1. Sono le aree boscate, coperte da vegetazione spontanea o di origine artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo, con presenza di coltivi appoderati a macchia di leopardo.
2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:
3. Sono consentiti, in edifici esistenti, se non diversamente indicato sulle tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione":
Eventuali destinazioni diverse dalle precedenti potranno essere previste nelle schede normative di cui al Titolo XI.
4. L'insediamento di nuove attività turistico ricettive - limitate comunque a Tr1 (alberghi e residenze turistico alberghiere) e Tr4 (strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva) - potrà essere ammesso esclusivamente nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nei nuclei dove siano presenti abitazioni rurali o nel caso di interventi di riconversione di fabbricati non residenziali con destinazione d'uso agricola, nel rispetto di quanto prescritto all'art. 107 delle presenti norme.
5. Per i castagneti da frutto (soprassuoli di castagno governati a fustaia per la produzione del frutto) si prescrive quanto segue:
6. Per i boschi cedui di composizione quercina (soprassuoli governati a ceduo che presentano una composizione prevalente di specie quercina - cerro, roverella, leccio) si prescrive quanto segue:
7. È consentita la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo come integrazioni abitative per tipologie azienda-famiglia (compresi i familiari non impiegati nel settore) che potranno essere realizzate - ad esclusione dell'ambito V3.1 - tramite P.M.A.A. in edificio autonomo, coerente per forma e materiali, da localizzare intorno all'aia al fine di costituire un complesso unitario che valorizzi le preesistenze; tale norma prevale sulle disposizioni dell'art. 73.
8. La realizzazione di nuovi annessi agricoli - ove consentita dalle prescrizioni dell'art. 73 - è ammessa tramite P.M.A.A. esclusivamente negli spazi coltivati interni al bosco e nelle aree non boscate.
9. La realizzazione di annessi agricoli per superfici inferiori ai minimi colturali è ammessa esclusivamente negli ambiti V3.1 e V3.3.
10. Non è ammessa la realizzazione di serre.
11. È vietata la realizzazione di nuove recinzioni ad eccezione di quelle necessarie allo svolgimento di attività di allevamento da definire tramite P.M.A.A.
12. È vietata la realizzazione di nuove strade; sono ammessi interventi di potenziamento o ammodernamento di tracciati esistenti. Sentieristica e relative strutture di supporto saranno definite mediante piano di iniziativa pubblica anche se ricadenti su terreno di proprietà privata.
13. Il sottosistema V3 si articola nei seguenti ambiti:
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