1. Le aree di trasformazione integrata che prevedono nuove occupazioni di suolo sono individuate dal RU esclusivamente in aderenza o prossimità di insediamenti esistenti, privilegiando il riuso di aree già urbanizzate.
2. Le aree di trasformazione integrata sono realizzate in coerenza con le indicazioni di cui al co. 3 del precedente art. 76.
3. Salvo imperativi tecnici, da dimostrarsi esplicitamente, le residenze rurali e gli annessi richiesti attraverso i PMAA, nonché eventuali addizioni edilizie puntuali saranno realizzati in corrispondenza dei ripiani sommitali dei crinali, con esclusione dei versanti e degli impluvi.
4. I PMAA redatti da aziende ricadenti in tutto o in parte nel Sistema dei Paesaggi delle Crete assumono come interventi di miglioramento ambientale una o più delle seguenti tipologie:
5. Gli interventi di ripristino o restauro ambientale che interessano il Sistema dei Paesaggi delle Crete, promossi da soggetti pubblici e privati, assumono come azioni prioritarie quelle indicate nel precedente co. 4.