1. In applicazione dei criteri definiti nell'art. 40 della legge reg. Toscana n. 1/2005 e del precedente art. 7, il territorio comunale non urbanizzato è classificato nella sua interezza "a prevalente funzione agricola".
2. Per territorio comunale non urbanizzato è da intendersi il territorio aperto così come definito nell'art. 16 delle presenti NTA.
3. La delimitazione del territorio aperto è definita dal PRG vigente (tav. Va) sino alla riperimetrazione della stessa ad opera del RU.
4. La legge n. 122/1999 non trova applicazione nel territorio aperto, atteso il suo carattere di provvedimento mirato ad attenuare le problematiche relative al traffico urbano.