Sistema Informativo Territoriale del Comune di Monterchi

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Regolamento Urbanistico
Norme tecniche di attuazione

Art. 105 - Criteri generali di intervento

1. Per tutti gli edifici compresi all'interno del Sistema ambientale extraurbano o periurbano di cui al Titolo IX, non compresi all'interno degli ambiti di pertinenza delle Schede normative di cui al Titolo XI, potranno essere effettuati, oltre ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, quelli di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e quelli necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, così come definiti all'art. 57, salvo quando nelle tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad un diverso tipo di intervento,

2. Non sono ammessi interventi di ristrutturazione urbanistica.

3. Negli interventi sugli edifici o sugli spazi aperti di cui al comma 1 si dovranno rispettare, salvo quanto eventualmente stabilito dalla disciplina di Sistemi, sottosistemi ed ambiti di appartenenza, anche le seguenti prescrizioni:

  1. - a) è consentita la realizzazione o ampliamento di un livello interrato, con solo accesso interno e nella misura massima del 30% della superficie coperta oggettivamente riscontrabile dell'edificio;
  2. - b) è vietata la realizzazione di autorimesse interrate o seminterrate e gli spazi per la sosta degli autoveicoli dovranno essere del tipo a raso;
  3. - c) è ammessa la realizzazione di pergolati privi di copertura impermeabile entro i limiti del 15% della superficie coperta degli edifici oggetto dell'intervento; non è consentita la realizzazione di tettoie; le recinzioni potranno essere localizzate in corrispondenza di elementi di divisione esistenti quali limiti di colture, ciglioni, scarpate, filari di piante e comunque in posizione tale da non alterare il rapporto tra l'edificio e l'ambiente circostante;
  4. - d) è ammessa la realizzazione di una piscina scoperta di superficie non superiore a 60 mq., di norma in ragione di non più di un impianto per ambito di pertinenza dell'edificio o degli edifici costituenti il nucleo insediativo; il nuovo impianto dovrà essere progettato nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale esistente, evitando consistenti rimodellamenti del suolo, privilegiando forme regolari e squadrate e dovrà essere posizionata in prossimità dell'edificato; dovrà essere inoltre fornita in sede di approvazione del progetto una adeguata documentazione che dimostri origine, quantità e qualità della risorsa idrica impiegata;
  5. - e) è ammessa la realizzazione di altri impianti sportivi e ricreativi pertinenziali quali campi da tennis, in ragione di non più di un impianto per ambito di pertinenza dell'edificio o degli edifici costituenti il nucleo ricettivo, di forma regolare e squadrata e di superficie non superiore a 300 mq. nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale esistente ed evitando consistenti rimodellamenti del suolo, purché posizionati in prossimità dell'edificato;
  6. - f) negli spazi aperti sono ammessi interventi di riassetto generale dell'area, pur nel rispetto dei caratteri tipologici e formali e nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale esistente; il disegno degli spazi aperti ed in particolare l'impianto del verde dovranno corrispondere a criteri di massima semplicità, in accordo con le regole tradizionali del paesaggio rurale; saranno pertanto da evitare disegni ispirati ai giardini di tipo ottocentesco e specie estranee al contesto rurale locale;
  7. - g) nelle pavimentazioni di nuova realizzazione dovranno essere impiegati materiali e modalità di posa in opera tradizionali e consoni al contesto rurale; le superfici impermeabilizzate non potranno superare il 50% della superficie coperta dagli edifici. I percorsi all'interno delle aree di pertinenza, sia a carattere pedonale che carrabile, non potranno essere pavimentati;
  8. - h) per resedi ed aree di pertinenza dell'edificato, recinzioni in muratura sono consentite solo se ad integrazione ed in continuità con muri esistenti, oppure se le recinzioni in muratura costituiscano già il tipo prevalente in un dato contesto; in relazione agli ingressi, si deve evitare l'impiego di cancellate e pilastri di sostegno eccedenti per dimensioni e tipologia il loro ruolo e funzione; per tutte le eventuali opere murarie devono essere utilizzati materiali e tecniche tipici locali; non sono consentite recinzioni o partizioni all'interno di un'area di pertinenza in origine unitaria.

4. Per gli interventi sugli spazi aperti diversi da quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria è richiesta la redazione di un progetto dettagliato, almeno in scala 1:500, relativo all'intera area di pertinenza, basato su di un rilievo topografico che riporti tutti gli elementi vegetali e artificiali che la costituiscono, con l'indicazione e la puntuale descrizione grafico testuale di tutti gli interventi previsti.

5. Il cambiamento di destinazione d'uso, anche quando consentito dalle presenti norme, è comunque attuabile solo nel caso in cui l'area di intervento sia dotata o venga contestualmente dotata delle infrastrutture (acquedotto, fognature, viabilità) e dei servizi necessari per l'uso previsto; non è consentito il cambio di destinazione d'uso in residenza per gli edifici aventi parti strutturali inconsistenti e non idonee al nuovo uso comunque autorizzati (tettoie, capanni in ferro o legno, ecc.) e per quei fabbricati che sono stati costruiti e utilizzati come manufatti specifici per l'attività agricola quali frantoi, cantine, stalle, porcilaie od altro, costruiti con materiali non tradizionali quali pannelli di cemento, laterizio forato, od altro.

6. La realizzazione di annessi a servizio della residenza all'interno delle singole aree di pertinenza è consentita nei limiti dei manufatti definiti all'art. 10 ai punti l. e m.

 

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