Sistema Informativo Territoriale del Comune di Monterchi

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Regolamento Urbanistico
Norme tecniche di attuazione

Art. 111 - Nuovi edifici rurali ad uso abitativo

1. Nelle nuove abitazioni rurali la superficie lorda di pavimento (Slp) di ogni unità abitativa, compresi i vani non abitabili, i locali di servizio, i collegamenti verticali e l'autorimessa, non potrà superare 150 mq.; da tale quantità massima sono esclusi i locali disposti ad un eventuale livello interrato con solo accesso interno, per una superficie non eccedente la sagoma del volume fuori terra.

2. È vietata la realizzazione di autorimesse interrate.

3. L'altezza della nuova costruzione non potrà superare i due piani.

4. La nuova costruzione dovrà essere di forma compatta; non sono ammessi portici, balconi o tettoie e pensiline. È comunque consentita la realizzazione di scale a profferlo, trattandosi di elemento tipico dell'edilizia minore, coerente con la compattezza delle forme tradizionalmente riscontrabili in campagna.

 

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