Sistema Informativo Territoriale del Comune di Monterchi

Vai direttamente al contenuto della pagina, saltando i link di navigazione del sito |
mappa del sito | accesskey | accessibilità |
Regolamento Urbanistico
Norme tecniche di attuazione

Art. 193 - Impianti pubblicitari

1. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dal Nuovo Codice della Strada, l'installazione degli impianti pubblicitari è disciplinata in riferimento a Sistemi e sottosistemi secondo le seguenti indicazioni, con le quali dovrà essere coerente il "Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni" e in base alle quali dovrà eventualmente essere redatto il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari:

  1. - a) lungo le strade appartenenti al Sistema della mobilità la collocazione dei mezzi di pubblicità esterna e degli impianti per le pubbliche affissioni è ammessa con esclusione degli impianti a messaggio variabile; fanno eccezione i tracciati appartenenti al sottosistema M5, lungo i quali non è consentita la collocazione di mezzi di pubblicità esterna o di impianti per le pubbliche affissioni, ad esclusione di striscioni, locandine e stendardi e della segnaletica di carattere escursionistico e turistico;
  2. - b) all'interno del Sistema insediativo
    non è consentita la collocazione dei mezzi di pubblicità esterna nelle aree appartenenti ai Sottosistemi L1, R1 ed R2, salvo le fasce lungo la viabilità principale citate al punto a), mentre sono ammessi gli impianti per le pubbliche affissioni;
    la collocazione dei mezzi di pubblicità esterna - purché non di tipo luminoso - è ammessa nelle aree appartenenti ai Sottosistemi L3, L4, R3 ed R4, così come gli impianti per le pubbliche affissioni;
    la collocazione dei mezzi di pubblicità esterna e degli impianti per le pubbliche affissioni è ammessa senza alcuna limitazione nelle aree appartenenti ai Sottosistemi P3 e P4;
  3. - c) non è consentita la collocazione dei mezzi di pubblicità esterna e degli impianti per le pubbliche affissioni nelle aree appartenenti ai Sistemi V e VR, salvo le fasce lungo la viabilità principale citate al punto a); sono comunque consentiti striscioni, locandine e stendardi e la segnaletica di carattere escursionistico e turistico.

2. È in ogni caso vietato collocare mezzi di pubblicità esterna o impianti per le pubbliche affissioni sui beni culturali di cui alla Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004); in prossimità di tali beni l'eventuale collocazione di mezzi di pubblicità esterna o di impianti per le pubbliche affissioni è subordinata al parere favorevole della Soprintendenza sulla compatibilità della collocazione e della tipologia dell'impianto.

3. È sempre vietato collocare mezzi di pubblicità esterna o impianti per le pubbliche affissioni di tipo luminoso nelle aree individuate come beni paesaggistici di cui alla Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004); l'eventuale collocazione di altri mezzi di pubblicità esterna o di impianti per le pubbliche affissioni è subordinata al parere favorevole della Soprintendenza sulla compatibilità della collocazione e della tipologia dell'impianto.

 

Piè di pagina: i link segnalano aderenza agli standard, utilizzo di Fogli di Stile CSS e attenzione alle istanze di accessibilità dell'informazione.
Clicca sul link seguente per controllare l'aderenza allo Standard XHTML di questa pagina; il secondo per testare la correttezza della sintassi del Foglio di Stile e il terzo link per andare al sito del World Wide Web Consortium e leggere le indicazioni per la pubblicazione di contenuto web accessibile a tutti.
Pagina realizzata in codice valido XHTML 1.0 | Foglio di stile CSS valido W3C | Bollino con la scritta "Accessibilità"  |  Copyright ® 2007 LDP Progetti GIS  |  www.ldpgis.it  |  helpdesk@ldpgis.it