Comune di Siena: Sistema Informativo Territoriale

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Piano Regolatore Generale

Norme Tecniche di Attuazione


ATTENZIONE: Dal 6 Aprile 2011 il presente Piano Regolatore Generale del Comune di Siena non è più vigente.
Con la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 14 del 06/04/2011 infatti, questo strumento è stato sostituito dal Regolamento Urbanistico e la consultazione su queste pagine rimane solo ed esclusivamente a fini di studio.
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Art.129 bis - Aree a vocazione estrattiva (cave e bacini)

Ai fini di una adeguata programmazione dell'attività estrattiva di materiali per usi industriali e di materiali ornamentali, nel rispetto della L.R. 3 novembre 1998, n° 78 - Testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili - e sulla base delle indicazioni contenute nel P.R.A.E.R. e nel P.A.E.R.P. nonché delle istruzioni tecniche per la redazione degli atti di pianificazione provinciale e comunale, sono individuate nello Strumento Urbanistico Comunale le aree a vocazione estrattiva (cave e bacini).Nelle more di approvazione del P.A.E.R.P. (Piano delle attività estrattive e di recupero della Provincia), così come previsto dall'art.38 della L.R. 78/1998, il Piano Regolatore Generale Comunale sarà adeguato in base alle indicazioni riportate dal vigente P.R.A.E..

  1. Area a vocazione estrattiva (cave e bacini) in località Monsindoli (932-1)
    La cava è ubicata nei depositi argillosi del Miocene e si estende per 20.200 mq. Il materiale oggetto dell'escavazione consiste in argille destinate alla produzione di materiale laterizio. Il fabbisogno di suddetto materiale non è attualmente coperto da altre cave presenti nel territorio comunale.
    Il progetto di coltivazione da allegare alle domande di autorizzazione all'escavazione dovrà tener presenti tutti gli aspetti di tutela delle risorse essenziali posti alla base della redazione della variante, coniugandoli con le esigenze di carattere tecnico-economico di gestione dell'attività. Il progetto dovrà quindi essere redatto in funzione della ipotesi di ripristino studiata, dell'individuazione delle azioni che producono effetti sulle risorse essenziali e dovrà prevedere i necessari interventi attenuatori.
    Le scelte progettuali, le cui modalità dovranno essere definite in fasi successive, nonché i criteri ed il metodo di coltivazione e di ripristino dovranno tenere conto della suddivisione in lotti dell'area destinata ad attività estrattiva individuate dal vigente P.R.A.E.; tale suddivisione deve garantire una migliore organizzazione dell'attività estrattiva anche sotto l'aspetto ambientale sia nella fase di coltivazione che in quella successiva di ripristino.
    Il ripristino di ogni lotto coltivato dovrà concludersi entro anni uno dalla fine dell'attività estrattiva per quanto riguarda la ricolmatura dell'area di cava, mentre gli eventuali successivi lavori, per la ricostituzione dell'originario profilo morfologico, dovranno concludersi entro e non oltre anni due dal citato termine di fine dell'attività estrattiva di ciascun lotto.
    La destinazione urbanistica finale successiva alla prevista fase di ripristino dovrà essere agricola e cioè quella antecedente all'inserimento dell'area a vocazione estrattiva.
  2. Area a vocazione estrattiva (cave e bacini) in località Rondinella (932-B e 932-C).
    La cava è ubicata nei depositi fluviali, talvolta anche terrazzati, riferibili al Quaternario. L'area destinata ad attività estrattiva è composta da due porzioni per una superficie totale di 263.000 mq. Il materiale oggetto dell'escavazione consiste in inerti quali ghiaia e sabbia. Il fabbisogno di suddetto materiale a livello di territorio comunale non è garantito dalla attuale produzione locale.
    Il progetto di coltivazione da allegare alle domande di autorizzazione all'escavazione dovrà tener presenti tutti gli aspetti di tutela delle risorse essenziali posti alla base della redazione della variante, coniugandoli con le esigenze di carattere tecnico-economico di gestione dell'attività. Il progetto dovrà quindi essere redatto in funzione della ipotesi di ripristino studiata, dell'individuazione delle azioni che producono effetti sulle risorse essenziali e dovrà prevedere i necessari interventi attenuatori. A questo proposito per ogni fase estrattiva dovrà essere prevista una profondità di scavo tale da mantenere l'attività costantemente al di sopra del livello della falda acquifera sotterranea.
    Le scelte progettuali, le cui modalità dovranno essere definite in fasi successive, nonché i criteri ed il metodo di coltivazione e di ripristino dovranno tenere conto della suddivisione in lotti delle due porzioni di terreno destinate ad attività estrattiva individuate dal vigente P.R.A.E.; tale suddivisione deve garantire una migliore organizzazione dell'attività estrattiva anche sotto l'aspetto ambientale sia nella fase di coltivazione che in quella successiva di ripristino.
    Il ripristino di ogni lotto coltivato dovrà concludersi entro anni uno dalla fine dell'attività estrattiva per quanto riguarda la ricolmatura dell'area di cava, mentre gli eventuali successivi lavori, per la ricostituzione dell'originario profilo morfologico, dovranno concludersi entro e non oltre anni due dal citato termine di fine dell'attività estrattiva di ciascun lotto.
    La destinazione urbanistica finale successiva alla prevista fase di ripristino dovrà essere agricola e cioè quella antecedente all'inserimento dell'area a vocazione estrattiva.

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