1. Il Regolamento Urbanistico stabilisce e definisce i singoli tipi di intervento relativi a tutti gli edifici, complessi e spazi aperti esistenti, in relazione a quanto indicato nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione". Quando l'indicazione del tipo di intervento si riferisce ad una parte del territorio ogni area ivi inclusa è assoggettata a quel tipo di intervento; i diversi tipi di intervento sono articolati in operazioni che possono riferirsi sia agli edifici e complessi (opere interne ed opere esterne), sia agli spazi aperti; essi riguardano qualunque tipo di edificio e di spazio aperto qualunque sia la loro destinazione d'uso.
2. Per gli edifici, complessi e spazi aperti appartenenti al Sistema Insediativo (Sistema della residenza, dei luoghi centrali e della produzione) di cui ai Titoli XIII, XIV e XV sono consentiti gli interventi definiti agli articoli relativi a ciascun sottosistema ed ambito di appartenenza con l'eccezione dei casi per i quali nelle tavole sia indicato con apposita sigla lo specifico intervento prescritto.
3. Per gli edifici, complessi e spazi aperti individuati come ambiti di pertinenza degli edifici di valore storico artistico valgono altresì le norme specifiche di cui ai Titoli XI e XII.
4. Per gli edifici, complessi e spazi aperti non siglati appartenenti al Sistema ambientale extraurbano o periurbano valgono le norme generali di cui al Titolo X.
5. Per tutti gli edifici, complessi o spazi aperti, sono sempre consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli di manutenzione straordinaria.
6. Per gli edifici con destinazione a servizi ed attrezzature di uso pubblico, come definite all'art. 69 delle presenti norme, - con l'eccezione dei casi per i quali nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione" sia indicato con apposita sigla lo specifico intervento prescritto - sono ammessi tutti gli interventi che si rendano necessari in ragione delle funzioni alloggiate e delle attività svolte, compresi quelli di addizione volumetrica non assimilata alla ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia, secondo parametri quantitativi adeguati alla specifica destinazione. In caso di interventi promossi da privati, sarà obbligatoria la stipula di una apposita convenzione che regoli i rapporti e gli impegni tra le parti.
7. Per gli edifici, complessi e spazi aperti per i quali è prescritto l'intervento di restauro (sigla re), gli interventi di manutenzione straordinaria, dal punto di vista della documentazione conoscitiva e progettuale, sono equiparati all'intervento di restauro.
8. Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004) le procedure autorizzative di cui all'art. 146 del Codice stesso non sono richieste per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.
9. Negli interventi sugli edifici esistenti in muratura, quando prescritto un intervento di restauro o di risanamento conservativo è sempre vietato:
10. Negli interventi sugli spazi aperti è sempre vietato:
11. Per l'interpretazione delle modalità di intervento prescritte dalle presenti norme si fa riferimento alle definizioni riportate nel glossario degli interventi di cui al successivo art. 55 ed alle definizioni degli elementi costitutivi di cui al successivo art. 56.
1. Gli interventi previsti dal Regolamento Urbanistico e disciplinati nella Parte 2ª delle presenti norme si attuano attraverso piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata ed attraverso intervento edilizio diretto, eventualmente convenzionato.
2. Nelle aree dove si prevedono interventi di sostituzione edilizia questi si attuano esclusivamente attraverso piano urbanistico attuativo (Piano di Recupero) nel caso interessino più lotti oppure attraverso intervento edilizio diretto previa stipula di specifica convenzione.
3. Nelle aree di riqualificazione o di completamento che costituiscono dei contesti dove è indispensabile una progettazione unitaria o coordinata per le quali l'Amministrazione riconosca la necessità di garantire particolari prestazioni, gli interventi saranno attuati attraverso intervento edilizio diretto previa stipula di specifica convenzione che ne stabilisca le modalità attuative.
1. Sono interventi di manutenzione ordinaria quelli riguardanti la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; devono riguardare solo gli elementi di finitura e quelli tecnici, senza alterare gli elementi strutturali e architettonici, la divisione dei locali, le caratteristiche originarie e la destinazione.
2. Sono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari; detti interventi non possono comportare modifiche della destinazione d'uso.
3. Sono interventi di restauro e di risanamento conservativo (rc) quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili; tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; tali interventi comprendono altresì gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio, volti a conseguire l'adeguamento funzionale degli edifici, ancorché recenti.
4. Sono interventi di ristrutturazione edilizia (ri) quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; tali interventi comprendono altresì:
5. Sono interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili quelli che perseguono tali obiettivi, anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità
6. Sono interventi di addizione volumetrica agli edifici esistenti quelli che prevedono aggiunte non assimilate alla ristrutturazione edilizia.
7. Sono interventi di sostituzione edilizia quelli di demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non assimilabile alla ristrutturazione edilizia, anche con diversa articolazione, collocazione e destinazione d'uso, senza alcun intervento sulle opere d'urbanizzazione.
8. Sono interventi di ristrutturazione urbanistica quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico d'interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.9. Sono interventi di nuova edificazione (ne) quelli di realizzazione di nuovi manufatti edilizi.
1. Nelle aree sottoposte ad interventi di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti al comma 3 dell'art. 57 valgono le seguenti precisazioni riferite agli elementi costitutivi:
2. Per gli edifici, complessi e spazi aperti ai quali viene riconosciuto carattere architettonico e/o urbanistico significativo e valore culturale ed ambientale, per connotazione tipologica (o di aggregazione) e testimonianza storica ed individuati con la sigla re, gli interventi definiti al comma 3 dell'art. 57 potranno in questo caso comportare l'eliminazione di parti che ne alterano l'assetto, compromettendone stabilità, fruibilità e riconoscibilità mentre potranno essere compiuti interventi di consolidamento e ricostruzione delle parti crollate o demolite, ma comunque leggibili nelle dimensioni preesistenti e potranno prevedere l'impiego di tecniche non tradizionali, purché il ricorso ad esse sia strumentale alla conservazione del fabbricato o di una sua parte; potranno essere effettuati interventi di riapertura di porte e finestre esterne tamponate, senza modifica di forma, dimensioni e posizione; sarà possibile valutare, in sede di esame del progetto, la possibilità di introdurvi modifiche in relazione alla specifica destinazione d'uso proposta, esclusivamente nella misura minima sufficiente a rendere abitabile o agibile l'immobile, ai sensi delle attuali disposizioni normative e legislative e se salvaguardata l'integrità compositiva e le originarie caratteristiche architettoniche del complesso. Si applicano infine anche le disposizioni del precedente comma 1 lettera e).
3. Gli interventi di frazionamento negli edifici residenziali, nel caso degli interventi previsti ai precedenti comma 1 e 2, non dovranno comportare la realizzazione di unità immobiliari con Slp inferiore a 65 mq. Potranno essere concesse deroghe a tale limite, in sede di valutazione del progetto, quando la superficie complessiva dell'unità immobiliare da suddividere sia inferiore a 130 mq. o comunque si dimostri impossibile rispettare il limite minimo di 65 mq. per tutte le unità frazionate; in quest'ultimo caso la deroga è concessa relativamente ad una sola unità immobiliare, fermo restando il divieto di modifica sostanziale del sistema dei collegamenti verticali.
1. Per gli edifici, complessi e spazi aperti che, pur avendo perduto la compiutezza del carattere originario, mantengono alcuni elementi testimoniali meritevoli di conservazione gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti al comma 4 dell'art. 57, dovranno essere attuati con l'esclusione della demolizione con fedele ricostruzione. Tali edifici, complessi e spazi aperti sono individuati con la sigla ri1.
2. Per gli edifici, complessi e spazi aperti il cui valore testimoniale è stato parzialmente compromesso in conseguenza di interventi sull'impianto originario, gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti al comma 4 dell'art. 57, dovranno essere attuati salvaguardando i caratteri architettonici e decorativi dell'edificio nonché quelli costituenti decoro ed arredo urbano ed escludendo gli interventi di demolizione con fedele ricostruzione, mentre le addizioni funzionali di nuovi elementi che non configurino nuovi organismi edilizi potranno essere realizzate a condizione che non costituiscano alterazione dei caratteri architettonici, decorativi, di decoro ed arredo urbano di cui sopra. Tali edifici, complessi e spazi aperti sono individuati con la sigla ri2. In tali casi valgono le seguenti precisazioni riferite agli elementi costitutivi:
3. Gli interventi di frazionamento negli edifici residenziali, nel caso degli interventi previsti al precedenti comma 2, non dovranno comportare la realizzazione di unità immobiliari con Slp inferiore a 65 mq. Potranno essere concesse deroghe a tale limite, in sede di valutazione del progetto, quando la superficie complessiva dell'unità immobiliare da suddividere sia inferiore a 130 mq. o comunque si dimostri impossibile rispettare il limite minimo di 65 mq. per tutte le unità frazionate; in quest'ultimo caso la deroga è concessa relativamente ad una sola unità immobiliare, fermo restando il divieto di modifica sostanziale del sistema dei collegamenti verticali.
1. Al fine di ridurre i carichi ambientali, negli interventi sul patrimonio edilizio esistente - nel caso di ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, addizione volumetrica non assimilabile alla ristrutturazione edilizia e ristrutturazione edilizia ove si preveda la demolizione con fedele ricostruzione - e nella nuova costruzione si dovranno mettere in atto dispositivi riguardanti:
2. Per quanto riguarda il punto a) dovranno essere predisposti sistemi di captazione, filtro - anche con sistemi naturali di depurazione - ed accumulo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici o dagli spazi aperti di pertinenza per consentirne l'impiego per usi compatibili, esterni o interni agli organismi edilizi, attraverso una rete separata (dedicata all'acqua di bassa qualità). Nel caso di Piani attuativi dovrà essere prevista quale opera di urbanizzazione primaria la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione (rete duale) e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo.
3. Per quanto riguarda il punto b), oltre a quanto prescritto all'art. 39 delle presenti norme, la realizzazione degli interventi citati al comma 1 dovrà garantire il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25% della Superficie Fondiaria.
4. Nel caso nel quale gli interventi citati al comma 1 siano localizzati in zone non servite dalla rete fognaria - oltre a quanto indicato ai punti a) e b) - dovranno essere predisposti sistemi di adduzione, filtro (con eventuale disinfezione) - anche con sistemi naturali di depurazione -, accumulo e riutilizzo in rete duale (dedicata all'acqua di bassa qualità) delle acque grigie per consentirne l'impiego per usi compatibili, esterni o interni agli organismi edilizi.
5. Quale incentivo all'edilizia sostenibile, quale è definita secondo i requisiti fissati con le istruzioni tecniche di cui al comma 3 dell'articolo 37 della L.R. 01/05, il Comune applica la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria in misura crescente a seconda dei livelli di risparmio energetico, di qualità ecocompatibile dei materiali e delle tecnologie costruttive utilizzate, nonché dei requisiti di accessibilità e visitabilità degli edifici oltre i limiti obbligatori stabiliti dalle norme vigenti - come definiti dal Regolamento Edilizio -, fino ad un massimo del 50%. L'applicazione della riduzione degli oneri sarà successiva alla deliberazione del corrispettivo degli oneri concessori di cui agli artt. 119-120-121 della L.R. 1/2005.
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