Sistema Informativo Territoriale del Comune di Monterchi

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Regolamento Urbanistico
Norme tecniche di attuazione
parte 4ª norme transitorie e finali
titolo xxiii salvaguardie

Art. 199 Realizzazioni in corso

1. Dalla data di adozione del Regolamento Urbanistico è sospeso il rilascio di titoli abilitativi (permesso di costruire o denuncia di inizio attività) in contrasto con le nuove prescrizioni, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d'inizio.

2. In caso di scadenza del titolo abilitativo valgono le norme del Regolamento Urbanistico.

3. Gli strumenti attuativi che non hanno ancora concluso l'iter di adozione da parte del Consiglio Comunale debbono adeguarsi alle previsioni del Regolamento Urbanistico.

4. Le previsioni dei piani attuativi approvati e convenzionati sono comunque fatte salve, restando stabilito che le previsioni del Regolamento Urbanistico sono integralmente applicabili alla scadenza di tali piani.

5. Eventuali varianti ai piani attuativi approvati saranno permesse a condizione che non modifichino le quantità edificabili previste oppure il perimetro (con l'eccezione del caso in cui il perimetro venga adeguato a quello indicato dal Regolamento Urbanistico).

6. Per i lotti oggetto di intervento edilizio diretto sono consentite varianti in corso d'opera che non modifichino le quantità edificabili previste.

titolo xxiv norme finali

Art. 200 Dimensionamento e monitoraggio del Regolamento Urbanistico

1. I valori massimi ammissibili per gli interventi sono definiti in conformità alle disposizioni del Piano Strutturale, tenendo conto degli interventi realizzati precedentemente all'adozione del Regolamento Urbanistico. Nella Relazione illustrativa sono esplicitati i criteri adottati e riportati dettagliatamente i dati riferiti al P.S. ed al P.R.G. vigente.

2. Nella tabella seguente tali valori sono riassunti per destinazione d'uso, suddivisi per U.T.O.E. oppure, per le parti esterne ad esse, per sottosistema.

3. Per quanto riguarda gli interventi disciplinati dalla Parte Seconda richiamati al comma 2 del precedente art. 3 il Regolamento Urbanistico stabilisce quantità definite nel caso degli interventi di nuova edificazione di completamento, singolarmente individuati nelle tavole "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" o nelle schede normative, mentre per gli interventi di addizione volumetrica degli edifici esistenti - ove consentiti - sono fissati dei valori massimi complessivi.

4. Nel caso delle Aree di Trasformazione urbanistica da attuare attraverso Piano Attuativo - appartenenti alle trasformazioni richiamate al comma 3 del precedente art. 3 - le dimensioni massime ammissibili per la nuova edificazione sono definite per ciascuna area al Capo II del Titolo XVII.

5. Nel caso delle Aree di Trasformazione urbanistica da attuare attraverso Piano Complesso di Intervento - appartenenti alle trasformazioni richiamate al comma 3 del precedente art. 3 - le dimensioni ammissibili saranno definite nella fase successiva nel rispetto dei valori massimi complessivi individuati dal Regolamento Urbanistico come quota del dimensionamento da attuare esclusivamente attraverso lo strumento del Piano Complesso, come riportato nella tabella successiva nelle tre colonne a destra.

6. L'Amministrazione Comunale dovrà attivare il monitoraggio dell'attuazione degli interventi citati, con particolare riferimento a quelli diffusi di addizione volumetrica del comma 3, in modo da verificare il rispetto del dimensionamento prescritto. Dovrà pertanto essere redatto annualmente un rapporto di sintesi degli esiti del monitoraggio sulla base del quale sarà possibile eventualmente ricalibrare alcuni elementi. Alla scadenza del quinquennio il rapporto conclusivo sarà parte integrante della revisione del Regolamento Urbanistico.

interventi diffusi e piani attuativi piani complessi di intervento
mq. Slp Residenza mq. Slp Commercio mq. Slp Produzione mq. Slp Residenza mq. Slp Commercio mq. Slp Produzione
1 Di tale quantità 3.021 mq. sono destinati all'ampliamento degli edifici produttivi esistenti nella zona produttiva già prevista dal Prg vigente.
2 Di tale quantità 600 mq. sono destinati all'ampliamento di edifici esistenti.
3 Di tale quantità 400 mq. sono destinati al consolidamento.
4 Ai fini dell'ampliamento degli edifici residenziali non rurali per esigenze familiari, anche con creazione di nuove unità immobiliari.
5 Solo ai fini dell'ampliamento degli edifici esistenti.
UTOE.1 centro antico  00  
UTOE.2 Mercatale Aree di Trasformazione da attuare attraverso Piano Attuativo2.30002.500  
Aree di Trasformazione da attuare attraverso Piano Complesso di Intervento   2072.5007.255
intervento diretto40003.500  
totale2.70006.0002072.5007.255
UTOE.3 Le Ville Pocaia Aree di Trasformazione da attuare attraverso Piano Attuativo1.0008000  
Aree di Trasformazione da attuare attraverso Piano Complesso di Intervento   6.7262.0000
intervento diretto2.2002004.2211  
totale3.2001.0004.2216.7262.0000
UTOE.4 Padonchia intervento diretto8000   
totale
UTOE.5 Borgacciano intervento diretto80020   
totale8000   
R2 VR2 (I.2) fuori UTOE intervento diretto7003    
totale700    
V1-V4 (A1 B1) (fuori UTOE) intervento diretto1.1404    
totale1.140    
V3 (A3) (fuori UTOE) intervento diretto9765    
totale976    
V5 (B2) (fuori UTOE) intervento diretto5005    
totale500    

Art. 201 Piani attuativi oltre i termini di vigenza (PA)

1. Il Regolamento Urbanistico riporta nelle tavole di Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione i perimetri dei Piani attuativi di precedenti strumenti urbanistici per i quali siano state realizzate le opere di urbanizzazione ma per i quali siano decorsi i termini di vigenza senza il completamento dell'edificazione; essi sono individuati da una sigla PA accompagnata da una lettera che li identifica singolarmente:

  1. - PA A - Piano di lottizzazione Le Vigne
  2. - PA B - Piano di lottizzazione via Puletti.

2. Le previsioni edificatorie residue - individuate dall'indicazione dell'intervento "ne" senza riferimento all'abaco - possono essere realizzate attraverso il rilascio dei relativi permessi di costruire nel rispetto dei parametri e degli allineamenti e prescrizioni di zona stabiliti da tali strumenti attuativi ai sensi dell'art. 68 della L.R. 01/05.

3. Nel caso del Piano di lottizzazione via Puletti (PA B), ricadendo l'area in una zona ricompresa nel perimetro delle aree a rischio idraulico R4 del Torrente Cerfone e delle Aree Inondabili della Regione Toscana, allo stato attuale delle conoscenze, in attesa dell'acquisizione delle risultanze dello studio idraulico DICA e del relativo parere dell'U.R.T.A.T., gli interventi di nuova edificazione non sono ammissibili.

Art. 202 Norme transitorie per l'installazione di impianti per la produzione di energia

1. Fino all'approvazione di apposito Regolamento comunale in materia, l'installazione di impianti di produzione di energia con sistemi fotovoltaici e/o energia termica con pannelli solari per soddisfare in tutto o in parte il fabbisogno dei singoli edifici o complessi di edifici potrà essere ammessa esclusivamente all'interno del Sistema insediativo - ad eccezione dei Sottosistemi L1 ed R1 ove non riguardante l'infrastrutturazione di spazi aperti di uso pubblico quali strade e piazze limitatamente agli impianti con sistemi fotovoltaici -.

2. Il Regolamento dovrà contenere indicazioni in merito a: dimensioni massime per singoli contesti, modalità indicative di localizzazione, criteri e preescrizioni per il corretto inserimento paesistico.

Art. 203 Adeguamento del Regolamento Edilizio

1. Entro dodici mesi dall'adozione del Regolamento Urbanistico l'Amministrazione deve provvedere all'adeguamento del Regolamento Edilizio vigente alle norme del Regolamento Urbanistico.

Art. 204 Inammissibilità di deroghe

1. Le prescrizioni contenute in tutti i documenti costitutivi del nuovo Regolamento Urbanistico, Tavole e Norme Tecniche di Attuazione, non ammettono deroghe, ad eccezione di quelle previste dalla legislazione urbanistica sovraordinata.

 

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