1. Il RU definisce le modalità per il risparmio energetico da applicarsi agli edifici esistenti ed a quelli di nuova costruzione, applicando le linee guida regionali di cui all'art. 155, co. 1 della legge reg. Toscana n. 1/2005 e, prevedendo in particolare incentivi quali la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria e, la non computabilità ai fini degli indici di fabbricabilità dei maggiori volumi e superfici realizzati per il risparmio energetico e per soddisfare i requisiti di visitabilità e accessibilità.