Sistema Informativo Territoriale del Comune di Monterchi

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Regolamento Urbanistico
Norme tecniche di attuazione

Art. 12 - Numero dei piani

1. Quando nelle presenti norme si fa riferimento all'altezza massima di un edificio essa è sempre intesa come numero di piani fuori terra, compreso l'ultimo eventuale piano in arretramento ed escluso il piano interrato anche se abitabile o agibile, purché la quota del piano di calpestio del piano terra non sia superiore di ml. 1,00 al livello del caposaldo.

2. Il prodotto del numero di piani prescritto dalle norme, per l'altezza dell'interpiano così come specificata al successivo art. 13, rappresenta il limite massimo di altezza espresso in metri lineari (ml.). Entro questa altezza i differenti piani potranno avere altezze differenti.

3. Nel caso di terreni in pendenza o con quote differenti - salvo ove diversamente specificato - il numero di piani si intende relativo al fronte a valle.

 

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