1. Per nuova edificazione si intendono gli interventi urbanistici e/o edilizi che comportano la realizzazione di nuovi volumi.
2. Per recupero si intende la trasformazione di volumi esistenti previa demolizione e ricostruzione (ristrutturazione edilizia) mantenendone le caratteristiche formali e dimensionali, nonché la ristrutturazione urbanistica atraverso la quale è possibile modificare il tessuto, il sedime e la tipologia edilizia.
3. Non rientrano nelle precedenti categorie le sopraelevazioni e gli ampliamenti che non modificano il numero delle unitàà immobiliari, in quanto assimilabili alla ristrutturazione edilizia.
4. Per edilizia speciale si intende qualsiasi intervento di nuova edificazione o di recupero con idonee tipologie, destinato a soddisfare la domanda di posti letto per lavoratori temporanei, diversamente abili e studenti. Il RU stabilirà criteri e modalità per il necessario convenzionamento.