1. La via Francigena ed i percorsi selezionati nella Tav. C5.01, sono rappresentativi della rete di fruizione storica del territorio senese, nonché espressione attuale di elevati livelli di armonia ed equilibrio con i contesti paesaggistici attraversati.
2. Le prestazioni non negoziabili sono costituite:
3. I tracciati di cui al co. 1 sono riferimenti privilegiati:
Le trasformazioni fisiche da realizzarsi nei tracciati viari indicati nel co. 1 sono consentite nei limiti fissati dai seguenti co. da 4 a 7.
4. Sono consentite esclusivamente le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che non alterino la sezione ed il tracciato originari.
5. Le aree di sosta sono realizzate utilizzando sedimi già esistenti, senza sbancamenti, movimenti di terra o contenimenti che alterino i rapporti esistenti tra sede viaria ed immediato contesto.
6. Le piste ciclabili sono realizzate utilizzando il sedime stradale esistente oppure sentieri complanari anch'essi esistenti.
7. Ai sensi dell'art. 153 del d.lgs n. 42/2004 e dell'art. 4 co. 1 della legge reg. Toscana 31 gennaio 2005, n. 19 le autorizzazioni rilasciate per la cartellonistica pubblicitaria lungo i tracciati non sono rinnovate alla loro scadenza e non ne sono rilasciate di nuove. Sono consentiti, oltre ai cartelli di divieto, prescrizione, pericolo ed indicazione stradale, esclusivamente i cartelli utili alla guida, previsti dal Nuovo Codice della strada.