1. In questa classe sono stati inseriti gli interventi che comportano livelli di rischio medio-alto in zone ricadenti in classe 3 e 3i di pericolosità geologica ed idraulica, corrispondenti a nuova edificazione, a ristrutturazione edilizia con significativi incrementi di volume e di carichi, a demolizioni e ricostruzioni e a realizzazione di nuove infrastrutture viarie.
2. In tali aree la fattibilità degli interventi è condizionata all'esecuzione di indagini geologico-tecniche di dettaglio a livello di Piano Attuativo.
3. In particolare il progetto del Piano Attuativo dovrà essere redatto sulla base di studi geognostici a livello di area complessiva, finalizzati alla caratterizzazione litostratigrafica e geomeccanica dei terreni, alla valutazione delle problematiche di stabilità dei versanti in relazione agli interventi previsti e alla definizione delle opere necessarie alla bonifica degli eventuali dissesti presenti nell'area e alla corretta regimazione delle acque superficiali.
4. Nelle zone a pericolosità idraulica 3i, dovranno essere definiti tramite studi idraulici specifici le quote di massima inondazione per piene con tempi di ritorno duecentennali; la fattibilità degli interventi edilizi previsti è condizionata alla realizzazione delle disposizioni elencate al comma 10 del precedente art. 17 per la messa in sicurezza idraulica dell'area.
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