1. I nuovi annessi agricoli dovranno avere un'altezza massima di ml. 6,00 misurata sotto gronda.
2. Per i manufatti non destinati ad usi specialistici, per i quali siano richiesti requisiti particolari, dovrà essere privilegiato l'impiego di tamponamenti o rivestimenti in legno e di coperture anche in materiale metallico di forma e colore adeguati ad un inserimento corretto nel contesto, minimizzando l'impatto sul paesaggio rurale.
3. Nelle aree collinari i nuovi annessi agricoli dovranno essere localizzati al di sotto della linea di crinale.
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