Gli interventi ammessi sui fabbricati esistenti possono portare alla formazione di nuove unita' immobiliari -fatte salvo le norme edilizie, igienico sanitarie vigenti o compatibilmente con la classificazione di valore degli immobili ai sensi dell'art. 5 L.R. 59/80, possono essere ammesse deroghe ai fini del recupero salvaguardando le caratteristiche storico-architettoniche dei manufatti edilizi, riguardo alla altezza dei vani interni ed al rapporto illuminante: h min. 2.70, nel caso di copertura inclinati h media 2.70 con h min.2.40.
Nella formazione di nuove unita' abitative si dovra' evitare - se non strettamente necessario- la frantumazione dei grandi spazi unitari salvaguardando i caratteri architettonici interni (soffitti, pavimentazioni ecc.). Per renderle agibili da parete dei portatori di handicap, sono ammesse opere che rendano funzionali gli spostamenti all'interno e l'accesso agli edifici nel rispetto dei caratteri e degli elementi storici da conservare