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Piano Strutturale: Progetto di Piano

 

Norme Tecniche di Attuazione

Art. 59. Disciplina del rischio idraulico: Classe di pericolosità 3 (pericolosità media)


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1. Comprende le aree di fondovalle, indicate nella Tav. C.03.02, non protette da opere idrauliche per le quali ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

  1. a) vi sono notizie storiche di inondazioni;
  2. b) presentano caratteristiche morfologicamente sfavorevoli, di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a m. 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.

2. Per le aree di questa classe di pericolosità deve essere allegato al RU uno studio anche a livello qualitativo che illustri lo stato di efficienza e lo schema di funzionamento delle opere idrauliche ove presenti o che comunque definisca il grado di rischio. I risultati dello studio costituiranno l'elemento di base per la classificazione di fattibilità delle previsioni urbanistiche e, ove necessario, indicheranno le necessarie soluzioni progettuali tese a ridurre al minimo possibile il livello di rischio ed i danni agli interventi per episodi di sormonto o di esondazione.

3. Nel caso in cui si debbano eseguire, in aree a pericolosità idraulica 3 non comprese nel RU, interventi di nuova costruzione di qualsiasi tipo e dimensione, anche precari, e/o trasformazioni morfologiche che comportino ostacolo al deflusso delle acque o non finalizzati al miglioramento delle problematiche idrauliche presenti, la loro realizzazione comporterà l'adozione di una variante al PS vigente, corredata da uno studio anche a livello qualitativo, secondo le modalità riportate al co. 2, sulla base del quale sarà attribuita la classificazione di fattibilità corrispondente.


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