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Piano Strutturale: Progetto di Piano

 

Norme Tecniche di Attuazione

Art. 55. Disciplina del rischio idraulico: ambiti A1


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1. La disciplina del presente articolo si applica agli interventi ricadenti nell'ambito denominato "A1", definito "di assoluta protezione del corso d'acqua", che corrisponde agli alvei, alle golene, agli argini dei corsi d'acqua di cui al punto b) del co. 2 dell'art. 65 elencati per il Comune di Siena negli Allegati n. 4 e n. 5 della D.C.R. n. 12/2000 e indicati graficamente nella Tav. C.03.02, nonché alle aree comprese nelle due fasce della larghezza di ml. 10 adiacenti a tali corsi d'acqua, misurate a partire dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda.

2. I permessi di costruire, le dichiarazioni d'inizio attività, le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività estrattiva, le approvazioni di opere pubbliche, gli strumenti urbanistici e loro varianti, i piani attuativi, gli accordi di programma e le conferenze ex art. 3 bis legge n. 441/1987 non possono prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura e trasformazioni morfologiche nell'ambito A1, eccetto per i manufatti e le trasformazioni di cui al successivo co. 3.

3. Sono fatte salve le opere idrauliche, di attraversamento del corso d'acqua, gli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché gli adeguamenti di infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua stesso.

4. Sono inoltre da rispettarsi le prescrizioni di cui all'art. 44, co. 3 delle presenti NTA.


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