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Piano Strutturale: Progetto di Piano

 

Norme Tecniche di Attuazione

Art. 77. La disciplina per il Sistema dei Paesaggi delle Crete


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1. Le aree di trasformazione integrata che prevedono nuove occupazioni di suolo sono individuate dal RU esclusivamente in aderenza o prossimità di insediamenti esistenti, privilegiando il riuso di aree già urbanizzate.

2. Le aree di trasformazione integrata sono realizzate in coerenza con le indicazioni di cui al co. 3 del precedente art. 76.

3. Salvo imperativi tecnici, da dimostrarsi esplicitamente, le residenze rurali e gli annessi richiesti attraverso i PMAA, nonché eventuali addizioni edilizie puntuali saranno realizzati in corrispondenza dei ripiani sommitali dei crinali, con esclusione dei versanti e degli impluvi.

4. I PMAA redatti da aziende ricadenti in tutto o in parte nel Sistema dei Paesaggi delle Crete assumono come interventi di miglioramento ambientale una o più delle seguenti tipologie:

  1. a) restringimento della maglia dei campi, limitandone l'estensione unitaria ad un massimo di 15 ha;
  2. b) ripristino delle colture arboree sui crinali in prossimità degli edifici;
  3. c) creazione di boschetti autoctoni isolati in posizione di crinale;
  4. d) incremento della vegetazione naturale negli impluvi, da ottenersi arretrando le arature e le semine di almeno 5 m da ogni lato dell'impluvio e non disturbando l'affermazione dei processi evolutivi naturali.

5. Gli interventi di ripristino o restauro ambientale che interessano il Sistema dei Paesaggi delle Crete, promossi da soggetti pubblici e privati, assumono come azioni prioritarie quelle indicate nel precedente co. 4.


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