Sistema Informativo Territoriale del Comune di Monterchi

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Regolamento Urbanistico
Norme tecniche di attuazione

Art. 58 - Precisazioni e prescrizioni particolari sugli interventi di conservazione (rc, re)

1. Nelle aree sottoposte ad interventi di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti al comma 3 dell'art. 57 valgono le seguenti precisazioni riferite agli elementi costitutivi:

  1. a) elementi strutturali:
    1. a1. gli interventi sugli elementi strutturali degli edifici potranno comportare soltanto alterazioni non sostanziali del funzionamento statico dell'edificio, cioè interventi che non modifichino la gerarchia statica e la distribuzione delle sollecitazioni se non in porzioni limitate del fabbricato e che mantengano in generale le caratteristiche strutturali esistenti;
    2. a2. negli edifici con struttura portante in muratura gli orizzontamenti dovranno essere realizzati in legno o acciaio, con elementi dell'orditura principale ben inseriti nelle murature portanti e ad esse collegati mediante legature metalliche o bolzoni; le tecniche impiegate per l'impalcato dovranno garantire, oltre a una sufficiente rigidezza, la massima leggerezza;
    3. a3. la realizzazione di strutture di collegamento verticale interne è subordinata all'impiego di tecnologie leggere che garantiscano il minimo incremento di carico sulle strutture contigue; tale indicazione vale anche per i soppalchi che potranno essere realizzati per una superficie complessiva massima pari al 50% della superficie del locale nel quale si realizza l'intervento;
    4. a4. gli interventi di frazionamento negli edifici residenziali non dovranno comportare modifiche sostanziali del sistema dei collegamenti verticali;
  2. b) elementi complementari interni:
    1. b1. gli interventi sugli elementi complementari interni potranno prevedere la parziale o completa sostituzione e la nuova realizzazione delle singole parti o dell'insieme di esse;
  3. c) elementi complementari esterni e di finitura:
    1. c1. gli interventi sugli elementi complementari esterni e di finitura degli edifici esistenti potranno comportare operazioni di pulizia, protezione, rifacimento e consolidamento;
    2. c2. si ammettono inoltre il ripristino dei materiali originali nelle parti degli edifici esistenti dove siano stati sostituiti in interventi successivi da materiali non tradizionali, scadenti e/o estranei oppure la sostituzione di materiali con tali caratteristiche quando impiegati nella realizzazione di superfetazioni ed aggiunte posteriori che risultino incongrue rispetto al complesso edilizio ed al contesto;
    3. c3. potranno essere effettuati interventi di riapertura di porte e di finestre esterne tamponate, senza modifica di forma, dimensioni e posizione; modifiche al sistema delle aperture saranno realizzabili se salvaguardate l'integrità compositiva e le originarie caratteristiche architettoniche del complesso (forme e dimensioni analoghe e proporzioni conformi a quelle esistenti, senza alterare sostanzialmente l'impaginato presente sia esso regolare o irregolare) nei seguenti casi:
      • - consentire l'abitabilità di uno o più locali originariamente non adibiti a residenza;
      • - rispettare requisiti per lo svolgimento di attività compatibili con la riqualificazione dei manufatti originari e diverse dalla residenza;
      • tale disposizione non si applica ai locali igienici sanitari ed in genere a tutti i locali di servizio e/o accessori della residenza;
    4. c4. nel rifacimento, nel ripristino e nella sostituzione con materiali tradizionali in pietra o laterizio dovrà essere impiegata una percentuale almeno pari al 50% di materiali di recupero o del tipo fatti a mano;
  4. d) elementi tecnici:
    1. d1. gli interventi sugli elementi tecnici degli edifici potranno comportare l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi impianti tecnologici senza alterare i volumi esistenti, la superficie lorda di pavimento e la quota degli orizzontamenti e della copertura; è comunque ammessa l'introduzione di elementi di isolamento per quanto riguarda le murature perimetrali e le coperture; un modesto abbassamento della quota di calpestio al piano terra, nel caso di edifici privi di locali interrati o seminterrati, è consentito purché siano adottate misure idonee a garantire la salubrità degli spazi;
    2. d2. non è ammessa l'introduzione di serre solari, come definite al punto k. dell'art. 10;
  5. e) spazi aperti:
    1. e1. gli interventi sugli spazi aperti dovranno essere finalizzati in generale a mantenere lo spazio aperto esistente nei suoi caratteri tipologici e formali, nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale, tenendo altresì conto delle indicazioni riferite a sottosistemi ed ambiti.
    2. e2. non è consentita la realizzazione di annessi a servizio della residenza come definiti all'art. 10 nei punti da j. a n.
    3. e3. per la realizzazione di piscine scoperte dovrà essere verificata la compatibilità sulla base di un progetto complessivo della sistemazione esterna.

2. Per gli edifici, complessi e spazi aperti ai quali viene riconosciuto carattere architettonico e/o urbanistico significativo e valore culturale ed ambientale, per connotazione tipologica (o di aggregazione) e testimonianza storica ed individuati con la sigla re, gli interventi definiti al comma 3 dell'art. 57 potranno in questo caso comportare l'eliminazione di parti che ne alterano l'assetto, compromettendone stabilità, fruibilità e riconoscibilità mentre potranno essere compiuti interventi di consolidamento e ricostruzione delle parti crollate o demolite, ma comunque leggibili nelle dimensioni preesistenti e potranno prevedere l'impiego di tecniche non tradizionali, purché il ricorso ad esse sia strumentale alla conservazione del fabbricato o di una sua parte; potranno essere effettuati interventi di riapertura di porte e finestre esterne tamponate, senza modifica di forma, dimensioni e posizione; sarà possibile valutare, in sede di esame del progetto, la possibilità di introdurvi modifiche in relazione alla specifica destinazione d'uso proposta, esclusivamente nella misura minima sufficiente a rendere abitabile o agibile l'immobile, ai sensi delle attuali disposizioni normative e legislative e se salvaguardata l'integrità compositiva e le originarie caratteristiche architettoniche del complesso. Si applicano infine anche le disposizioni del precedente comma 1 lettera e).

3. Gli interventi di frazionamento negli edifici residenziali, nel caso degli interventi previsti ai precedenti comma 1 e 2, non dovranno comportare la realizzazione di unità immobiliari con Slp inferiore a 65 mq. Potranno essere concesse deroghe a tale limite, in sede di valutazione del progetto, quando la superficie complessiva dell'unità immobiliare da suddividere sia inferiore a 130 mq. o comunque si dimostri impossibile rispettare il limite minimo di 65 mq. per tutte le unità frazionate; in quest'ultimo caso la deroga è concessa relativamente ad una sola unità immobiliare, fermo restando il divieto di modifica sostanziale del sistema dei collegamenti verticali.

 

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