Sistema Informativo Territoriale del Comune di Monterchi

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Regolamento Urbanistico
Norme tecniche di attuazione
titolo viii distribuzione e localizzazione delle funzioni

Art. 61 Disposizioni generali

1. Le disposizioni relative alle destinazioni d'uso, riportate nel presente titolo si applicano ai singoli luoghi in relazione alla loro appartenenza ai differenti sottosistemi, così come risultano indicati nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione" e secondo le indicazioni normative riportate al successivi Titoli IX, XIII, XIV, XV, XVI.

2. Nelle singole parti di territorio (edifici e spazi aperti) per le quali nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione" è indicata una sigla riferita ad una specifica destinazione d'uso, questa deve essere intesa come funzione esclusiva; in tali casi non si applicano le disposizioni del relativo sottosistema.

Art. 62 Destinazioni d'uso principali

1. Sono considerate destinazioni d'uso principali:

Art. 63 La residenza

1. Le aree ad esclusivo uso residenziale R possono essere articolate in:

Art. 64 Le attività industriali e artigianali

1. Sono attività dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi oppure alla riparazione o trasformazione di beni o materiali, anche quando comprendano nella stessa unità spazi destinati alla commercializzazione dei beni prodotti nell'azienda.

2. Le aree ad esclusivo uso industriale ed artigianale possono essere articolate in:

3. In considerazione della rilevante sensibilità del contesto, negli insediamenti già esistenti localizzati in aree appartenenti al Sistema ambientale non si intendono ammesse attività insalubri di I e di II classe ai sensi dell'art. 216 del Testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 65 Le attività commerciali

1. Le aree ad esclusivo uso commerciale possono essere articolate in:

  1. - Tc1: esercizi di vicinato (con superficie di vendita, così come definita all'art. 4 del Dlgs 31/3/98 n. 114, inferiore a 250 mq.); bar e ristoranti; agenzie e sportelli bancari con superficie destinata al pubblico prevalente rispetto a quello di back-office, locali per i servizi bancomat, agenzie di cambio valuta, attività per la fornitura di servizi attinenti le telecomunicazioni e la telematica, l'informazione turistica, il multimediale; laboratori artigiani, laboratori artistici e botteghe artigiane, artigianato di servizi personali e residenziali;
  2. - Tc2: medie strutture di vendita (con superficie di vendita compresa tra 250 mq. e 1.500 mq.);
  3. - Tc3: grandi strutture di vendita di tipologia "C" (con superficie di vendita compresa tra 1.500 mq. e 5.000 mq.) e di tipologia "B" (con superficie di vendita compresa tra 5.000 mq. e 10.000 mq.).

Art. 66 Le attività commerciali all'ingrosso e depositi

1. Le attività commerciali all'ingrosso e depositi (Tc4) sono quelle dirette ad acquistare merci e rivenderle ad altri commercianti, ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande.

Art. 67 Le attività turistico ricettive

1. Le aree ad esclusivo uso turistico ricettivo secondo quanto definito dalla L.R. n. 42 del 23/03/2000 possono essere articolate in strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità:

  1. - Tr1: alberghi (inclusi motel e villaggi albergo) e residenze turistico alberghiere;
  2. - Tr2: campeggi;
  3. - Tr3: villaggi turistici, aree di sosta, parchi di vacanza;

e in altre strutture ricettive:

  1. - Tr4: strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva (case per ferie, ostelli, rifugi);
  2. - Tr5: residence.

Art. 68 Le attività direzionali

1. Le aree ad esclusivo uso direzionale possono essere articolate in:

  1. - Tu1: uffici privati, studi professionali; sedi di associazioni;
  2. - Tu2: agenzie bancarie, banche, centri di ricerca.

Art. 69 I servizi e le attrezzature di uso pubblico

1. Le aree ad esclusivo uso a servizi ed attrezzature di uso pubblico - di livello comunale, di interesse generale, a servizio delle attività produttive e delle attività commerciali e direzionali - possono essere articolate in:

  1. - Sa: servizi amministrativi riferiti ad uffici amministrativi, protezione civile, tribunali, attrezzature della finanza, per la pubblica sicurezza e militari, archivi, servizi postelegrafonici e telefonici;
  2. - Sb: servizi per l'istruzione di base riferiti ad asili, scuole per l'infanzia, scuole dell'obbligo;
  3. - Sc: servizi cimiteriali;
  4. - Sd: servizi culturali, sociali e ricreativi riferiti a musei, teatri, auditori, cinema, sale di spettacolo, biblioteche, mostre ed esposizioni, centri sociali, culturali e ricreativi, centri polivalenti, mense;
  5. - Sh: servizi per l'assistenza socio sanitaria riferiti a centri di assistenza, case di riposo, residenze protette e pensionati (compresi servizi ambulatoriali e sociali connessi);
  6. - Si: servizi per l'istruzione superiore;
  7. - Sr: servizi religiosi riferiti a chiese, seminari, conventi;
  8. - Ss: servizi sportivi coperti riferiti a palestre, piscine, palazzi dello sport, campi coperti;
  9. - St: servizi tecnici riferiti a stazioni dei trasporti, impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas, centrali termiche, stazioni telefoniche, impianti per il trattamento dei rifiuti, depuratori, canili, mattatoi, edifici annonari, stazioni di sperimentazione per la flora e per la fauna, servizi di soccorso pubblico.

2. Tali aree comprendono i parcheggi di pertinenza a servizio delle attività svolte anche quando non specificamente individuati nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione".

Art. 70 Gli spazi scoperti di uso pubblico

1. Gli spazi scoperti di uso pubblico - di livello comunale, di interesse generale, a servizio delle attività produttive e delle attività commerciali e direzionali - possono essere articolati in spazi scoperti a verde:

  1. - Vg: giardini;
  2. - Vo: orti urbani;
  3. - Vp: parchi;

ed in spazi scoperti pavimentati:

  1. - Pp: parcheggi a raso;
  2. - Ps: campi sportivi scoperti;
  3. - Pz: piazze riferite a spazi pedonali o prevalentemente pedonali.

2. Tali aree - ad esclusione degli spazi già integralmente dedicati a parcheggio Pp e delle piazze Pz - comprendono i parcheggi di pertinenza a servizio delle attività svolte anche quando non specificamente individuati nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione".

Art. 71 Le infrastrutture e attrezzature della mobilità

1. Le infrastrutture e attrezzature della mobilità possono essere articolate in:

  1. - Mc: impianti di distribuzione carburanti;
  2. - Mp: parcheggi coperti.

Art. 72 Le attività agricole

1. Sono attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.

2. Sono considerate attività connesse a quella agricola:

3. Sono comunque considerate attività agricole tutte quelle definite tali da disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali.

 

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