Sistema Informativo Territoriale del Comune di Monterchi

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Regolamento Urbanistico
Norme tecniche di attuazione

Art. 65 - Le attività commerciali

1. Le aree ad esclusivo uso commerciale possono essere articolate in:

  1. - Tc1: esercizi di vicinato (con superficie di vendita, così come definita all'art. 4 del Dlgs 31/3/98 n. 114, inferiore a 250 mq.); bar e ristoranti; agenzie e sportelli bancari con superficie destinata al pubblico prevalente rispetto a quello di back-office, locali per i servizi bancomat, agenzie di cambio valuta, attività per la fornitura di servizi attinenti le telecomunicazioni e la telematica, l'informazione turistica, il multimediale; laboratori artigiani, laboratori artistici e botteghe artigiane, artigianato di servizi personali e residenziali;
  2. - Tc2: medie strutture di vendita (con superficie di vendita compresa tra 250 mq. e 1.500 mq.);
  3. - Tc3: grandi strutture di vendita di tipologia "C" (con superficie di vendita compresa tra 1.500 mq. e 5.000 mq.) e di tipologia "B" (con superficie di vendita compresa tra 5.000 mq. e 10.000 mq.).
 

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