1. Il PS si attua mediante il RU di cui all'art. 55, legge reg. Toscana n. 1/2005 ed eventualmente mediante Piani complessi di intervento di cui all'art. 56, legge reg. Toscana n. 1/2005, nonché mediante gli strumenti attuativi previsti dalla vigente legislazione.
2. La predisposizione degli atti di governo del territorio avviene in conformità al PS che definisce:
- a) obiettivi e indirizzi programmatici da perseguire, anche in funzione delle invarianti strutturali e degli statuti delle risorse;
- b) prescrizioni finalizzate alla conservazione e al miglioramento dei sistemi territoriali, ambientali e funzionali, alla tutela e valorizzazione delle risorse intese nella più ampia accezione, alla sistemazione degli assetti insediativi esistenti e di nuova previsione, al recupero di situazioni di degrado;
- c) salvaguardie, da attuarsi fino all'adozione del regolamento urbanistico, tese a non compromettere gli obiettivi e le previsioni del PS.