Sistema Informativo Territoriale del Comune di Monterchi

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Regolamento Urbanistico
Norme tecniche di attuazione

Art. 60 - Prescrizioni ed incentivi per la sostenibilità

1. Al fine di ridurre i carichi ambientali, negli interventi sul patrimonio edilizio esistente - nel caso di ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, addizione volumetrica non assimilabile alla ristrutturazione edilizia e ristrutturazione edilizia ove si preveda la demolizione con fedele ricostruzione - e nella nuova costruzione si dovranno mettere in atto dispositivi riguardanti:

  1. - a) la gestione delle acque meteoriche;
  2. - b) la permeabilità delle superfici esterne.

2. Per quanto riguarda il punto a) dovranno essere predisposti sistemi di captazione, filtro - anche con sistemi naturali di depurazione - ed accumulo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici o dagli spazi aperti di pertinenza per consentirne l'impiego per usi compatibili, esterni o interni agli organismi edilizi, attraverso una rete separata (dedicata all'acqua di bassa qualità). Nel caso di Piani attuativi dovrà essere prevista quale opera di urbanizzazione primaria la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione (rete duale) e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo.

3. Per quanto riguarda il punto b), oltre a quanto prescritto all'art. 39 delle presenti norme, la realizzazione degli interventi citati al comma 1 dovrà garantire il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25% della Superficie Fondiaria.

4. Nel caso nel quale gli interventi citati al comma 1 siano localizzati in zone non servite dalla rete fognaria - oltre a quanto indicato ai punti a) e b) - dovranno essere predisposti sistemi di adduzione, filtro (con eventuale disinfezione) - anche con sistemi naturali di depurazione -, accumulo e riutilizzo in rete duale (dedicata all'acqua di bassa qualità) delle acque grigie per consentirne l'impiego per usi compatibili, esterni o interni agli organismi edilizi.

5. Quale incentivo all'edilizia sostenibile, quale è definita secondo i requisiti fissati con le istruzioni tecniche di cui al comma 3 dell'articolo 37 della L.R. 01/05, il Comune applica la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria in misura crescente a seconda dei livelli di risparmio energetico, di qualità ecocompatibile dei materiali e delle tecnologie costruttive utilizzate, nonché dei requisiti di accessibilità e visitabilità degli edifici oltre i limiti obbligatori stabiliti dalle norme vigenti - come definiti dal Regolamento Edilizio -, fino ad un massimo del 50%. L'applicazione della riduzione degli oneri sarà successiva alla deliberazione del corrispettivo degli oneri concessori di cui agli artt. 119-120-121 della L.R. 1/2005.

 

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