Sistema Informativo Territoriale del Comune di Monterchi

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Regolamento Urbanistico
Norme tecniche di attuazione

Art. 67 - Le attività turistico ricettive

1. Le aree ad esclusivo uso turistico ricettivo secondo quanto definito dalla L.R. n. 42 del 23/03/2000 possono essere articolate in strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità:

  1. - Tr1: alberghi (inclusi motel e villaggi albergo) e residenze turistico alberghiere;
  2. - Tr2: campeggi;
  3. - Tr3: villaggi turistici, aree di sosta, parchi di vacanza;

e in altre strutture ricettive:

  1. - Tr4: strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva (case per ferie, ostelli, rifugi);
  2. - Tr5: residence.
 

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