Sistema Informativo Territoriale del Comune di Monterchi

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Regolamento Urbanistico
Norme tecniche di attuazione
Capo II Sistema ambientale extraurbano

Art. 74 Sistema ambientale extraurbano

1. Fanno parte del sistema ambientale extraurbano i grandi spazi aperti, che comprendono le aree agricole e quelle destinate al recupero ed alla salvaguardia ambientale.

2. Il sistema ambientale extraurbano é caratterizzato dai seguenti usi principali:

  1. - attività agricole
  2. - spazi scoperti di uso pubblico verdi e pavimentati.

3. Il sistema ambientale extraurbano risulta suddiviso in cinque sottosistemi:

  1. - V1: agricolo della piana dolce
  2. - V2: agricolo della collina ondulata
  3. - V3: bosco e radure
  4. - V4: agricolo della piana della Sovara
  5. - V5: agricolo della collina della Sovara.

Art. 75 Sottosistema V1: agricolo della piana dolce

1. Corrisponde alle aree pianeggianti dei fondovalle, caratterizzate dalle colture estensive. Le parti del territorio ricadenti nel sottosistema V1 sono considerate zone ad esclusiva funzione agricola.

2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

3. Sono consentiti, in edifici esistenti, se non diversamente indicato sulle tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione":

Eventuali destinazioni diverse dalle precedenti potranno essere previste nelle schede normative di cui al Titolo XI.

4. L'insediamento di nuove attività turistico ricettive - limitate comunque a Tr1 (alberghi e residenze turistico alberghiere) - potrà essere ammesso esclusivamente nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nei nuclei dove siano presenti abitazioni rurali o nel caso di interventi di riconversione di fabbricati non residenziali con destinazione d'uso agricola, nel rispetto di quanto prescritto all'art. 107 delle presenti norme.

5. È vietata la conversione a colture da legno per superfici contigue superiori a 2 ha. Sono vietati inoltre l'accorpamento dei campi ed il rimodellamento del suolo.

6. È prescritta la tutela integrale del sistema delle reglie che caratterizza il fondovalle.

7. È consentita la realizzazione di pozzi ad uso irriguo nei modi mirati alla protezione dell'acquifero.

8. La realizzazione di nuovi annessi agricoli - ove consentita dalle prescrizioni dell'art. 73 - è ammessa esclusivamente in prossimità dei centri aziendali esistenti tramite P.M.A.A. ; nel caso dell'ambito V1.1 l'annesso non potrà comunque essere localizzato ad una distanza inferiore a 50 ml. dal bordo del terrazzo fluviale.

9. Non è ammessa la realizzazione di serre né di annessi agricoli per superfici inferiori ai minimi colturali.

10. Il sottosistema V1 si articola nei seguenti ambiti:

  1. - V1.1: fondovalle molto stretto
  2. - V1.2: fondovalle più ampio
  3. - V1.3: collina a struttura mista
  4. - V1.4: coltivi appoderati.

Art. 76 Ambito V1.1: fondovalle molto stretto

1. Per tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

Art. 77 Ambito V1.2: fondovalle più ampio

Art. 78 Ambito V1.3: collina a struttura mista

1. Per tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

Art. 79 Ambito V1.4: coltivi appoderati

1. Per tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

Art. 80 Sottosistema V2: agricolo della collina ondulata

1. Sono le aree dell'appoderamento mezzadrile classico della bassa e media collina di ambito appenninico. Le parti del territorio ricadenti nel sottosistema V2 sono considerate zone ad esclusiva funzione agricola.

2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

3. Sono consentiti, in edifici esistenti, se non diversamente indicato sulle tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione":

Eventuali destinazioni diverse dalle precedenti potranno essere previste nelle schede normative di cui al Titolo XI.

4. L'insediamento di nuove attività turistico ricettive - limitate comunque a Tr1 (alberghi e residenze turistico alberghiere) - potrà essere ammesso esclusivamente nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nei nuclei dove siano presenti abitazioni rurali o nel caso di interventi di riconversione di fabbricati non residenziali con destinazione d'uso agricola, nel rispetto di quanto prescritto all'art. 107 delle presenti norme.

5. Sono vietati l'accorpamento dei campi ed il rimodellamento del suolo.

6. È consentita la realizzazione di pozzi ad uso irriguo nei modi mirati alla protezione dell'acquifero.

7. È vietata la realizzazione di locali interrati.

8. È consentita - limitatamente all'ambito V2.3 - la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, fermo restando il rispetto delle prescrizioni dell'art. 73.

9. La realizzazione di nuovi annessi agricoli - ove consentita dalle prescrizioni dell'art. 73 - è ammessa esclusivamente in prossimità dei centri aziendali esistenti tramite P.M.A.A.

10. Non è ammessa la realizzazione di serre né di annessi agricoli per superfici inferiori ai minimi colturali.

11. Il sottosistema V2 si articola nei seguenti ambiti:

  1. - V2.1: fondovalle molto stretto
  2. - V2.2: fondovalle più ampio
  3. - V2.3: coltivi appoderati.

Art. 81 Ambito V2.1: fondovalle molto stretto

1. Per tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

Art. 82 Ambito V2.2: fondovalle più ampio

1. Per tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

Art. 83 Ambito V2.3: coltivi appoderati

1. Per tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

Art. 84 Sottosistema V3: bosco e radure

1. Sono le aree boscate, coperte da vegetazione spontanea o di origine artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo, con presenza di coltivi appoderati a macchia di leopardo.

2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

3. Sono consentiti, in edifici esistenti, se non diversamente indicato sulle tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione":

Eventuali destinazioni diverse dalle precedenti potranno essere previste nelle schede normative di cui al Titolo XI.

4. L'insediamento di nuove attività turistico ricettive - limitate comunque a Tr1 (alberghi e residenze turistico alberghiere) e Tr4 (strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva) - potrà essere ammesso esclusivamente nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nei nuclei dove siano presenti abitazioni rurali o nel caso di interventi di riconversione di fabbricati non residenziali con destinazione d'uso agricola, nel rispetto di quanto prescritto all'art. 107 delle presenti norme.

5. Per i castagneti da frutto (soprassuoli di castagno governati a fustaia per la produzione del frutto) si prescrive quanto segue:

6. Per i boschi cedui di composizione quercina (soprassuoli governati a ceduo che presentano una composizione prevalente di specie quercina - cerro, roverella, leccio) si prescrive quanto segue:

7. È consentita la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo come integrazioni abitative per tipologie azienda-famiglia (compresi i familiari non impiegati nel settore) che potranno essere realizzate - ad esclusione dell'ambito V3.1 - tramite P.M.A.A. in edificio autonomo, coerente per forma e materiali, da localizzare intorno all'aia al fine di costituire un complesso unitario che valorizzi le preesistenze; tale norma prevale sulle disposizioni dell'art. 73.

8. La realizzazione di nuovi annessi agricoli - ove consentita dalle prescrizioni dell'art. 73 - è ammessa tramite P.M.A.A. esclusivamente negli spazi coltivati interni al bosco e nelle aree non boscate.

9. La realizzazione di annessi agricoli per superfici inferiori ai minimi colturali è ammessa esclusivamente negli ambiti V3.1 e V3.3.

10. Non è ammessa la realizzazione di serre.

11. È vietata la realizzazione di nuove recinzioni ad eccezione di quelle necessarie allo svolgimento di attività di allevamento da definire tramite P.M.A.A.

12. È vietata la realizzazione di nuove strade; sono ammessi interventi di potenziamento o ammodernamento di tracciati esistenti. Sentieristica e relative strutture di supporto saranno definite mediante piano di iniziativa pubblica anche se ricadenti su terreno di proprietà privata.

13. Il sottosistema V3 si articola nei seguenti ambiti:

Art. 85 Ambito V3.1: fondovalle più ampio

1. Per tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

Art. 86 Ambito V3.2: collina a struttura mista

1. Per tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

Art. 87 Ambito V3.3: coltivi appoderati

1. Per tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

Art. 88 Sottosistema V4: agricolo della piana della Sovara

1. Corrisponde alle aree pianeggianti dei fondovalle, caratterizzate dalle colture estensive. Le parti del territorio ricadenti nel sottosistema V4 sono considerate zone ad esclusiva funzione agricola.

2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

3. Sono consentiti, in edifici esistenti, se non diversamente indicato sulle tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione":

Eventuali destinazioni diverse dalle precedenti potranno essere previste nelle schede normative di cui al Titolo XI.

4. È vietata la conversione a colture da legno per superfici contigue superiori a 2 ha. Sono vietati inoltre l'accorpamento dei campi ed il rimodellamento del suolo.

5. È consentita la realizzazione di pozzi ad uso irriguo nei modi mirati alla protezione dell'acquifero.

6. La realizzazione di nuovi annessi agricoli è ammessa esclusivamente in prossimità dei centri aziendali esistenti tramite P.M.A.A.

7. Non è ammessa la realizzazione di serre né di annessi agricoli per superfici inferiori ai minimi colturali.

8. Per tali aree valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

Art. 89 Sottosistema V5: agricolo della collina della Sovara

1. Sono le aree dell'appoderamento mezzadrile classico della bassa e media collina di ambito appenninico. Le parti del territorio ricadenti nel sottosistema V5 sono considerate zone ad esclusiva funzione agricola.

2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

3. Sono consentiti, in edifici esistenti, se non diversamente indicato sulle tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione":

Eventuali destinazioni diverse dalle precedenti potranno essere previste nelle schede normative di cui al Titolo XI.

4. L'insediamento di nuove attività turistico ricettive - limitate comunque a Tr1 (alberghi e residenze turistico alberghiere) - potrà essere ammesso esclusivamente nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nei nuclei dove siano presenti abitazioni rurali o nel caso di interventi di riconversione di fabbricati non residenziali con destinazione d'uso agricola, nel rispetto di quanto prescritto all'art. 107 delle presenti norme.

5. Sono vietati l'accorpamento dei campi ed il rimodellamento del suolo.

6. È consentita la realizzazione di pozzi ad uso irriguo nei modi mirati alla protezione dell'acquifero.

7. È vietata la realizzazione di locali interrati.

8. È consentita la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, fermo restando il rispetto delle prescrizioni dell'art. 73.

9. La realizzazione di nuovi annessi agricoli - ove consentita dalle prescrizioni dell'art. 73 - è ammessa esclusivamente in prossimità dei centri aziendali esistenti tramite P.M.A.A.

10. Non è ammessa la realizzazione di serre né di annessi agricoli per superfici inferiori ai minimi colturali.

11. Per tali aree valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

 

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