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Piano Strutturale: Progetto di Piano

 

Norme Tecniche di Attuazione

Art. 132. Limiti alla edificazione in aree agricole e interventi di riqualificazione ambientale da associare alla deruralizzazione di edifici


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1. In attesa della loro esatta perimetrazione e della formulazione di una disciplina urbanistica ed edilizia, da operarsi ai sensi dell'art. Z4 del PTC nell'ambito del RU, nelle aree di pertinenza indicate nella Tav. C.5.02 le forme di nuova edificazione sono limitate a quelle indicate dai successivi co. 2, 3 e 4.

2. Nei casi in cui l'area di pertinenza sia riferita ad un BSA ove sono svolte anche funzioni di azienda agricola, è possibile richiedere attraverso il PMAA la realizzazione di nuovi annessi agricoli, dimostrando l'impossibilità e/o l'inopportunità di edificarli al di fuori dell'area di pertinenza stessa.

3. I nuovi annessi agricoli vanno comunque collocati in posizione tale da non interferire con i punti di vista privilegiati del BSA. A tal fine la documentazione progettuale da presentare con il PMAA deve mostrare con chiarezza lo stato iniziale e lo stato modificato, anche confrontando ipotesi localizzative differenti.

4. La realizzazione di sistemazioni a terra ed elementi accessori quali piccole attrezzature sportive e aree di parcheggio commisurate alle reali esigenze, da realizzarsi con pavimentazioni permeabili, è subordinata nelle zone soggette a vincolo paesaggistico, ad una verifica puntuale, da parte degli uffici preposti della Amministrazione comunale, dei luoghi, dei caratteri del BSA e dei materiali da utilizzare.

5. Nelle operazioni di deruralizzazione di edifici il RU definisce gli interventi di riqualificazione ambientale sulla base delle indicazioni contenute nello Statuto degli ecosistemi e del paesaggio nonché sulla base delle indicazioni contenute nell'art. 95 delle presenti NTA.

6. Per le aziende aventi la disponibilità di più appezzamenti in proprietà o in locazione, anche non contigui e/o localizzati su comuni differenti, la realizzazione di nuova edificazione rurale nel comune di Siena è subordinata, se non puntualmente dimostrato da motivi produttivi, all'applicazione di un criterio di proporzionalità finalizzato a impedire la concentrazione di nuovi volumi agricoli in aree pregiate.

7. Il RU individua le modalità di intervento sui manufatti rurali in funzione della tipologia, dei materiali e della loro ubicazione, stabilendo altresì la dimensione minima degli alloggi, comunque non inferiore a mq. 80.

8. Nel caso di ristrutturazione urbanistica, il RU stabilisce la superficie netta di pavimento realizzabile, comunque non superiore a quella del fabbricato da trasformare.

9. Il RU stabilisce le caratteristiche a cui devono conformarsi gli interventi di ristrutturazione edilizia in caso di demolizione con ricostruzione.


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