Comune di Siena: Sistema Informativo Territoriale

cartografia tematica

Piano Regolatore Generale

Norme Tecniche di Attuazione


ATTENZIONE: Dal 6 Aprile 2011 il presente Piano Regolatore Generale del Comune di Siena non è più vigente.
Con la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 14 del 06/04/2011 infatti, questo strumento è stato sostituito dal Regolamento Urbanistico e la consultazione su queste pagine rimane solo ed esclusivamente a fini di studio.
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Art.158bis - Edifici di valore architettonico tipologico generalmente posteriori al 1940 (classi: a1, a2)

Edifici di valore (classe a1):
Tipi di intervento ammessi: manutenzione ordinaria (interventi del tipo a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, a11, a12), manutenzione straordinaria (interventi del tipo b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7 senza modifiche dei materiali, b12), restauro, risanamento conservativo.
Strumento di intervento: intervento edilizio diretto
Le variazioni di destinazione d'uso saranno consentite esclusivamente nel caso in cui l'area di intervento sia dotata, o venga dotata, di infrastrutture e servizi necessari per l'uso previsto, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 5 comma 4 e dall'art. 5 ter della LR 64/95, o dall'art. 158 quater delle presenti norme.
Gli interventi edilizi ammessi sono subordinati al rispetto delle disposizioni generali di cui all'art. 149 bis punti 1, 2, 3, 4, 5.
I progetti edilizi che interessano l'assetto delle sistemazioni esterne, ivi compresa la realizzazione di servizi o infrastrutture necessarie in caso di cambio di destinazione d'uso, dovranno individuare l'area di pertinenza dell'edificio stesso.

Edifici di valore limitato o scarso (classe a2):
interventi ammessi: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (tipi e1 ed e4), cambio di destinazione d'uso, formazione di nuove unità abitative.
Il progetto deve chiaramente individuare gli elementi tipologici, formali, decorativi che rivestono un interesse storico architettonico, e dimostrare la compatibilità degli interventi proposti con la tutela di detti elementi.
Sono in ogni caso da osservare le disposizioni di cui al punto 3 dell'art. 149bis.


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