1. Negli edifici, complessi e spazi aperti definiti al comma 1 dell'art. 105 per i quali nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione" non sia indicata una sigla specifica riferita al tipo d'intervento, con destinazione d'uso non agricola, oltre alle prescrizioni di carattere generale del Sistema, sottosistema ed ambito di appartenenza, sono consentiti gli interventi previsti allo stesso comma 1 dell'art. 105.
2. Sono inoltre ammessi ampliamenti "una tantum" per le sole residenze esistenti fino ad un massimo del 30% della superficie lorda di pavimento esistente e comunque non superiore a 70 mq.; ove la superficie lorda di pavimento esistente risultasse inferiore a 100 mq. è comunque consentito un ampliamento "una tantum" di 30 mq. Tali interventi sono condizionati alla contestuale riqualificazione degli spazi di pertinenza, in particolare con la rimozione dei manufatti incongrui.
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