Comune di Siena: Sistema Informativo Territoriale

cartografia tematica

Piano Regolatore Generale

Norme Tecniche di Attuazione


ATTENZIONE: Dal 6 Aprile 2011 il presente Piano Regolatore Generale del Comune di Siena non è più vigente.
Con la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 14 del 06/04/2011 infatti, questo strumento è stato sostituito dal Regolamento Urbanistico e la consultazione su queste pagine rimane solo ed esclusivamente a fini di studio.
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Art.159bis - Annessi agricoli esistenti: disposizioni particolari (classe a6)

  1. Gli annessi agricoli o casotti esistenti costruiti con materiali impropri di recupero, lamiere, legno, eternit, cartone fatiscenti non possono essere ampliati, nè essere oggetto di cambiamento d'uso non e' ammesso alcun tipo di intervento se non la demolizione in qualsiasi sottozona siano localizzati.
  2. Per gli annessi agricoli con struttura e realizzazione diversa da quella del precedente comma sono ammessi i seguenti interventi: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso nei casi ed alle condizioni di cui all'art. 5bis e 5ter della L.R. 64/95, nel rispetto delle disposizioni generali di cui al precedente art. 149bis.
  3. Gli annessi agricoli di cui al comma 2 del presente articolo, se non classificati di interesse storico e non ricadenti in sottozona di interesse storico, possono essere ampliati in base all'art.5 comma 3 L.R. 64/95 come sotto precisato:
    1. fino al 10% con un massimo di mc.300 negli ambiti A, C, E e G;
    2. fino al 10% del volume esistente con un massimo di mc.50 negli ambiti D -sottozona Ac- e negli ambiti B e F.
    Gli aumenti di cui al punto a) sono soggetti al P.M.A.A., quelli al punto b) sono soggetti a intervento edilizio diretto.
    Gli aumenti di cui al presente comma possono essere estesi alla intera consistenza del patrimonio edilizio rurale in dotazione all'azienda con il limite massimo complessivo del 10% e di mc.300.
  4. Per gli annessi agricoli che per cause naturali o accidentali hanno subito crolli di parte delle volumetrie, è possibile la ricostruzione della parte crollata rispettando le forme e il volume originali purché ne sia documentata la sua esistenza, in particolare ne siano testimoniate le eventuali caratteristiche storiche.
  5. Tettoie: si applicano gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3; non è ammesso il cambio di destinazione d'uso.

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