1. Le aree ad esclusiva funzione agricola sono quelle in cui la quasi totalità del terreno è destinata all'attività agricola; sono in esse ricomprese quelle ad agricoltura sviluppata estensiva e quelle ad agricoltura intensiva o specializzata; le aree di elevato pregio a fini di produzione agricola, anche potenziale, per le peculiari caratteristiche pedologiche, climatiche, di acclività e giacitura del suolo e/o per la presenza di rilevanti infrastrutture agrarie e/o sistemazioni territoriali.
2. Le aree a prevalente funzione agricola sono quelle caratterizzate da unità aziendali di limitata estensione, e da elevata frammentazione produttiva e che risentono fortemente della presenza degli insediamenti urbani con limitato impegno di lavoratori salariati.
3. Il PS ai sensi dell'art. 40, legge reg. Toscana n. 1/2005, individua esclusivamente nel proprio territorio aperto aree a prevalente funzione agricola, così come specificato nell'art. 129.