Nel caso di interventi edilizi che comportino il mutamento di destinazione d'uso di edifici rurali di proprietà di soggetti diversi dalle aziende agricole, o di proprietà di aziende agricole con superfici fondiarie inferiori ai minimi indicati dall'art. 3 comma 2 della LR 64/95 - salvo diversa indicazione del PTC - è obbligatoria la sottoscrizione di una convenzione o atto unilaterale d'obbligo che individui l'area di pertinenza dell'edificio; nel caso l'area di pertinenza sia superiore ad 1 ha, la convenzione vincola il proprietario, ai sensi dell'art. 5 ter comma 2 della LR 64/95, alla realizzazione di specifici interventi di sistemazione ambientale; nel caso l'area di pertinenza sia inferiore ad 1 ha, la convenzione stabilisce gli specifici oneri connessi al miglioramento ambientale da versarsi al comune ai sensi dell'art. 5 ter commi 3 e 4 della LR 64/95.