sulla composizione degli organi, sulle modalità di nomina del direttore del comitato scientifico, sul regolamento del parco, sul piano pluriennale economico-sociale, quali strumenti di attuazione delle finalità istitutive del parco.

2. La legge regionale di cui al comma 1 detta altresì norme sul personale che opera nel parco, sul patrimonio dell'ente che lo gestisce e sulle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni.".

Art. 160 Modifiche all'articolo 10, comma 1, della l.r. 49/1995

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 49/1995 è sostituito dal seguente comma:
"1. Il piano del parco provinciale, quale strumento di tutela dei valori naturali ed ambientali entro perimetri definitivi, anche in variante di quelli individuati nell'atto istitutivo, costituente parte integrante del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 51 della legge regionale 1 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), fa riferimento ai contenuti di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Ha valore di piano paesaggistico e di piano urbanistico. Esso sostituisce i piani paesaggistici territoriali ed urbanistici di qualsiasi livello per le finalità ad esso attribuite dalla legge. Il piano ha efficacia di dichiarazione di pubblico generale interesse, di urgenza ed indifferibilità per gli interventi in esso previsti ".

Art. 161 Modifiche all'articolo 11 della l.r. 49/1995

1. L'articolo 11 della l.r. 49/1995 è sostituito dal seguente:
"Art. 11
Procedimento per l'approvazione del piano per il parco provinciale 1. Al procedimento per l'approvazione del piano del parco e del regolamento del parco provinciale si applicano le disposizioni di cui al titolo II della l.r. 1/2005.".

Art. 162 Modifiche all'articolo 12 della l.r. 49/1995

1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 12 della l.r. 49/1995 sono abrogati.

Art. 163 Modifiche all'articolo 2 della l.r. 59/1996

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'Istituto regionale per la programmazione economica) è sostituito dal seguente comma:
"1. Sono compiti dell'Istituto, in particolare:

  1. a) lo studio della struttura socio economica regionale e delle sue trasformazioni, degli andamenti congiunturali e dei relativi strumenti analitici;
  2. b) lo studio della struttura territoriale regionale e delle sue trasformazioni e dei relativi strumenti analitici;
  3. c) lo studio delle metodologie di programmazione, di valutazione e di verifica delle politiche;
  4. d) gli studi preparatori per gli atti della programmazione regionale e per il piano di indirizzo territoriale regionale in ordine ai problemi economici, territoriali e sociali;
  5. e) la circolazione delle conoscenze e dei risultati di cui alle lettere a) b) e c)."

Art. 164 Abrogazione dell'articolo 11 della l.r. 76/1996

1. L'articolo 11 della legge regionale 3 settembre1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma delle conferenze dei servizi) è abrogato.

Art. 165 Modifiche all'articolo 15 della l.r. 65/1997

1. L'articolo 15 della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'Ente per la gestione del Parco regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo consorzio) è sostituito dal seguente:
"Art. 15 Procedimento per l'approvazione del piano per il parco
1. Il piano per il parco di cui all'articolo 14 può essere modificato o nuovamente adottato e approvato dal consiglio direttivo dell'ente parco applicando le disposizioni di cui al titolo II della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), previo parere obbligatorio della comunità del parco e del comitato scientifico, nonché previo parere vincolante del Consiglio regionale.".

Art. 166 Modifiche all'articolo 1, comma 2, della l.r. 68/1997

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 1997, n. 68 (Norme sui porti e gli approdi turistici della Toscana) è sostituito dal seguente comma:
"2. L'atto di cui al comma 1 indirizza e disciplina la realizzazione, la ristrutturazione e la riqualificazione dei porti e degli approdi turistici.".

Art. 167 Modifica all'articolo 3, comma 1, della l.r. 68/1997

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 68/1997 è così sostituito: "1. Il PREPAT contiene:

  1. a) il quadro conoscitivo degli ambiti territoriali per la localizzazione dei porti e degli approdi turistici e la relativa normativa di indirizzo;
  2. b) l'indicazione dei ruoli dei singoli porti e approdi esistenti in relazione alle specifiche capacità ricettive e di sviluppo;
  3. c) le norme tecniche per i piani regolatori portuali in ordine ai tipi di opere, di attrezzature e di servizi da realizzare nei porti e negli approdi.".

Art. 168 Abrogazione dell'articolo 5 della l.r. 68/1997

1. L'articolo 5 della l.r. 68/1997 è abrogato.

Art. 169 Modifiche all'articolo 8 della l.r. 68/1997

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 68/1997 è abrogato.

Art. 170 Modifiche all'articolo 9 della l.r. 68/1997

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 68/1997 è abrogato.

Art. 171 Modifiche all'articolo 4 della l.r. 25/1998

1. All'articolo 4, comma 8, della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) da ultimo modificata dalla legge regionale 26 luglio 2002, n. 29, le parole da "ai sensi" a "1995" sono sostituite dalle seguenti parole: "ai sensi delle disposizioni specificamente previste dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)".

Art. 172 Modifiche all'articolo 5 della l.r. 25/1998

1. All'articolo 5, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: "2 bis. I piani di cui al comma 1, lettera a), sono atti di governo del territorio ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della l.r. 1/2005.".

Art. 173 Modifiche all'articolo 6 della l.r. 25/1998 1. All'articolo 6, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
"1 bis. I piani di cui al comma 1, lettera a), sono atti di governo del territorio ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della l.r. 1/2005.".

Art. 174 Modifiche all'articolo 13 della l.r. 25/1998

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 25/1998 è sostituita dalla seguente lettera:
"a) i criteri e l'individuazione di cui alle lettere b), d) ed e) dell'articolo 9, comma 1, e le prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), costituiscono contenuto del piano di indirizzo territoriale regionale secondo quanto specificamente previsto ai sensi della l.r. 1/2005 ;".

2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 25/1998 è sostituita dalla seguente lettera:
"c) tali elementi concorrono a definire le condizioni necessarie per la previsione di nuovi insediamenti e di interventi in sostituzione di tessuti insediativi, ove quest'ultimi comportino aumento della produzione dei rifiuti, ai sensi della l.r. 1/2005 ;"

3. Al comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 25/1998, le parole da "ai sensi" a "1995" sono sostituite dalle seguenti parole: "ai sensi dell'articolo 48 della l.r. 1/2005 .".

4. Il comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente comma:
"4. L'individuazione degli ambiti da bonificare di cui all'Art. 9, comma 2, lettera b), costituisce contenuto del piano di indirizzo territoriale quale elemento conoscitivo ai sensi e per gli effetti di cui alla l.r. 1/2005 ed altresì ai fini della definizione delle prescrizioni del piano di coordinamento provinciale di cui all'articolo 51 della medesima legge.".

Art. 175 Modifiche all'articolo 14 della l.r. 25/1998

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 25/1998 è sostituita dalla seguente lettera:
"c) le individuazioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere e), f), l) e o) costituiscono contenuto del PTC ai sensi dell'articolo 51 della l.r. 1/2005 ai fini e per gli effetti della definizione del quadro conoscitivo del piano strutturale comunale di cui all'articolo 53 della medesima legge;".

2. La lettera d) del comma 1 della l.r. 25/1998 è sostituita dalla seguente lettera:
"d) le localizzazioni di cui alle lettere h), l) e o) del comma 1 dell'articolo 11 costituiscono contenuto del PTC a norma dell'articolo 51 della l.r. 1/2005. Tali localizzazioni, ove siano conformi al piano regionale di gestione dei rifiuti, e previa effettuazione della valutazione integrata disciplinata dal titolo I, capo I, della medesima legge, producono gli effetti vincolanti di cui allo stesso articolo 51;".

3. La lettera e) del comma 1 della l.r. 25/1998 è sostituita dalla seguente lettera:
"e) il vincolo di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d), relativo agli ambiti di bonifica, come definiti dal piano provinciale ai sensi dell'articolo 11, comma 2, costituisce salvaguardia secondo quanto disposto dall'articolo 53, comma 2, lettera h) della l.r. 1/2005. I comuni vi conformano il proprio piano strutturale applicando le disposizioni dell'articolo 13, comma 2, lettera d), della presente legge;".

4. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 25/1998 è sostituita dalla seguente lettera:
"f) fanno inoltre parte del quadro conoscitivo del piano strutturale comunale di cui all'articolo 53 della l.r. 1/2005 gli elementi dei piani provinciali di gestione dei rifiuti ed i rapporti delle Comunità di ambito sullo stato di attuazione dei programmi e sulla capacità di smaltimento dell'ATO di riferimento.".

Art. 176 Modifiche all'articolo 2 della l.r. 38/1998

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1998, n. 38 (Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città) è sostituita dalla seguente lettera:
"d) elabora, criteri di riferimento per gli enti locali, finalizzati ad armonizzare le scelte della dislocazione delle funzioni con i piani di indirizzo e di regolamento degli orari di cui all'articolo 3;".

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 38/1998, come modificata dal comma 1 del presente articolo, è inserita la seguente lettera:
"d bis) nel piano di indirizzo territoriale di cui all'articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), indica i comuni che, per le loro dimensioni ovvero per la loro particolare posizione geografica, o per il peculiare ruolo strategico a livello territoriale, sono obbligatoriamente tenuti ad adottare il piano di cui all'articolo 3;".

Art. 177 Modifiche all'articolo 3 della l.r. 38/1998

1. L'articolo 3, comma 1, della l.r. 38/1998 è sostituito dal seguente comma:
"1. I comuni individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d bis), contestualmente al piano strutturale, di cui agli articoli 52 e 53 della l.r. 1/2005 adottano un piano di indirizzo e di regolazione degli orari per la predisposizione dei progetti che costituiscono il coordinamento degli orari della città, come definito dall'articolo 5 della presente legge.".

Art. 178 Inserimento del comma 1 bis all'articolo 3 della l.r. 38/1998

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 38/1998 è inserito il seguente comma:
"1bis. I comuni che, in base a quanto stabilito dal piano di indirizzo territoriale, non sono ricompresi tra quelli che hanno l'obbligo di adottare il piano di cui al comma 1, hanno in ogni caso la facoltà di adottarlo".

Art. 179 Modifica all'articolo 4 della l.r. 38/1998

1. L'articolo 4 della l.r. 38/1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 4 Procedimento per l'approvazione del piano di indirizzo e di regolazione degli orari 1. Il piano di indirizzo e di regolazione degli orari adottato è trasmesso, come allegato al piano strutturale, alla Giunta regionale e alla provincia e depositato nella sede comunale, con le stesse modalità e le stesse procedure previste per il piano strutturale di cui all'articolo 53 della l.r. 1/2005. Contestualmente alla deliberazione di approvazione del piano strutturale, il comune approva il piano di indirizzo e di regolazione degli orari che diviene efficace contestualmente al piano strutturale.

2. In fase di prima attuazione, i comuni individuati dal piano di indirizzo territoriale, ai sensi dell'articolo 2, entro trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore del piano di indirizzo territoriale della Regione, provvedono ad approvare il piano di indirizzo e di regolazione degli orari anche indipendentemente dal piano strutturale.".

Art. 180 Modifica al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 38/1998

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 38/1998 è sostituito dal seguente comma:
"2. Il comune ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e, se vigenti, nel rispetto del piano di indirizzo e di regolazione degli orari di cui all'articolo 3 e 4, definisce ed attua, con ordinanza, i progetti comunali di cui al comma 1, promuovendo iniziative di informazione e di consultazione, anche a seguito delle analisi delle esigenze dei cittadini.".

Art. 181 Modifiche all'articolo 4 della l.r. 42/1998

1. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 31 luglio 1998 n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale ) da ultimo modificata dalla legge regionale 22 ottobre 2004, n. 55, le parole "di cui all'articolo 6 della l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio)" sono sostituite dalle seguenti parole: "di cui all'articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);".

Art. 182 Modifiche all'articolo 5 della l.r. 78/1998

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l78 (Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili.) da ultimo modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2004, n. 4, è sostituito dal seguente comma:
"1. Il PRAER in quanto atto che disciplina risorse essenziali del territorio è assoggettato alle procedure di approvazione disciplinate dal titolo II della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).".

Art. 183 Modifiche all'articolo 7 della l.r. 78/1998

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 78/1998 è sostituito dal seguente comma:
"1. Il piano delle attività estrattive di recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili della provincia, in seguito denominato PAERP, è l'atto della pianificazione settoriale attraverso il quale la provincia attua gli indirizzi e le prescrizioni dei due settori del PRAER.".

Art. 184 Modifiche all'articolo 3 della l.r. 2/2000

1. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 2000, n. 2 (Interventi per i popoli Rom e Sinti) è sostituito dal seguente:
"5. Le aree attrezzate per la residenza sono definite dal regolamento urbanistico.".

2. Il comma 6 dell'articolo 3 della l.r. 2/2000 è sostituito dal seguente:
"6. Le aree attrezzate per la residenza possono essere ricomprese nei piani per l'edilizia economica popolare di cui all'articolo 71 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). In tal caso i finanziamenti previsti dalla presente legge possono essere ricompresi, fatte salve le finalità della loro specifica destinazione, nel piano finanziario del programma di edilizia economica popolare convenzionata o sovvenzionata. In questa eventualità, la popolazione da accogliere in dette aree è ricompresa nella determinazione del fabbisogno insediativo residenziale comunale.".

Art. 185 Modifiche all'articolo 12 della l.r. 2/2000

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 2/2000 è sostituito dal seguente:
"2. L'individuazione dei comuni sedi di accoglienza con riferimento agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), b), ed e) costituisce, ove non già prevista, integrazione del piano regionale di indirizzo territoriale con efficacia prescrittiva, secondo le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) e della l.r. 1/2005.".

Art. 186 Modifiche all'articolo 2 della l.r. 30/2000

1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 30 (Nuove norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti) da ultimo modificata dalla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67, è sostituita dalla seguente lettera: "g) all'adozione, nell'ambito del regolamento di attuazione del titolo V della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), delle ulteriori prescrizioni atte a consentire, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto, la localizzazione più adeguata dei nuovi stabilimenti;".

Art. 187 Modifiche all'articolo 5 della l.r.30/2000

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 30/2000 è sostituita dalla seguente:
"b) alla definizione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento e ai sensi dell'articolo 51 della l.r. 1/2005, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14 del decreto, delle eventuali ulteriori prescrizioni inerenti la localizzazione degli stabilimenti, in attuazione di quelle regionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e);".

Art. 188 Modifica all'articolo 6 della l.r. 30/2000

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 30/2000 le parole da "Ferme restando" a "1995" sono soppresse.

Art. 189 Modifiche all'articolo 6 della l.r. 33/2000

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento d'attuazione del titolo IV, capo III della presente legge, l' articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 33 (Norme per lo sviluppo dell' acquacoltura e della produzione ittica ) è sostituito dal seguente:
"Art. 6 Disciplina degli impianti di acquacoltura

  1. 1. Gli impianti di acquacoltura sono considerati annessi agricoli.
  2. 2. La realizzazione e l'ampliamento degli impianti di acquacoltura sono disciplinati dal titolo IV, capo III della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) e dal regolamento di attuazione dello stesso.".

Art. 190 Abrogazioni

1. Gli articoli 7, 8 e 9 della l.r. 33/2000 sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento d'attuazione del titolo IV, capo III, della presente legge.

Art. 191 Modifiche all'articolo 37 della l.r. 39/2000

1. Il comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) da ultimo modificata dalla legge regionale 2 agosto 2004, n. 40, è sostituito dal seguente comma:
"1. Tutti i territori coperti da boschi sono sottoposti a vincolo idrogeologico e secondo le disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 41 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) a vincolo paesaggistico.".

Art. 192 Modifiche all'articolo 41 della l.r. 39/2000

1. I commi 3 e 3bis dell'articolo 41 della l.r. 39/2000 sono abrogati.

Art. 193 Modifiche all'articolo 42 della l.r. 39/2000

1. Il comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente comma:
"1. La trasformazione dei boschi è soggetta ad autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e secondo le disposizioni del D.Lgs 41/2004, all'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico.".

2. Il comma 2 dell'articolo 42 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente comma:
"2. L'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico è rilasciata secondo la disciplina di cui al titolo VI, capo IV della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).".

3. Il comma 6 dell'articolo 42 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente comma:
"6. Nei casi di cui al comma 4 per le trasformazioni e le opere che sono soggette a autorizzazione paesaggistica l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è acquisita d'ufficio dal comune prima del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.".

Art. 194 Modifiche all'articolo 1 della l.r. 56/2000

1. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 2000, n.56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche -Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n.7 -Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n.49) è sostituito dal seguente:
"4. I siti di cui all'allegato D nonché i geotipi di importanza regionale (GIR) di cui all'articolo 11, costituiscono invarianti strutturali ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), e fanno parte dello statuto del territorio di cui all'articolo 48, commi 1 e 2 della medesima legge. Essi sono considerati elementi di rilievo ai fini della redazione della carta della natura di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n.394 (Legge quadro sulle aree protette), da ultimo modificata dalla legge 8 luglio 2003, n. 172, anche in conformità con quanto previsto negli atti statali di indirizzo.".

Art. 195 Modifiche all'articolo 15 della l.r. 56/2000

1. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 56/2000 è sostituito dal seguente:
"2. Gli atti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, per i quali sia prevista la valutazione integrata ai sensi della l.r. 1/2005, qualora siano suscettibili di produrre effetti sui siti di importanza regionale di cui all'allegato D, o su geotipi di importanza regionale di cui all'articolo 11, devono contenere, ai fini dell'effettuazione della valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357, apposita relazione di incidenza.".

Art. 196 Inserimento del comma 2 bis all'articolo 15 della l.r. 56/2000

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 56/2000 è aggiunto il seguente comma:
"2 bis.La relazione di cui al comma 2 integra la relazione di sintesi relativa alla valutazione integrata di cui all'articolo 16, comma 3, della l.r. 1/2005, ai fini dell'individuazione dei principali effetti che il piano può determinare sul sito o sul geotipo interessati, tenuto conto degli obiettivi di conservazione degli stessi.". Capo XX Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana) da ultimo modificata dalla legge regionale 28 maggio 2004, n. 27

Art. 197 Modifiche all'articolo 13 della l.r. 30/2003

1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana) da ultimo modificata dalla legge regionale 28 maggio 2004, n. 27, è sostituito dal seguente:
"2. L'ospitalità in spazi aperti può essere autorizzata solo in zone a tale scopo individuate dallo strumento urbanistico comunale;".

2. Il comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 30/2003 è abrogato.

Art. 198 Modifiche all'articolo 17 della l.r. 30/2003

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 30/2003 è sostituita dalla seguente:
"c) i volumi derivanti da interventi di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione edilizia nonché da addizioni o trasferimenti di volumetrie che rientrino nella ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 79 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);".

Art. 199 Modifiche all'articolo 18 della l.r. 30/2003

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
"1. Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale destinato all'attività agrituristica devono essere realizzati utilizzando materiali costruttivi tipici e nel rispetto delle tipologie e degli elementi architettonici e decorativi caratteristici dei luoghi, con l'esclusione di tipologie riferibili a monolocali. Le opere e gli impianti di pertinenza ai fabbricati ad uso agrituristico e le aree per la sosta degli ospiti campeggiatori devono essere realizzati in modo da integrarsi con l'ambiente circostante, con particolare riferimento alle sistemazioni e agli arredi esterni, alla regimazione idraulica e allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi. Gli interventi devono comunque garantire una sufficiente dotazione di acqua avente caratteristiche di potabilità.".

2. Il comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 30/2003 è abrogato.

3. Il comma 5 dell'articolo 18 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente comma:
"5. Agli interventi edilizi per le attività agrituristiche realizzati dagli imprenditori agricoli professionali si applica l'articolo 124, comma 1, lettera a) della l.r. 1/2005.".

Art. 200 Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

  1. a) la legge regionale 2 novembre 1979, n. 52 (Sub-delega ai comuni delle funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali), con l'eccezione dell'articolo 12 che cessa di avere applicazione dopo la nomina delle commissioni provinciali di cui all'articolo 137 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
  2. b) la legge regionale 6 dicembre 1982, n. 88 (Disciplina dei controlli sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico);
  3. c) la legge regionale 2 marzo 1987, n. 15 (Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 1985, n. 5);
  4. d) la legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 (Disposizioni regionali per l'attuazione della L. 28 febbraio 1985, n. 47 in materia di mutamento di destinazione d'uso degli immobili) da ultimo modificata dalla legge regionale 5 agosto 2003, n. 43;
  5. e) la legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio), con l'eccezione dell'articolo 39;
  6. f) la legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d'inizio delle attività edilizie -Disciplina dei controlli nelle zone soggette a rischio sismico -Disciplina del contributo di concessione -Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico -edilizia -Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n.69), da ultimo modificata dalla legge regionale 23 dicembre 2003, n. 64.

Art. 201 Abrogazione della legge regionale 17 gennaio 1983, n. 3 (Formazione della cartografia regionale)

1. La legge regionale 17 gennaio 1983, n. 3 (Formazione della cartografia regionale) è abrogata a decorrere dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana delle istruzioni tecniche di cui all'articolo 29, comma 5.

Art. 202 Abrogazione della legge regionale 17 aprile 1984, n. 21 (Norme per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico, in attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741) da ultimo modificata dalla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5

1. La legge regionale 17 aprile 1984, n. 21 (Norme per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico, in attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741) da ultimo modificata dalla l.r. 5/1995, è abrogata dal momento dell'entrata in vigore delle direttive tecniche di cui all'articolo 62, comma 5.

Art. 203 Abrogazione legge regionale della 21 maggio 1980, n. 59 (Norme per gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente)

1. La legge regionale 21 maggio 1980, n. 59 (Norme per gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente) è abrogata dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 75.

Art. 204 Abrogazione della legge regionale 14 aprile 1995, n. 64 (Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola)

1. La legge regionale 14 aprile 1995, n. 64 (Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola), modificata con legge regionale 4 aprile 1997, n. 25 è abrogata dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del titolo IV, capo III.

Art. 205 Poteri di deroga

1. I comuni esercitano i poteri di deroga agli atti strumenti della pianificazione territoriale e agli atti di governo del territorio adottati ai sensi della l.r. 5/1995 da ultimo modificata dalla legge regionale 15 maggio 2001, n. 23, nel rispetto di entrambe le seguenti condizioni:

  1. a) per interventi pubblici o d'interesse pubblico da realizzarsi anche a cura dei privati, purché tali interventi siano previsti su zone precedentemente destinate dal piano strutturale a funzioni pubbliche, o di interesse pubblico;
  2. b) nel rispetto dei limiti fissati dalle leggi e con esclusivo riferimento ai parametri dimensionali di intervento (altezze, superfici, volumi e distanze).

Art. 206 Disposizioni transitorie relative alle indagini geologiche

1. Fino al momento dell'emanazione delle direttive tecniche di cui all'articolo 62, comma 5 si applicano la legge 17 aprile 1984, n. 21 (Norme per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico, in attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741) e la l. 183/1989.

Art. 207 Disposizioni transitorie relative alla validità dei piani per l'edilizia economica e popolare ed i piani per gli insediamenti produttivi vigenti

1. I piani per l'edilizia economica e popolare ed i piani per gli insediamenti produttivi vigenti mantengono la loro validità per il periodo già determinato in base alle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 208 Disposizioni sull'applicazione della legge

1. La presente legge costituisce il complesso delle norme di riferimento sul governo del territorio; eventuali deroghe o modifiche alle disposizioni in essa contenute devono essere introdotte esclusivamente mediante espressa modificazione.

2. Alla formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino adottati si applicano le norme previste dalle leggi regionali precedentemente vigenti.

3. Nei casi di cui al comma 2 è fatta salva la facoltà dell'amministrazione competente di dare luogo all'applicazione immediata delle disposizioni della presente legge.

Art. 209 Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente legge si fa fronte con le risorse annualmente stabilite con legge di bilancio nell'ambito delle seguenti unità previsionali di base (UPB):

  1. a) UPB 341 (Azioni di sistema per il governo del territorio -spese di investimento);
  2. b) UPB 342 (Sistemi informativi, attività conoscitive e di informazione in campo territoriale -spese di investimento);
  3. c) UPB 343 (Sistemi informativi, attività conoscitive e di informazione in campo territoriale -spese correnti).

Art. 210 Entrata in vigore differita

1. Le disposizioni di cui al titolo II, capo I, si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11, comma 4.

2. Le disposizioni di cui al titolo IV, capo III, si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione dello stesso capo.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 62, comma 1 si applicano dall'emanazione delle direttive tecniche di cui all'articolo 62, comma 5.

4. Le disposizioni di cui al titolo V, capo III, si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 75, con l'eccezione dell'articolo 47.

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