Sistema Informativo Territoriale del Comune di Monterchi

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Regolamento Urbanistico
Norme tecniche di attuazione

Art. 191 - Criteri relativi alle dotazioni minime dei parcheggi privati

1. Fatto salvo il rispetto delle superfici minime di parcheggio stabilite dall'art. 41 sexies della legge 17/08/1942, n. 1150, come modificata dall'art. 2 della legge 24/03/1989, n. 122, nella realizzazione di nuove costruzioni dovranno comunque essere verificate negli edifici stessi o nelle aree di pertinenza dotazioni di parcheggio secondo i seguenti rapporti minimi:

  1. - a. per tutti i nuovi insediamenti residenziali, in riferimento alla superficie utile come definita al comma 2 dell'art. 120 della L.R. 01/05, con esclusione di logge e balconi, spazi condominiali ed autorimesse:
    • 1 posto auto per ogni unità immobiliare con superficie < 45 mq.
    • 2 posti auto per ogni unità immobiliare con superficie > 45 mq. e < 90 mq.
    • 3 posti auto per ogni unità immobiliare con superficie > 90 mq. e < 135 mq.
    • 4 posti auto per ogni unità immobiliare con superficie > 135 mq.;
  2. - b. per tutte le nuove attività direzionali, così come definite all'art. 68, 3 posti auto ogni 100 mq. di Slp;
  3. - c. per tutte le nuove attività turistico-ricettive, così come definite all'art. 67, con l'esclusione delle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazione, 2 posti auto ogni 100 mq. di Slp; per le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, 1 posto auto ogni camera;;
  4. - d. per tutte le nuove attività commerciali, così come definite all'art. 65, dovranno essere rispettati gli standard minimi previsti dal Regolamento di attuazione della L.R. 17.5.1999 n. 28, n. 4 del 26 luglio 1999 e sue successive modifiche ed integrazioni, in riferimento a esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita;
  5. - e. per i bar di nuova realizzazione dovrà essere verificata la dotazione di 4 posti auto ogni 100 mq. di Slp;
  6. - f. per i ristoranti di nuova realizzazione dovrà essere verificata la dotazione di 15 posti auto ogni 100 mq. di Slp.

2. Le norme di cui al comma precedente si applicano agli edifici esistenti nel caso di interventi di frazionamento di unità immobiliari e/o di cambiamento di destinazione d'uso; si applicano altresì negli interventi di ampliamento qualora comportino aumento delle unità immobiliari e/o incremento delle superfici di riferimento per il calcolo delle dotazioni minime per una quota superiore al 20%.

3. Il numero di posti auto che deve essere individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio non può essere inferiore a un posto auto ogni 25 mq. di superficie di parcheggio; la superficie minima di un posto auto non potrà essere inferiore a mq. 12.

4. Per la realizzazione dei parcheggi si dovranno rispettare i requisiti specifici indicati all'art. 188 delle presenti norme.

 

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