1. Sono attività dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi oppure alla riparazione o trasformazione di beni o materiali, anche quando comprendano nella stessa unità spazi destinati alla commercializzazione dei beni prodotti nell'azienda.
2. Le aree ad esclusivo uso industriale ed artigianale possono essere articolate in:
3. In considerazione della rilevante sensibilità del contesto, negli insediamenti già esistenti localizzati in aree appartenenti al Sistema ambientale non si intendono ammesse attività insalubri di I e di II classe ai sensi dell'art. 216 del Testo unico delle leggi sanitarie.
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