1. L'amministrazione comunale provvede alla valutazione integrata degli atti di governo del territorio nelle forme e con le modalità indicate nell'art. 11, legge reg. Toscana n. 1/2005.
2. Il RU e gli altri strumenti operativi quali i piani complessi di intervento, i piani di settore, i piani attuativi, effettuano la valutazione delle azioni di trasformazione, per quanto richieste, ai sensi del regolamento regionale di cui all'art. 11, co. 5, legge reg. Toscana n. 1/2005, e secondo la procedura di cui ai successivi commi.
3. Ogni azione di trasformazione deve indicare gli obiettivi strategici che intende perseguire e dovrà essere descritta nel suo complesso e nelle sue componenti, mediante elaborati cartografici d'insieme e di dettaglio, documentazione fotografica, tabelle che diano conto dei profili quantitativi (indici, coefficienti, dimensioni spaziali volumetriche), notizie, tecniche e tecnologiche, specificazioni circa le modalità di impianto e di gestione.
4. Costituiscono riferimenti essenziali per la valutazione: