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Piano Strutturale: Progetto di Piano

 

Norme Tecniche di Attuazione

Art. 54. Disciplina di tutela degli acquiferi: aree sensibili di classe 2


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1. Nelle aree sensibili di classe 2 le attività antropiche sono orientate in modo da perseguire la limitazione delle infiltrazioni di sostanze inquinanti.

2. I depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti, nonché a garantire l'eventuale stoccaggio dei reflui addotti all'impianto per un periodo minimo di 24 ore.
Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti;

3. Opere ed impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento delle falde sono da prevedersi anche per la realizzazione di:

  1. a) impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica;
  2. b) impianti di raccolta, stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo;
  3. c) centri di raccolta, demolizione, rottamazione di autoveicoli, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici;
  4. d) attività comportanti l'impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze nocive, sostanze radioattive, prodotti e sostanze chimiche pericolose, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;
  5. e) tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall'acqua.

4. Nelle aree sensibili di classe 2 sono limitati allo stretto necessario i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali. Qualora siano comunque previsti impegni di suolo, il RU definisce, nel dettaglio delle destinazioni previste, gli indirizzi e i criteri per l'elaborazione delle valutazioni di compatibilità per gli interventi insediativi e infrastrutturale con riferimento alla disciplina dell'art. A8 del PTC.

5. Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 2 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque per salmonidi dal d.lgs. n. 152/99.

6. Fino all'approvazione del Piano Provinciale per lo smaltimento dei rifiuti speciali, previsto dalla legge reg. Toscana n. 25/1998, è consentito lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione ricadenti in Provincia di Siena; lo spandimento non dovrà superare le quantità previste per ettaro dall'art. 3 del d.lgs n. 99/1992.

7. Le pratiche agricole devono assumere come riferimento le Proposte tecniche dei disciplinari di produzione predisposti dall'ARSIA.


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