Sistema Informativo Territoriale del Comune di Monterchi

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Regolamento Urbanistico
Norme tecniche di attuazione
parte 3ª disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio
titolo xvii aree di trasformazione
Capo I Modalità di attuazione

Art. 159 Disposizioni generali

1. Le aree di trasformazione (AT) costituiscono dei contesti dove è richiesta una progettazione unitaria o coordinata che rispetti quanto eventualmente indicato nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione" in merito al trattamento del suolo ed alle dotazioni di servizi, attrezzature e spazi scoperti di uso pubblico, oltre alle prescrizioni ed agli indirizzi di cui ai successivi Capi II e III.

2. I singoli interventi previsti all'interno di tali aree possono riguardare:

3. Gli interventi previsti nelle Aree di trasformazione saranno attuati attraverso Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata oppure con Piani Complessi di Intervento.

4. L'attuazione degli interventi è condizionata alla disponibilità del certificato del gestore servizi.

5. Applicando il principio della perequazione urbanistica, a tutte le proprietà immobiliari comprese nelle Aree di Trasformazione sono equamente distribuiti i diritti edificatori disposti dal Regolamento Urbanistico (per le aree soggette a Piano Attuativo) o dai successivi Piani Complessi di Intervento.

6. Nelle aree appartenenti al Sistema ambientale extraurbano o periurbano inserite in Aree di trasformazione non sono ammessi interventi di nuova edificazione.

7. Fino all'attuazione del progetto previsto dall'Area di Trasformazione nelle aree del comma precedente sul patrimonio edilizio esistente a destinazione agricola e non agricola sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. In sede di definizione del progetto per l'Area di Trasformazione potranno essere ammessi interventi per gli edifici esistenti diversi da quelli di manutenzione, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.

Capo II Aree di trasformazione urbanistica da attuare attraverso piano attuativo (AT PA)

Art. 160 Disposizioni generali

1. I successivi articoli individuano per ciascuna Area di Trasformazione soggetta a Piano Attuativo gli obiettivi ed i criteri specifici nonché le quantità per l'edificazione e per gli spazi pubblici da rispettare nella redazione dei progetti.

2. Le quantità riferite alla Superficie Lorda di pavimento e le quote eventualmente indicate per destinazioni d'uso specifiche sono da considerare quantità massime inderogabili.

3. Le quantità riferite alle aree per spazi pubblici attrezzati e ai parcheggi sono da considerare quantità minime inderogabili da osservare per l'attuazione dei relativi interventi, in applicazione del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.

4. Le opere di urbanizzazione primaria previste all'interno delle aree AT non possono essere trasferite o monetizzate e la loro realizzazione e cessione all'Amministrazione Comunale sono a totale carico dei privati proponenti i quali, secondo le disposizioni dell'art. 127 comma 5 della L.R. 01/05, possono scomputare i relativi oneri dal pagamento delle quote di urbanizzazione primaria e secondaria a loro carico fino alla concorrenza dell'importo delle opere eseguite.

5. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di stabilire con apposita convenzione sottoscritta dai soggetti attuatori le opere di urbanizzazione primaria per le quali non sia prevista la cessione ma sia esclusivamente garantito l'uso pubblico con impegno dei privati alla gestione ed alla manutenzione delle stesse.

Art. 161 Area di Trasformazione AT PA1

1. Si tratta della nuova sistemazione di un'area lungo la S.S. 221 a Pocaia, con l'introduzione di un edificio con funzioni commerciali, direzionali e residenziali e la ridefinizione della fascia lungostrada in continuità con il disegno presente e con quanto previsto nelle aree contermini.

2. Obiettivo del progetto è il rafforzamento dello spazio centrale della frazione ed il miglioramento del collegamento e dell'interrelazione con la zona artigianale retrostante.

3. Criteri di intervento:

4. Dovranno essere rispettati i seguenti parametri:

Art. 162 Area di Trasformazione AT PA2

1. Si tratta di un'area di espansione residenziale già individuata dal Prg vigente - corrispondente alla sottozona C2.8 - e soggetta a Piano di Lottizzazione, posta in località Casina III ed adiacente al nuovo parcheggio del complesso scolastico di Mercatale.

2. Obiettivo del progetto è la realizzazione di un piccolo insediamento residenziale a completamento dell'abitato, costituendo un nuovo margine a ricucitura dell'edificazione rarefatta presente nel contesto.

3. Criteri di intervento:

4. Dovranno essere rispettati i seguenti parametri:

Art. 163 Area di Trasformazione AT PA3

1. Si tratta di un'area di espansione residenziale già individuata dal Prg vigente - corrispondente alla sottozona C2.10 - e soggetta a Piano di Lottizzazione, adiacente a piazza S. Frediano ad est di via della Vigna a Mercatale.

2. Obiettivo del progetto è la realizzazione di un insediamento residenziale a chiusura dell'abitato e la ridefinizione del margine urbanizzato.

3. Criteri di intervento:

4. Dovranno essere rispettati i seguenti parametri:

Art. 164 Area di Trasformazione AT PA4

1. Si tratta dell'ampliamento della zona industriale di Pantaneto, lungo la Centena ed in continuità con il lotto all'estremo sud.

2. Obiettivo del progetto è quindi il potenziamento delle attività produttive già presenti nell'area, assicurando adeguate prestazioni qualitative.

3. Criteri di intervento:

4. Dovranno essere rispettati i seguenti parametri:

Capo III Aree di trasformazione urbanistica da attuare con piano complesso di intervento (AT PC)

Art. 165 Disposizioni generali

1. Le Aree di Trasformazione da attuare con Piano Complesso di Intervento di cui all'art. 56 della L.R. 1/05 corrispondono ad ambiti da trasformare in addizione agli insediamenti esistenti o di riorganizzazione del tessuto urbanistico di complessità ed importanza tali da richiedere un'esecuzione programmata e contestuale di interventi pubblici e privati ed una gestione diretta della fase di approfondimento progettuale da parte dell'Amministrazione Comunale.

2. Il Piano Complesso di Intervento verrà elaborato dall'Amministrazione Comunale sulla base degli esiti di un pubblico avviso, attraverso il quale saranno invitati tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, a presentare proposte o progetti finalizzati all'attuazione degli obiettivi ed indirizzi strategici definiti dal Piano Strutturale, così come recepiti ed indicati dal presente Regolamento Urbanistico.

3. Nelle proposte di cui al comma 2 dovranno essere definiti gli elementi conoscitivi e progettuali, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, anche ai fini della fattibilità dell'operazione e gli impegni che si intendono assumere. In particolare dovranno essere forniti all'Amministrazione Comunale elementi utili a compiere valutazioni in merito a:

  1. a. coerenza con i contenuti e con il dimensionamento del Piano Strutturale;
  2. b. qualità urbanistica e fattibilità dal punto di vista tecnico ed economico;
  3. c. tempi di realizzazione;
  4. d. benefici pubblici contenuti nelle proposte;
  5. e. obblighi che gli interessati si impegnano ad assumere a garanzia della corretta e completa realizzazione degli interventi proposti;
  6. f. requisiti di risparmio energetico;
  7. g. qualità ecocompatibile dei materiali e delle tecnologie costruttive che si intende utilizzare;
  8. h. requisiti di accessibilità e visitabilità degli edifici oltre i limiti obbligatori stabiliti dalle norme vigenti.

Nel pubblico avviso potranno eventualmente essere introdotti e specificati ulteriori requisiti per la valutazione delle proposte.

4. La presentazione delle proposte e dei progetti a seguito del pubblico avviso di cui al presente articolo avrà esclusivamente valore consultivo e non vincolerà in alcun modo la definizione dei contenuti del Programma Complesso di Intervento da parte del Comune stesso;

5. I successivi articoli individuano per ciascuna Area di Trasformazione soggetta a Piano Complesso di Intervento obiettivi ed indirizzi strategici, prestazioni ed indirizzi specifici nonché gli eventuali condizionamenti da rispettare per la realizzazione degli interventi, che dovranno essere seguiti nell'elaborazione delle proposte di cui al comma 2; eventuali discostamenti da tali indicazioni, se ammessi dal bando, dovranno essere adeguatamente motivati.

6. Il Piano Complesso d'Intervento conterrà in particolare:

Art. 166 Area di Trasformazione AT PC1

1. Si tratta di un'area molto estesa, nella frazione de le Ville, che si estende a sud dell'attuale tracciato della S.S. n. 73, nell'area compresa tra la chiesa di S. Maria della Pace e la località Cavola, ai piedi del colle dei Vagnoni. Il progetto ha origine e fulcro nella fondamentale modifica della rete viaria principale che struttura la trasformazione dell'intera area, nella quale sono inclusi anche diversi interventi di sviluppo e consolidamento dell'insediamento.

2. Obiettivo prioritario del progetto è dunque la realizzazione di una bretella di collegamento tra la S.S. 73 e la S.S. 221 che impedisca ai mezzi pesanti ed al traffico veloce l'attraversamento della frazione. Tale bretella è concepita come una strada per rendere più scorrevole tale collegamento, con una rotatoria allungata intermedia che permette l'ingresso alla frazione; si propone inoltre di adottare misure di regolamentazione della circolazione secondo uno schema di sensi unici.

Il nuovo asse viario ridefinisce il margine a sud dell'abitato, dando l'opportunità di inserimento di alcuni nuovi interventi: un'area di sosta per gli autobus, due nuovi insediamenti residenziali, nuove aree di sosta e spazi verdi.

3. Indirizzi per il Piano Complesso di intervento:

4. L'intervento sarà in ogni caso condizionato alla contestuale realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico che dovranno essere messe a punto sulla base di uno specifico studio di dettaglio; indicativamente tali opere consisteranno nella predisposizione di un "nuovo argine" - a protezione dell'intero abitato delle Ville - a valle della nuova viabilità che potrà coincidere con il rilevato del tracciato viario stesso. L'opera e la sua realizzazione dovranno essere inseriti nello "Studio per la valutazione del Rischio Idraulico del reticolo secondario nel bacino del Tevere Toscano" coordinato dalla Provincia di Arezzo ed in corso di definizione, al fine di poter stabilire il criterio di ripartizione del carico idraulico derivante dagli interventi strutturali ipotizzati e il relativo livello di rischio delle aree adiacenti.

Art. 167 Area di Trasformazione AT PC2

1. L'area di intervento corrisponde alla parte di Pocaia posta a nord della strada statale in prossimità della chiesa della Madonna Bella ed il margine della collina.

2. Obiettivo prioritario del progetto è in primo luogo l'individuazione di un nuovo tracciato viario integrativo alla attuale viabilità che da Pocaia porta al Ranco e che per sezione e conformazione risulta inadeguato. Allo stesso tempo il progetto offre l'occasione di riorganizzare i luoghi centrali della frazione potenziando gli spazi aperti a disposizione della collettività.

3. Indirizzi per il Piano Complesso di intervento:

Art. 168 Area di Trasformazione AT PC3

1. Il progetto interessa l'area a sud-ovest della S.S. 221 nella frazione di Pocaia, che comprende in particolare la fascia lungostrada (marciapiedi, area verde e parcheggi), dall'ingresso ovest di Pocaia fino all'incrocio con via dell'Artigianato, e l'area adiacente alla zona produttiva, che occupa una posizione baricentrica di notevole rilevanza per la frazione.

2. Obiettivo del progetto è la risistemazione di un ambito centrale per l'abitato di Pocaia, attraverso la qualificazione degli spazi aperti, migliorandone la vivibilità. A questo progetto di riordino si affianca un intervento di sviluppo residenziale, anch'esso pensato a partire da una modulazione degli spazi aperti.

3. Indirizzi per il Piano Complesso di intervento:

4. L'intervento sarà in ogni caso condizionato alla contestuale realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico che dovranno essere messe a punto sulla base di uno specifico studio di dettaglio; indicativamente tali opere consisteranno nella predisposizione di un "nuovo argine" - a protezione dell'intero abitato di Pocaia - sul lato nord della reglia, per un tratto di circa 600 metri. L'opera e la sua realizzazione dovranno essere inseriti nello "Studio per la valutazione del Rischio Idraulico del reticolo secondario nel bacino del Tevere Toscano" coordinato dalla Provincia di Arezzo ed in corso di definizione, al fine di poter stabilire il criterio di ripartizione del carico idraulico derivante dagli interventi strutturali ipotizzati e il relativo livello di rischio delle aree adiacenti.

Art. 169 Area di Trasformazione AT PC4

1. La zona attorno alla piazza S. Frediano è oggi occupata da officine e da capannoni parzialmente dismessi ed in alcuni casi in precarie condizioni di conservazione. Si tratta di un'area disordinata ed in parte degradata, interessata da attività scarsamente compatibili con la residenza che invece prevale tutt'attorno - anche grazie agli interventi che si stanno completando nelle vicinanze -, ma che è connotata da un'ubicazione strategica per Mercatale.

2. Obiettivo del progetto è contrastare l'isolamento della piazza S. Frediano attraverso la qualificazione degli spazi aperti e il potenziamento del ruolo residenziale di questa zona, incrementando il collegamento con gli insediamenti adiacenti.

3. Indirizzi per il Piano Complesso di intervento:

Art. 170 Area di Trasformazione AT PC5

1. Il progetto riguarda la crescita ed il consolidamento della zona artigianale e produttiva di Riolo, in sinergia con quella di Pantaneto.

2. Obiettivo del progetto è quindi il potenziamento delle attività produttive, assicurando adeguate prestazioni qualitative ed assecondando la conformazione del suolo senza intaccare il pendio.

3. Indirizzi per il Piano Complesso di intervento:

titolo xviii abaco dei tipi insediativi
Capo I Abaco dei tipi residenziali

Art. 172 Tipo residenziale 1

1. Il tipo residenziale 1 corrisponde a ville plurifamiliari isolate su lotto.

2. Dovranno essere rispettati i seguenti parametri:

Art. 173 Tipo residenziale 2

1. Il tipo residenziale 2 corrisponde a case a schiera.

2. Dovranno essere rispettati i seguenti parametri:

3. È consigliato l'allineamento delle unità su un unico filo.

4. È ammesso il frazionamento in altezza e lo scorrimento dei piani in sezione per ottenere logge e porticati.

Art. 174 Tipo residenziale 3

1. Il tipo residenziale 3 corrisponde a villette isolate su lotto.

2. Dovranno essere rispettati i seguenti parametri:

Art. 175 Tipo residenziale 4

1. Il tipo residenziale 4 corrisponde a edifici residenziali con spazi commerciali al piano terra.

2. Dovranno essere rispettati i seguenti parametri:

3. Lo schema distributivo di riferimento è il seguente:

Art. 176 Tipo residenziale 4a

1. Il tipo residenziale 4a corrisponde a edifici residenziali con spazi commerciali al piano terra.

2. Dovranno essere rispettati i seguenti parametri:

3. Lo schema distributivo di riferimento è il seguente:

Art. 171 Definizione

1. Per "abaco" si intende l'insieme di prescrizioni scritte e numeriche che definisce le caratteristiche tipologiche degli spazi edificati e non, in particolare di edifici residenziali, industriali e artigianali. Esso seleziona gli elementi fondamentali dei manufatti previsti e delle loro modalità insediative.

Capo II Abaco dei tipi industriali e artigianali

Art. 177 Tipo industriale 5

1. Il tipo industriale 5 corrisponde a capannoni isolati su lotto.

2. Dovranno essere rispettati i seguenti parametri:

Art. 178 Tipo industriale 5a

1. Il tipo industriale 5a corrisponde a capannoni isolati su lotto.

2. Dovranno essere rispettati i seguenti parametri:

Art. 179 Tipo industriale 5b

1. Il tipo industriale 5a corrisponde a capannoni isolati su lotto.

2. Dovranno essere rispettati i seguenti parametri:

Art. 180 Tipo artigianale 6

1. Il tipo artigianale 6 corrisponde ad officine in linea.

2. Dovranno essere rispettati i seguenti parametri:

titolo xix gli elementi del suolo

Art. 181 Criteri di progettazione dei principali elementi del suolo

1. Gli elementi vegetazionali ed artificiali indicati nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione" da utilizzare nella realizzazione degli spazi aperti sono i seguenti:

2. Nella realizzazione di tali elementi dovranno essere rispettate le norme di riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale del 25 gennaio 2000, n. 12, nonché quanto prescritto all'art. 39 delle presenti norme.

3. Gli articoli successivi forniscono i criteri di progettazione essenziali (prestazioni, elementi costitutivi, dimensioni) da seguire nella redazione dei progetti.

Art. 182 Superficie permeabile

1. Le aree permeabili sono superfici che assorbono almeno il 70% delle acque meteoriche (dato ottenibile dai certificati prestazionali dei materiali impiegati) senza necessità che esse vengano convogliate altrove mediante opportuni sistemi di drenaggio e canalizzazione.

2. Nella realizzazione delle aree permeabili è previsto di norma l'utilizzo dei seguenti materiali:

Art. 183 Superficie semipermeabile

1. Le aree semipermeabili sono superfici pavimentate che permettono l'infiltrazione delle acque superficiali con capacità di assorbimento non inferiore al 40%.

2. Si intende superficie semipermeabile alberata se con l'impianto di specie arboree per una parte non inferiore al 70% dell'intera superficie dell'area.

Art. 184 Superficie pavimentata

1. Sono superfici pavimentate che non permettono l'infiltrazione delle acque superficiali negli strati sottostanti del terreno.

2. Dovranno essere progettate e realizzate curando sia gli aspetti funzionali che quelli percettivi; tra questi in particolare dovranno essere verificati: i caratteri delle superfici e le proprietà fisiche dei materiali utilizzati, la percorribilità, il sistema di drenaggio e di captazione delle acque meteoriche.

3. Nella realizzazione delle aree pavimentate è previsto di norma l'utilizzo dei seguenti materiali:

Art. 185 Percorsi pedonali, ciclabili e ciclo-pedonali

1. I percorsi sono destinati alla fruizione da parte di pedoni e ciclisti, per il collegamento tra località e luoghi di interesse collettivo - anche come alternativa alla mobilità veicolare - e per il tempo libero o lo sport. Essi privilegeranno l'uso pedonale negli ambiti urbani mentre nel territorio extra-urbano saranno di norma dedicati ad uso sia ciclabile che pedonale.

2. Gli itinerari individuati nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione" corrispondono al Sottosistema M5: rete dei percorsi pedonali, ciclabili e dei sentieri per il tempo libero di cui agli artt. 154-158 delle presenti norme.

3. Nella realizzazione dei nuovi percorsi dovranno essere preferite pavimentazioni realizzate in terra stabilizzata, mentre le canalette laterali saranno se possibile in pietra, acciottolato, laterizi pieni o erbose; l'eventuale uso di altri materiali è ammesso nel contesto prevalentemente urbano (all'interno dei centri abitati).

4. Gli elementi di ingombro (alberi isolati, impianti per l'illuminazione, sedute, cabine telefoniche, impianti tecnologici, pubblicità e informazione, punti di raccolta dei rifiuti) ove possibile dovranno essere allineati e collocati in una fascia di larghezza costante.

5. Tutti i percorsi e le eventuali rampe inclinate dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme per il superamento delle barriere architettoniche.

6. I nuovi percorsi pedonali dovranno garantire il passaggio e la sosta di persone e carrozzine; in ambito urbano dovranno inoltre consentire, ove possibile, anche il transito lento di automezzi di emergenza.

7. La larghezza delle piste ciclabili non può essere inferiore a 1,50 ml. se a senso unico, a 2,50 ml. se a doppio senso; esse dovranno comunque essere realizzate tenendo conto dei "Principali criteri e standard progettuali per le piste ciclabili" pubblicati dal Ministero delle aree urbane con circolare n. 432 del 31/03/93 e delle "Linee guida per la progettazione degli itinerari ciclabili" emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 186 Area stradale Area stradale

1. L'area stradale si compone di corsie, spartitraffico, banchine, marciapiedi, piste ciclabili, bande polivalenti, corsie di servizio, spazi per la manovra e l'inversione di marcia, fasce verdi con alberature isolate, filari, siepi o barriere.

titolo xx spazi aperti d'uso pubblico

Art. 187 Giardini Vg

1. I nuovi giardini dovranno essere realizzati attraverso la sistemazione di prati, alberature, siepi, viali e spazi di sosta non pavimentati.

2. Non sono ammesse all'interno dei nuovi giardini aree attrezzate per lo sport.

3. Eventuali chioschi non potranno avere una Sc superiore a 4 mq.

Art. 188 Campi sportivi scoperti Ps

1. Nella realizzazione di nuovi campi sportivi scoperti si dovrà prevedere che almeno il 30% dell'intera superficie sia permeabile e sia sistemata a verde ed il 10% a parcheggio alberato.

2. I confini ed i perimetri dei campi dovranno essere segnati da alberature e le recinzioni dovranno essere realizzate in mattoni, pietra o con siepi.

3. All'interno delle aree per campi sportivi sono previste solo costruzioni atte ad ospitare gli spogliatoi, i servizi di ristoro e l'accettazione.

Art. 189 Piazze Pz

1. Il disegno delle nuove piazze dovrà garantire in primo luogo il comfort del pedone e curare in particolare:

Art. 190 Parcheggi scoperti e coperti

1. I parcheggi scoperti devono essere dotati di alberature di specie tipiche locali nella misura minima di un albero ogni 80 mq. di parcheggio se di alto fusto e ogni 50 mq. di parcheggio se di medio fusto; nel caso in cui sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati potranno essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali; sono concesse deroghe, in sede di approvazione dei progetti, solo per motivi di tutela storica ed ambientale.

2. La realizzazione dei parcheggi scoperti dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:

3. Per i parcheggi scoperti e coperti con più di 100 posti auto dovranno inoltre essere previsti:

4. Nei parcheggi scoperti è consentita la collocazione di isole ecologiche, previa verifica di inserimento nell'impianto spaziale complessivo.

Art. 191 Criteri relativi alle dotazioni minime dei parcheggi privati

1. Fatto salvo il rispetto delle superfici minime di parcheggio stabilite dall'art. 41 sexies della legge 17/08/1942, n. 1150, come modificata dall'art. 2 della legge 24/03/1989, n. 122, nella realizzazione di nuove costruzioni dovranno comunque essere verificate negli edifici stessi o nelle aree di pertinenza dotazioni di parcheggio secondo i seguenti rapporti minimi:

  1. - a. per tutti i nuovi insediamenti residenziali, in riferimento alla superficie utile come definita al comma 2 dell'art. 120 della L.R. 01/05, con esclusione di logge e balconi, spazi condominiali ed autorimesse:
    • 1 posto auto per ogni unità immobiliare con superficie < 45 mq.
    • 2 posti auto per ogni unità immobiliare con superficie > 45 mq. e < 90 mq.
    • 3 posti auto per ogni unità immobiliare con superficie > 90 mq. e < 135 mq.
    • 4 posti auto per ogni unità immobiliare con superficie > 135 mq.;
  2. - b. per tutte le nuove attività direzionali, così come definite all'art. 68, 3 posti auto ogni 100 mq. di Slp;
  3. - c. per tutte le nuove attività turistico-ricettive, così come definite all'art. 67, con l'esclusione delle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazione, 2 posti auto ogni 100 mq. di Slp; per le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, 1 posto auto ogni camera;;
  4. - d. per tutte le nuove attività commerciali, così come definite all'art. 65, dovranno essere rispettati gli standard minimi previsti dal Regolamento di attuazione della L.R. 17.5.1999 n. 28, n. 4 del 26 luglio 1999 e sue successive modifiche ed integrazioni, in riferimento a esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita;
  5. - e. per i bar di nuova realizzazione dovrà essere verificata la dotazione di 4 posti auto ogni 100 mq. di Slp;
  6. - f. per i ristoranti di nuova realizzazione dovrà essere verificata la dotazione di 15 posti auto ogni 100 mq. di Slp.

2. Le norme di cui al comma precedente si applicano agli edifici esistenti nel caso di interventi di frazionamento di unità immobiliari e/o di cambiamento di destinazione d'uso; si applicano altresì negli interventi di ampliamento qualora comportino aumento delle unità immobiliari e/o incremento delle superfici di riferimento per il calcolo delle dotazioni minime per una quota superiore al 20%.

3. Il numero di posti auto che deve essere individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio non può essere inferiore a un posto auto ogni 25 mq. di superficie di parcheggio; la superficie minima di un posto auto non potrà essere inferiore a mq. 12.

4. Per la realizzazione dei parcheggi si dovranno rispettare i requisiti specifici indicati all'art. 188 delle presenti norme.

Art. 192 Impianti di distribuzione carburanti

1. Nei nuovi impianti o in caso di eventuali modifiche di quelli esistenti dovrà essere garantita la continuità ed integrità delle opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali; le acque di qualsiasi genere, provenienti dagli impianti di distribuzione carburanti e dai servizi annessi, non potranno essere convogliate nelle opere idrauliche a servizio della strada pubblica.

2. Per i locali a servizio del mezzo è ammessa una altezza massima di 4,50 ml. e non potranno svilupparsi per più di un piano fuori terra; per i locali destinati ad attività commerciali o a servizio della persona sono ammessi due piani; l'altezza massima delle pensiline non deve superare i 7,00 ml. (misurata all'estradosso).

3. Tutti i locali, qualsiasi destinazione essi abbiano, dovranno:

4. In caso di attività commerciali dovranno essere previsti parcheggi nella misura minima stabilita dal Regolamento di attuazione della L.R. 17.5.1999 n. 28, n. 4 del 26 luglio 1999 e sue successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto di quanto precisato al precedente art. 191.

Art. 193 Impianti pubblicitari

1. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dal Nuovo Codice della Strada, l'installazione degli impianti pubblicitari è disciplinata in riferimento a Sistemi e sottosistemi secondo le seguenti indicazioni, con le quali dovrà essere coerente il "Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni" e in base alle quali dovrà eventualmente essere redatto il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari:

  1. - a) lungo le strade appartenenti al Sistema della mobilità la collocazione dei mezzi di pubblicità esterna e degli impianti per le pubbliche affissioni è ammessa con esclusione degli impianti a messaggio variabile; fanno eccezione i tracciati appartenenti al sottosistema M5, lungo i quali non è consentita la collocazione di mezzi di pubblicità esterna o di impianti per le pubbliche affissioni, ad esclusione di striscioni, locandine e stendardi e della segnaletica di carattere escursionistico e turistico;
  2. - b) all'interno del Sistema insediativo
    non è consentita la collocazione dei mezzi di pubblicità esterna nelle aree appartenenti ai Sottosistemi L1, R1 ed R2, salvo le fasce lungo la viabilità principale citate al punto a), mentre sono ammessi gli impianti per le pubbliche affissioni;
    la collocazione dei mezzi di pubblicità esterna - purché non di tipo luminoso - è ammessa nelle aree appartenenti ai Sottosistemi L3, L4, R3 ed R4, così come gli impianti per le pubbliche affissioni;
    la collocazione dei mezzi di pubblicità esterna e degli impianti per le pubbliche affissioni è ammessa senza alcuna limitazione nelle aree appartenenti ai Sottosistemi P3 e P4;
  3. - c) non è consentita la collocazione dei mezzi di pubblicità esterna e degli impianti per le pubbliche affissioni nelle aree appartenenti ai Sistemi V e VR, salvo le fasce lungo la viabilità principale citate al punto a); sono comunque consentiti striscioni, locandine e stendardi e la segnaletica di carattere escursionistico e turistico.

2. È in ogni caso vietato collocare mezzi di pubblicità esterna o impianti per le pubbliche affissioni sui beni culturali di cui alla Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004); in prossimità di tali beni l'eventuale collocazione di mezzi di pubblicità esterna o di impianti per le pubbliche affissioni è subordinata al parere favorevole della Soprintendenza sulla compatibilità della collocazione e della tipologia dell'impianto.

3. È sempre vietato collocare mezzi di pubblicità esterna o impianti per le pubbliche affissioni di tipo luminoso nelle aree individuate come beni paesaggistici di cui alla Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004); l'eventuale collocazione di altri mezzi di pubblicità esterna o di impianti per le pubbliche affissioni è subordinata al parere favorevole della Soprintendenza sulla compatibilità della collocazione e della tipologia dell'impianto.

titolo xxi beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi

Art. 195 Censimento

1. Al Regolamento Urbanistico è allegato il "Censimento delle barriere architettoniche in ambito urbano" derivante dal rilievo effettuato in sede di stesura del piano: esso comprende l'analisi di 82 tra edifici, loro spazi di pertinenza e spazi aperti di interesse pubblico, localizzati prevalentemente nel capoluogo e negli altri centri principali, nonché nel territorio extraurbano - per quanto riguarda i servizi religiosi -. Visto l'obiettivo dello studio, il censimento si limita all'analisi delle parti esterne - accesso agli edifici, pertinenze e percorsi-, senza entrare nel merito della fruizione degli spazi interni.

2. Il riferimento è costituito dall'elenco delle strutture di uso pubblico; nel caso di edifici privati sono stati censiti quelli destinati ad attività di interesse pubblico, così come definite nel D.M. 236/89, ad esclusione dei bar e degli esercizi commerciali con superficie di vendita inferiore a 250 mq.:

In merito agli "spazi urbani comuni" sono compresi aree verdi attrezzate, percorsi, piazze ed aree per la sosta.

3. Il censimento è integrato dal rilievo dei percorsi accessibili all'interno del perimetro del centro antico. Tali percorsi sono classificati in base al grado di accessibilità - accessibili, accessibili con accompagnatore, non accessibili - con riferimento al transito in carrozzella.

4. Il censimento dovrà essere aggiornato ed eventualmente integrato sulla base degli interventi attuati e dell'insediamento di nuove funzioni analoghe a quelle già censite.

Art. 194 Disposizioni generali

1. Nelle tavole "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sono individuati cartograficamente gli spazi aperti di uso pubblico, i servizi e le attrezzature di uso pubblico nonché la viabilità pubblica principale: tali aree, qualora non già di proprietà pubblica, sono sottoposte a vincolo ai fini espropriativi ai sensi degli articoli 9 e 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

Art. 196 Programma e tipologia degli interventi

1. Il programma individua quale strategia di intervento fondamentale per il contesto del territorio comunale di Monterchi la riduzione delle barriere architettoniche per quanto riguarda le strutture pubbliche e gli "spazi urbani comuni" in ambito urbano.
Esso si articola attraverso opere 'puntuali', relative a singoli edifici, ed opere più complesse, che hanno per oggetto intere parti del tessuto urbano, che l'Amministrazione Comunale procederà di volta in volta da inserire nella programmazione dei Lavori Pubblici.
Nel programma è selezionata una serie organica di interventi per consentire il miglioramento della fruizione o la fruibilità stessa dei luoghi ritenuti più rilevanti per la comunità e per i visitatori di Monterchi; non tutti gli spazi censiti e risultati non accessibili sono inclusi nel presente programma, in alcuni casi per l'oggettiva difficoltà di trovare nel breve periodo soluzioni appropriate allo specifico contesto (la Rocca, ad esempio), in altri rinviando all'iniziativa privata la sistemazione dell'accessibilità a luoghi comunque di uso pubblico (come gli esercizi pubblici).

2. Per quanto riguarda gli interventi di iniziativa privata, il Comune potrà applicare incentivi economici mediante la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria in misura crescente a seconda dei livelli dei requisiti di accessibilità e visitabilità degli edifici oltre i limiti obbligatori stabiliti dalle norme vigenti, fino ad un massimo del 70 per cento.

3. Gli interventi di carattere 'puntuale' necessari per l'implementazione dell'accessibilità degli edifici pubblici presenti nel territorio di Monterchi sono riconducibili alle seguenti tipologie operative, alle quali si fa riferimento per la definizione del programma:

  1. - a) introduzione di rampe necessarie a superare i dislivelli delle soglie d'ingresso;
  2. - b) individuazione, nelle aree di sosta, di posti auto dedicati ai portatori di handicap e realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale prevista.

4. Il centro antico di Monterchi rappresenta una situazione particolare, sia per la valenza simbolica che riveste sia per la presenza di numerose attrezzature di interesse collettivo; gli interventi previsti - definiti al successivo art. 197 - sono finalizzati essenzialmente a migliorare l'accessibilità degli spazi urbani, requisito indispensabile per garantire l'accessibilità dei singoli edifici.

Art. 197 Interventi del programma

1. Gli edifici e le attrezzature non accessibili o non completamente a norma, per i quali si prevedono interventi di tipo a), così come definiti dall'art. 196, sono:

2. I parcheggi non a norma, per i quali si prevedono interventi tipo di tipo b), così come definiti dall'art. 196, sono:

3. Per il centro antico di Monterchi l'obiettivo è l'individuazione e la realizzazione di percorsi che permettano ai pedoni di fruire del borgo, nella maniera più ampia possibile, nonostante la conformazione orografica del luogo; gli interventi da attuare consistono dunque nell'esecuzione di opere finalizzate a facilitare la circolazione pedonale, con gli opportuni accorgimenti mirati ad agevolare le utenze 'deboli':

Art. 198 Priorità degli interventi

1. Per la realizzazione degli interventi dovrà essere data priorità a quelli più significativi per l'identità dei luoghi e di maggiore interesse collettivo.

2. Per quanto riguarda il progetto per il centro antico di Monterchi, l'esecuzione degli interventi, complessi e non circoscrivibili ad episodi isolati, dovrà essere dilazionata nel tempo ed effettuata per gradi, senza perdere comunque di vista l'obiettivo generale riferito al borgo nel suo insieme; tra le priorità si individuano la sistemazione delle pavimentazioni dell'anello più alto del borgo ed un'operazione complessiva di implementazione dell'accessibilità su via XX Settembre.

3. I primi interventi puntuali avranno come oggetto l'attuale sede del museo della Madonna del Parto a La Reglia e Palazzo Massi Alberti - compreso il giardino -, interventi peraltro già programmati.

4. In una seconda fase dovranno essere realizzati gli adeguamenti richiesti per la caserma dei Carabinieri a Mercatale e per il cinema-teatro, l'ufficio Poste Italiane e l'ufficio della Polizia Municipale a Monterchi.

5. Si dovranno infine realizzare gli interventi sugli impianti sportivi a le Ville, sulla tribuna del campo sportivo e sull'ufficio PAAS a Mercatale, sui cimiteri e sui rispettivi parcheggi sia a Mercatale che a Pocaia.

titolo xxii programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche
Capo I Censimento delle barriere architettoniche in ambito urbano
Capo II Interventi necessari all'abbattimento delle barriere architettoniche in ambito urbano
 

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