Gli interventi edilizi di trasformazione che prevedono - tra le destinazioni d'uso ammesse - la destinazione residenziale, e comportino nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica o sostituzione edilizia, contribuiscono alla produzione di residenza con finalità sociali mediante modalità definite dal RU.
2. Nelle aree di trasformazione soggette a programmi complessi di intervento (PCI) di cui all'art. 6 o soggette a strumenti urbanistici attuativi il contributo alla produzione di residenze con finalità sociali è fissato in misura non inferiore al 50% della capacità edificatoria complessiva delle stesse.
3. Il RU e le conseguenti convenzioni urbanistiche stabiliscono una ripartizione della capacità edificatoria di cui al comma 2, da suddividere secondo i criteri generali definiti dalle seguenti quote:
4. In mancanza di accordo, le finalità di cui ai commi precedenti sono conseguite mediante ricorso alle procedure di esproprio previste dalla vigente normativa.
5. Sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici attuativi vigenti prima dell'adozione del PS.