1. Sui fondi non inferiori a 3.000 mq., sprovvisti di annessi agricoli alla data di entrata in vigore delle presenti norme, è ammessa la realizzazione di piccoli ricoveri temporanei costituiti da manufatti chiusi in legno o altro materiale leggero e privi di fondazione, escluso il solo ancoraggio, purché di superficie coperta non superiore a mq. 15, ad un solo livello e di altezza non superiore a ml. 2,40 ed a condizione che tali manufatti non abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.
2. Analoghi manufatti potranno essere destinati anche al ricovero di equini; in tal caso l'altezza massima consentita è di ml. 3,50.
3. Gli annessi di cui ai commi precedenti sono intesi quali opere dirette a soddisfare esigenze temporanee e dovranno essere rimossi al cessare dell'attività agricola o in caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo: l'impegno alla rimozione dovrà essere garantito dalla stipula di una polizza fidejussoria.
4. I manufatti di cui ai commi precedenti potranno essere autorizzati esclusivamente nelle aree individuate come zone E1 ed E2, con esclusione dei sottosistemi V1 e V4.
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