Sistema Informativo Territoriale del Comune di Monterchi

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Regolamento Urbanistico
Norme tecniche di attuazione

Art. 10 - Superficie Lorda di Pavimento (Slp)

1. La Superficie Lorda di Pavimento espressa in metri quadrati (mq.) è la somma della superficie di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati, misurati al lordo degli elementi verticali quali muri perimetrali e tramezzi interni, vani scale, vani ascensori. Ai fini del calcolo della Slp si considera la proiezione orizzontale dell'ingombro del vano scala, computando tale superficie una sola volta anche nel caso di più rampe sovrapposte.

2. Sono da escludere dal computo della Slp così come definita al precedente comma 1:

  1. a) gli ingombri dei muri e delle tamponature perimetrali per le parti eccedenti i cm. 30 di spessore, a fini di ottimizzazione energetica;
  2. b) gli spazi tecnici oltre l'intradosso della soletta dell'ultimo piano di scale per ascensori e montacarichi;
  3. c) i cavedi;
  4. d) le superfici al suolo porticate o a pilotis private con profondità inferiore a 3 ml. e per una superficie comunque non superiore al 20% della Slp;
  5. e) le pensiline ed i portici d'ingresso quando la superficie netta risulti inferiore a mq. 3;
  6. f) le logge ed i balconi fino ad una profondità di ml. 2;
  7. g) i porticati, le logge, i balconi e le superfici a pilotis esistenti alla data di approvazione del Piano Strutturale;
  8. h) i sottotetti con altezza derivante dalla pendenza delle falde non superiore al 35%, purché aventi un'altezza media di ml. 2,50 - riferita al livello sottotetto nella sua interezza, non considerando eventuali tramezzature interne -;
  9. i) gli spazi per cantine e locali tecnologici purché limitati a quelli interrati compresi entro la proiezione sul piano orizzontale delle parti edificate fuori terra, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali, con esclusione delle parti aggettanti aperte purché non presentino le caratteristiche idonee all'abitabilità, con un'altezza inferiore a ml. 2,40 e purché fuori terra per un massimo di ml. 1;
  10. j) locali interrati per il ricovero autovetture al servizio delle unità immobiliari utili al rispetto dei limiti dimensionali minimi previsti dalla normativa vigente con gli eventuali correttivi previsti dal presente Regolamento;
  11. k) le serre solari, cioè gli spazi ottenuti mediante chiusura con vetrata trasparente di logge, purché di superficie non superiore a 10 mq., quando finalizzati al risparmio energetico, senza determinare nuovi locali per la presenza continuativa di persone (il manufatto deve essere completamente trasparente, salvo l'ingombro della struttura di sostegno, ma apribile ed ombreggiabile per evitare il surriscaldamento estivo, attraverso schermature mobili o rimovibili);
  12. l) manufatti di servizio in generale corrispondenti a volumi fuori terra, utili ad una migliore qualità dell'insediamento senza aumentare il carico urbanistico e dove non sia prevista la permanenza continuativa di persone, purché complessivamente di superficie inferiore a 9 mq. e di altezza massima al colmo di 2,40 ml. e realizzati in materiali leggeri, quali ad esempio legnaie ed altri locali di servizio simili, locali di ricovero attrezzature, ricoveri per animali da affezione, ricovero per attrezzature da giardino e per gioco ragazzi, serre, gazebo, voliere, appartenenti all'area di pertinenza degli edifici;
  13. m) attrezzature sportive private (piscine, campi da tennis, ecc.);
  14. n) manufatti di servizio non accessibili o non praticabili quali ad esempio forni esterni, barbecue, ecc.

3. Nel computo di cui al precedente comma 1 vanno comprese anche le quantità già esistenti sull'area interessata dall'intervento se non demolite prima del rilascio del titolo abilitativo.

 

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