Sistema Informativo Territoriale del Comune di Monterchi

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Regolamento Urbanistico
Norme tecniche di attuazione

Art. 59 - Precisazioni e prescrizioni particolari sugli interventi di riqualificazione (ri1, ri2)

1. Per gli edifici, complessi e spazi aperti che, pur avendo perduto la compiutezza del carattere originario, mantengono alcuni elementi testimoniali meritevoli di conservazione gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti al comma 4 dell'art. 57, dovranno essere attuati con l'esclusione della demolizione con fedele ricostruzione. Tali edifici, complessi e spazi aperti sono individuati con la sigla ri1.

2. Per gli edifici, complessi e spazi aperti il cui valore testimoniale è stato parzialmente compromesso in conseguenza di interventi sull'impianto originario, gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti al comma 4 dell'art. 57, dovranno essere attuati salvaguardando i caratteri architettonici e decorativi dell'edificio nonché quelli costituenti decoro ed arredo urbano ed escludendo gli interventi di demolizione con fedele ricostruzione, mentre le addizioni funzionali di nuovi elementi che non configurino nuovi organismi edilizi potranno essere realizzate a condizione che non costituiscano alterazione dei caratteri architettonici, decorativi, di decoro ed arredo urbano di cui sopra. Tali edifici, complessi e spazi aperti sono individuati con la sigla ri2. In tali casi valgono le seguenti precisazioni riferite agli elementi costitutivi:

  1. a) elementi strutturali:
    1. a1. gli interventi sugli elementi strutturali degli edifici potranno comportare soltanto alterazioni non sostanziali del funzionamento statico dell'edificio, cioè interventi che non modifichino la gerarchia statica e la distribuzione delle sollecitazioni se non in porzioni limitate del fabbricato e che mantengano in generale le caratteristiche strutturali esistenti;
    2. a2. negli edifici con struttura portante in muratura gli orizzontamenti dovranno essere realizzati in legno o acciaio, con elementi dell'orditura principale ben inseriti nelle murature portanti e ad esse collegati mediante legature metalliche o bolzoni; le tecniche impiegate per l'impalcato dovranno garantire, oltre a una sufficiente rigidezza, la massima leggerezza;
    3. a3. la realizzazione di strutture di collegamento verticale interne è subordinata all'impiego di tecnologie leggere che garantiscano il minimo incremento di carico sulle strutture contigue; tale indicazione vale anche per i soppalchi che potranno essere realizzati per una superficie complessiva massima pari al 50% della superficie del locale nel quale si realizza l'intervento;
    4. a4. gli interventi di frazionamento negli edifici residenziali non dovranno comportare, di norma, modifiche sostanziali del sistema dei collegamenti verticali;
  2. b) elementi complementari interni:
    1. b1. gli interventi sugli elementi complementari interni potranno prevedere la parziale o completa sostituzione e la nuova realizzazione delle singole parti o dell'insieme di esse;
  3. c) elementi complementari esterni e di finitura:
    1. c1. potranno essere effettuati interventi di riapertura di porte e di finestre esterne tamponate, senza modifica di forma, dimensioni e posizione;
    2. nel caso di fronti e prospetti di carattere unitario e compiuto modifiche al sistema delle aperture saranno realizzabili se salvaguardate l'integrità compositiva e le originarie caratteristiche architettoniche del complesso (forme e dimensioni analoghe e proporzioni conformi a quelle esistenti, senza alterare sostanzialmente l'impaginato presente sia esso regolare o irregolare) nei seguenti casi:
      • - consentire l'abitabilità di uno o più locali originariamente non adibiti a residenza;
      • - raggiungere i requisiti minimi di abitabilità di locali già adibiti a residenza;
      • - rispettare requisiti per lo svolgimento di attività compatibili con la riqualificazione dei manufatti originari e diverse dalla residenza;
      tale disposizione non si applica ai locali igienici sanitari ed in genere a tutti i locali di servizio e/o accessori della residenza;
      nel caso di fronti e prospetti privi di carattere unitario e compiuto modifiche al sistema delle aperture saranno realizzabili, fermo restando il rispetto delle indicazioni precedenti, anche in conseguenza di interventi di frazionamento delle originarie unità immobiliari;
    3. c2. nel rifacimento, nel ripristino e nella sostituzione con materiali tradizionali in pietra o laterizio dovrà essere impiegata una percentuale almeno pari al 50% di materiali di recupero o del tipo fatti a mano;
  4. d) elementi tecnici:
    1. d1. un modesto abbassamento della quota di calpestio al piano terra, nel caso di edifici privi di locali interrati o seminterrati, è consentito purché siano adottate misure idonee a garantire la salubrità degli spazi;
    2. d2. non è ammessa l'introduzione di serre solari, come definite al punto b. dell'art. 13;
  5. e) spazi aperti:
    1. e1. gli interventi sugli spazi aperti dovranno essere finalizzati in generale a mantenere lo spazio aperto esistente nei suoi caratteri tipologici e formali, nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale.
    2. e2. per la realizzazione di piscine scoperte dovrà essere verificata la compatibilità sulla base di un progetto complessivo della sistemazione esterna.

3. Gli interventi di frazionamento negli edifici residenziali, nel caso degli interventi previsti al precedenti comma 2, non dovranno comportare la realizzazione di unità immobiliari con Slp inferiore a 65 mq. Potranno essere concesse deroghe a tale limite, in sede di valutazione del progetto, quando la superficie complessiva dell'unità immobiliare da suddividere sia inferiore a 130 mq. o comunque si dimostri impossibile rispettare il limite minimo di 65 mq. per tutte le unità frazionate; in quest'ultimo caso la deroga è concessa relativamente ad una sola unità immobiliare, fermo restando il divieto di modifica sostanziale del sistema dei collegamenti verticali.

 

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