Sistema Informativo Territoriale del Comune di Monterchi

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Regolamento Urbanistico
Norme tecniche di attuazione

Art. 128 - Sottosistema R1: insediamenti di matrice storica

1. Corrisponde al borgo antico di Monterchi ma comprende anche la prima parte de la Reglia fino al Convento e la parte di Mercatale che si sviluppa lungo il Cerfone in prossimità del ponte, contesti connotati da manufatti architettonici di minore pregio e tessuti di matrice storica che hanno subito maggiori alterazioni.
L'espansione seicentesca de la Reglia ha un impianto di matrice storica ma il tessuto ha subito delle trasformazioni tali da comprometterne spesso il valore testimoniale ed è oggi costituito da edilizia più recente, la maggior parte risalente al Catasto d'impianto, con la villetta isolata su lotto come tipologia prevalente.
La parte storica di Mercatale corrisponde alla cortina edificata prospiciente la piazza; presenta caratteri di omogeneità dati dall'epoca di impianto e dallo stato di conservazione dei fabbricati.

2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

3. Sono inoltre consentite le seguenti destinazioni d'uso per una percentuale complessivamente non superiore al 30% della Slp:

4. Attività turistico ricettive nel caso di strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità (con l'esclusione di campeggi, villaggi turistici, aree di sosta, parchi di vacanza) sono ammesse negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

5. Salvo ove eventualmente diversamente indicato, non sono ammesse attività industriali ed artigianali.

6. Queste aree sono da assoggettare ad interventi di conservazione, orientati principalmente al mantenimento del principio insediativo e delle tipologie: sono pertanto previsti interventi di restauro e risanamento conservativo, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 58, con esclusione delle aree dove nelle tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad un diverso tipo di intervento.

7. Per le aree del capoluogo appartenenti al Centro Antico, come individuato nelle tavole "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione", valgono inoltre le prescrizioni del Titolo XII Capo I delle presenti norme.

8. La realizzazione di annessi a servizio della residenza all'interno delle singole aree di pertinenza è consentita nei limiti dei manufatti definiti all'art. 10 ai punti da l. a n. ad esclusione delle aree appartenenti al Centro Antico e fermo restando quanto eventualmente stabilito in riferimento agli specifici interventi ammessi.

9. Salvo ove diversamente indicato, dovranno essere conservate, mantenute ed eventualmente rinnovate o ripristinate le sistemazioni degli spazi aperti costituite da pavimentazioni in pietra di strade, vicoli, piazze e slarghi, tenendo conto in particolare anche di quanto stabilito al Capo II del Titolo XXII - Interventi necessari all'abbattimento delle barriere architettoniche in ambito urbano; relativamente al Centro Antico si prevede inoltre la salvaguardia di modi d'uso adeguati ai tipi di spazi evitandone, se possibile, un utilizzo indifferenziato per l'accessibilità carrabile riservando invece più spazio all'utenza pedonale.

10. Le cisterne presenti e le condotte di collegamento poste al di sotto della Rocca e di piazza Umberto I dovranno essere monitorate per verificarne lo stato di conservazione strutturale, così come dovrà essere adeguatamente tenuto sotto controllo lo stato di tenuta della rete fognaria nel rilievo del Centro Antico al fine di evitare le percolazioni dei fluidi con conseguenti processi di dissesto.

 

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