Sistema Informativo Territoriale del Comune di Monterchi

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Regolamento Urbanistico
Norme tecniche di attuazione

Art. 32 - Pozzi, sorgenti e punti di presa

1. Per il prelievo dal sottosuolo, per qualsiasi scopo, di acque da destinare a qualsiasi uso, mediante pozzi da costruire ex novo o da approfondire, sorgenti, scavi di qualsiasi natura e dimensione, dovranno essere rispettate le seguenti norme.

2. Fermo restando quanto disposto dal D.L. n. 152 del 03/04/2006 art. 94 in materia di salvaguardia delle risorse idriche da destinare al consumo umano, sono istituite le aree di salvaguardia distinte in:

  1. a. zone di tutela assoluta
  2. b. zone di rispetto
  3. c. zone di protezione

3. La zona di tutela assoluta è estesa a qualsiasi tipo di opera di captazione utilizzata per qualsiasi scopo per un raggio in ogni caso non inferiore a 5 ml.; in tale fascia, che potrà essere ampliata in relazione alla situazione di rischio della risorsa, sono vietate attività di qualsiasi genere ad esclusione dell'installazione di opere di presa e di costruzioni di servizio; entro tale fascia, che dovrà essere adeguatamente protetta allo scopo di garantire l'incolumità pubblica e la tutela igienico sanitaria dell'acquifero, si dovranno prevedere canalizzazioni per la regimazione e allontanamento delle acque meteoriche.

4. La zona di rispetto viene delimitata in relazione alle risorse idriche da tutelare, alle caratteristiche idrodinamiche degli acquiferi presenti ed alla situazione locale di vulnerabilità e rischio. Tali distanze potranno essere aumentate o ridotte in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio delle risorse idriche, alla tipologia dell'opera di presa o captazione. Il livello di suscettibilità dei sistemi sotterranei è individuabile nella Tav. T8 del Piano Strutturale.

5. Nelle zone di rispetto ed in particolare modo nelle porzioni ricadenti nei sistemi alluvionali a permeabilità medio-alta sono vietate:

  1. a. la dispersione, ovvero l'immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
  2. b. l'accumulo di concimi organici;
  3. c. la dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
  4. d. la realizzazione di aree cimiteriali;
  5. e. lo spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
  6. f. l'apertura di cave;
  7. g. le discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
  8. h. lo stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
  9. i. i centri di raccolta, demolizioni e rottamazione di autoveicoli;
  10. j. gli impianti di trattamento rifiuti;
  11. k. il pascolo e lo stazzo di bestiame;
  12. l. l'insediamento di fognature e pozzi perdenti;

6. Nelle zone di rispetto dovrà inoltre:

  1. - essere incoraggiata la realizzazione ed uso di pozzi condominiali (es. pozzi in comproprietà per zone con elevata densità di orti privati);
  2. - essere realizzata la prova di portata e stabilita la portata ottimale, ad evitare installazione di sistemi di sollevamento inadeguati o sovradimensionati;
  3. - essere collocato un tubo piezometrico interno da 1 pollice min., affiancato alla tubazione di sollevamento;
  4. - essere redatta una dichiarazione di fine lavori che certifichi la correttezza dei lavori eseguiti, specialmente la cementazione del tratto superficiale.

7. La zona di protezione si riferisce al bacino imbrifero ed all'area di ricarica delle falde acquifere, secondo quanto disposto dall'art. 94 del D.L. n. 152 del 03/04/2006.

8. Per ogni nuovo pozzo (anche per quelli ad uso irrigazione orto e giardino) sarà d'ora in avanti da prevedere l'analisi delle acque secondo lo schema approvato dal CNR (Durezza totale, conducibilità, S04, Cl, NO3, Fe, Mn, NH4) aggiungendo il controllo batteriologico; l'operazione di prelievo dovrà essere certificata da dichiarazione scritta del Direttore dei Lavori, che in seguito comunicherà il commento dei risultati. Le analisi costituiranno l'inizio della banca dati utile per la classificazione idrochimica e per la previsione di futuri scenari.

9. I pozzi dovranno essere ubicati possibilmente a monte delle abitazioni e posti a distanza non inferiore a:

  1. - 10 ml. da abitazioni, pozzi neri, fosse biologiche e fognature a completa tenuta;
  2. - 30 ml. da stalle, concimaie, depositi di immondizia, stoccaggio rifiuti, centri di raccolta e demolizione autoveicoli e da pozzi neri, fosse biologiche e fognature per le quali non è garantita la perfetta tenuta;
  3. - 50 ml. da discariche di tipo A, fognature e pozzi perdenti;
  4. - 100 ml. dai cimiteri;
  5. - 200 ml. da pozzi del pubblico acquedotto e da discariche di tipo B.

10. I pozzi non più utilizzati per l'approvvigionamento idrico, se non adeguatamente attrezzati come punti di controllo della falda (misura del livello e qualità delle acque) dovranno essere adeguatamente tombati.

 

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