1 Il PS e gli atti di governo del territorio sono soggetti a verifica periodica finalizzata a definirne lo stato e le modalità di attuazione.
2. La verifica periodica di cui al comma precedente si esplica per mezzo di una relazione illustrativa e descrittiva, integrata da dati e indici di tipo qualitativo e quantitativo ritenuti opportuni a specificarne il contenuto.
3. La verifica periodica avrà per oggetto la coerenza tra le trasformazioni e la disciplina del PS espressa in termini di obiettivi, prescrizioni e indirizzi nell'ambito della componente statutaria, ed inoltre espliciterà le risorse ambientali su cui le trasformazioni hanno potenzialmente un impatto.
4. La verifica periodica del grado di avanzamento costituisce la base conoscitiva per la valutazione in merito allo stato di attuazione del PS, nonché per la valutazione in merito alla necessità di una sua revisione parziale o generale.