Sistema Informativo Territoriale del Comune di Monterchi

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Regolamento Urbanistico
Norme tecniche di attuazione
Capo I Disposizioni generali

Art. 73 Prescrizioni specifiche per le zone E

1. Le zone indicate come E nelle tavole "Usi del suolo e modalità di intervento" individuano il territorio rurale e comprendono le aree a prevalente od esclusiva funzione agricola, così come definite all'art. 40 del Titolo IV, Capo III, "Il territorio rurale" della L.R. 01/05; a tali aree, con esclusione delle aree dove nelle tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento specifico al tipo di intervento, si applicano le prescrizioni dei commi successivi, con le precisazioni contenute nelle presenti norme ed in particolare secondo le prescrizioni riportate al presente Titolo ed ai successivi Titoli X e XII.

2. Tutte le zone E possono concorrere alla determinazione delle "superfici minime" ai fini della progettazione dei P.A.P.M.A.A.

3. Al patrimonio edilizio esistente nelle zone E - con esclusione degli ambiti delle schede normative del Titolo XI e delle aree terrazzate e ciglionamenti compresi nelle zone E5 - si applica la disciplina degli articoli 106 e 107 delle presenti norme.

4. Per le zone indicate come E1 è applicabile integralmente la disciplina del Titolo IV Capo III della L.R. 01/05. Nel caso delle zone indicate come E1a gli annessi potranno essere realizzati nell'area di pertinenza del centro aziendale se compatibili sotto il profilo igienico-sanitario; in caso contrario dovranno essere ubicati nella fascia collinare per una profondità dal crinale di circa 200 ml.

5. Per le zone indicate come E2 che individuano aree di tutela riferita a tipi e varianti del paesaggio agrario valgono le seguenti prescrizioni:

6. Per le zone indicate come E3 che individuano aree di tutela paesistica relative alle strutture urbane ed agli aggregati valgono le seguenti prescrizioni:

7. Per le zone indicate come E4 che individuano aree di tutela paesistica relative alle ville ed agli edifici specialistici valgono le seguenti prescrizioni:

8. Per le zone indicate come E5, che individuano le aree periurbane e gli ambiti delle schede normative del Titolo XI riferite all'edilizia rurale di pregio, agli edifici specialistici ed alle ville e che non sono considerate come aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola, nonché le aree terrazzate ed i ciglionamenti - per i quali si rimanda altresì ai disposti dell'art. 120 -, valgono le seguenti prescrizioni:

9. Per le aree coperte da boschi vale il divieto di edificazione, come indicato al comma 6 dell'art. 52 delle presenti norme.

 

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