Sistema Informativo Territoriale del Comune di Monterchi

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Regolamento Urbanistico
Norme tecniche di attuazione
Capo II Acqua

Art. 24 Fasce di rispetto dei corsi d'acqua

1. Tutti i corsi d'acqua del territorio comunale e i laghetti collinari esistenti sono soggetti alle disposizioni del presente articolo, fatte salve le ulteriori competenze in materia del G.C. e degli altri Enti preposti.

2. Su ambedue le sponde dei corsi d'acqua pubblici, fatte salve le vigenti disposizioni normative, é istituita una fascia di rispetto di larghezza minima pari a 10 ml. a partire dal piede dell'argine per i corsi d'acqua incanalati e a partire da 10 ml. dal ciglio di sponda per i corsi d'acqua non arginati; questa fascia, oltre a garantire la conservazione delle funzioni biologiche dell'ecosistema ripariale, servirà ad assicurare la piena efficienza delle sponde e la funzionalità delle opere idrauliche, oltre a facilitare le operazioni di manutenzione delle stesse; per una fascia di 80 ml. da ambo i lati, è inoltre vietato lo spargimento di liquami di qualsiasi tipo.

3. Gli interventi di ripristino delle sponde devono prevedere la rinaturalizzazione degli alvei con l'eliminazione graduale delle pareti cementificate, eccetto che nelle aree ad alto rischio idraulico dove sia inevitabile il mantenimento di una portata elevata; in ogni caso dovrà essere garantita la continuità della copertura vegetale al fine di aumentare l'ombreggiamento del corso idrico e quindi ridurre al minimo la crescita algale ed i conseguenti effetti dell'eutrofizzazione delle acque; sono ammesse sistemazioni di sponda tramite l'uso delle tecniche dell'ingegneria naturalistica; per tali interventi deve essere studiato l'inserimento nell'ambiente circostante; sono da prevedere soluzioni di consolidamento delle sponde con sistemazioni a verde o con materiali che permettano l'inerbimento ed il cespugliamento.

4. Sono vietati:

  1. a. lo scavo e l'asportazione di ghiaia e sabbia sia dall'alveo che in golena, senza autorizzazione comunale;
  2. b. ostacolare in qualsiasi modo il regolare deflusso delle acque;
  3. c. gli interventi di cementificazione in alveo.

5. Le opere di regimazione in alveo devono garantire la continuità del fluido, prevedendo quindi idonee scale di monta per lo spostamento della fauna ittica; l'altezza massima dei presidi è stabilita in ml. 1,50; la indispensabilità delle opere deve essere dimostrata da uno studio preliminare che tenga conto della regimazione dei deflussi di tutto il bacino di competenza.

6. Le sistemazioni con gabbionate di pietrame assestato non possono avere altezza superiore a ml. 1,50 e deve essere garantita la sistemazione a verde dei manufatti e delle aree a monte degli stessi; per altezze superiori a ml. 1,50 si devono prevedere "sistemi" di gabbionature con sistemazione a verde dei livelli intermedi.

7. Nelle fasce di rispetto, ferme restando le disposizioni normative vigenti, saranno applicate le seguenti disposizioni:

  1. a. è vietato qualsiasi tipo di edificazione; sono consentiti solamente interventi di sistemazione a verde con impiego esclusivo di specie ripariali autoctone, con percorsi pedonali e ciclabili, ma senza attrezzature;
  2. b. è vietata la coltivazione, anche nell'ambito di orti e la presenza di allevamenti animali;
  3. c. è vietato ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue, nonché per le opere necessarie all'attraversamento viario e all'organizzazione di percorsi ciclopedonali e funzionali alle pratiche agricole meccanizzate.

8. Tutti i soggetti che, al di fuori dei pubblici servizi, provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico devono provvedere all'installazione e al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate e farne denuncia all'Ufficio Tecnico del Comune con periodicità non superiore all'anno.

Art. 25 Regimazione delle acque superficiali

1. Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) sono finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione con specie ripariali autoctone, alla risalita delle specie acquatiche e al generale miglioramento della qualità biologica e della fruizione pubblica; esse dovranno essere concepite privilegiando le tecniche proprie dell'Ingegneria Naturalistica.

2. All'interno del corpo idrico è vietata, qualunque trasformazione, manomissione, immissione di reflui non depurati; sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia verso l'associazione climax, al miglioramento del regime idraulico (limitatamente alla pulizia del letto fluviale), alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento.

3. I lavori di ripulitura e manutenzione fluviale possono essere eseguiti solo nei casi di documentata e grave ostruzione al regolare deflusso delle acque di alveo e in ogni caso, senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

Art. 26 Arginature

1. Le opere idrauliche ed i loro manufatti, ancorché danneggiati o in pessimo stato di manutenzione e/o di totale inefficienza idraulica, devono essere salvaguardate da usi impropri e/o manomissioni anche se di proprietà privata.

2. Sulle superfici occupate da strutture arginali in qualsiasi stato di manutenzione è apposto un vincolo di destinazione idraulica al fine di mantenere e/o recuperare l'efficacia idraulica.

3. I nuovi argini che dovranno essere messi in opera sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per il rifacimento e/o miglioramento di quelli esistenti lungo i corsi d'acqua dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde.

4. L'efficienza idraulica delle arginature dovrà essere garantita da un preciso programma di manutenzione periodica per il mantenimento di una efficace copertura vegetale delle sponde, privilegiando la salvaguardia delle essenze autoctone.

5. È vietata la cementificazione e l'impermeabilizzazione degli argini; devono essere comunque privilegiati gli interventi secondo tecniche di ingegneria naturalistica.

Art. 27 Canalizzazioni agricole

1. Tutti gli interventi che coinvolgono parti di terreno agricolo devono essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità là dove questa risulti essere stata manomessa dagli interventi precedenti.

2. È vietato interrompere e/o impedire, con la costruzione di rilevati, il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

3. È vietata la lavorazione del terreno a meno di 1,5 ml. da entrambe le sponde delle canalizzazioni agricole permanenti; tali fasce devono essere regolarmente sfalciate dai proprietari frontisti con il divieto di impiego di prodotti diserbanti e l'obbligo dell'asportazione del materiale di risulta ai fini dell'abbattimento dell'effetto eutrofico nelle acque, dei costi di risagomatura delle sponde e della perdita per erosione del suolo.

Art. 28 Attraversamento dei corsi d'acqua in elevazione

1. La costruzione delle nuove strutture di attraversamento dei corsi d'acqua arginati (le spalle e la trave portante dei ponti e/o delle passerelle) dovrà evitare il restringimento della sezione dell'alveo assicurando il mantenimento di una luce libera di deflusso pari a quella posta a monte dell'attraversamento stesso; la base dell'impalcato dovrà sempre svilupparsi ad una quota superiore di almeno 50 cm. rispetto alle sommità arginali, onde consentire un agevole passaggio dei materiali flottanti in caso di piena.

2. Gli eventuali attraversamenti dei corsi d'acqua arginati mediante guadi che abbassano la quota di coronamento dell'argine dovranno essere abbandonati e sostituiti con attraversamenti in sopraelevazione mediante ponti o passerelle.

Art. 29 Rilevati delle infrastrutture viarie

1. Al fine di ridurre al minimo l'impatto negativo sul deflusso delle acque superficiali, i rilevati delle infrastrutture viarie dovranno essere provvisti di appositi manufatti di attraversamento monte-valle posti ad una distanza, riferita all'andamento generale della superficie topografica e alla pendenza dei terreni attraversati, tale da evitare accumuli e ristagni al piede degli stessi.

Art. 30 Sottopassi e botti

1. I sottopassi e le botti per l'attraversamento delle opere viarie dovranno garantire il mantenimento della sezione preesistente del corso d'acqua, evitandone restringimenti; la sezione dell'alveo a valle dell'attraversamento dovrà sempre risultare maggiore e/o uguale a quello di monte.

2. Allo scopo di mantenere la piena efficienza e funzionalità idraulica, questi manufatti dovranno essere dimensionati in maniera da garantire l'ispezionabilità e il facile svolgimento delle operazioni di manutenzione periodica.

Art. 31 Intubamenti

1. Sono vietati gli intubamenti e tutte le operazioni che possano portare all'interramento dei fossi.

2. In via eccezionale possono essere consentiti interventi di interramento e intubamento, correlati a specifiche operazioni di realizzazione di percorsi alternativi per il deflusso delle acque a "giorno" con individuazione di un recapito definito; in tali casi l'intervento deve prevedere obbligatoriamente i seguenti accorgimenti:

  1. - all'imboccatura dei tratti dei corsi d'acqua intubati devono essere posti degli elementi filtranti allo scopo di evitare l'intasamento della tubazione da parte del detrito e del materiale di varia natura raccolto e trasportato dalle acque lungo il percorso a monte.
  2. - gli elementi filtranti devono essere dimensionati e posizionati in modo tale da non diminuire la sezione utile di deflusso prevedendo una fossa di accumulo per il materiale intercettato.
  3. - la manutenzione ordinaria delle griglie dovrà prevedere lo svuotamento periodico della fossa e la ripulitura degli elementi filtranti in particolar modo dopo ogni evento di piena.

Art. 32 Pozzi, sorgenti e punti di presa

1. Per il prelievo dal sottosuolo, per qualsiasi scopo, di acque da destinare a qualsiasi uso, mediante pozzi da costruire ex novo o da approfondire, sorgenti, scavi di qualsiasi natura e dimensione, dovranno essere rispettate le seguenti norme.

2. Fermo restando quanto disposto dal D.L. n. 152 del 03/04/2006 art. 94 in materia di salvaguardia delle risorse idriche da destinare al consumo umano, sono istituite le aree di salvaguardia distinte in:

  1. a. zone di tutela assoluta
  2. b. zone di rispetto
  3. c. zone di protezione

3. La zona di tutela assoluta è estesa a qualsiasi tipo di opera di captazione utilizzata per qualsiasi scopo per un raggio in ogni caso non inferiore a 5 ml.; in tale fascia, che potrà essere ampliata in relazione alla situazione di rischio della risorsa, sono vietate attività di qualsiasi genere ad esclusione dell'installazione di opere di presa e di costruzioni di servizio; entro tale fascia, che dovrà essere adeguatamente protetta allo scopo di garantire l'incolumità pubblica e la tutela igienico sanitaria dell'acquifero, si dovranno prevedere canalizzazioni per la regimazione e allontanamento delle acque meteoriche.

4. La zona di rispetto viene delimitata in relazione alle risorse idriche da tutelare, alle caratteristiche idrodinamiche degli acquiferi presenti ed alla situazione locale di vulnerabilità e rischio. Tali distanze potranno essere aumentate o ridotte in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio delle risorse idriche, alla tipologia dell'opera di presa o captazione. Il livello di suscettibilità dei sistemi sotterranei è individuabile nella Tav. T8 del Piano Strutturale.

5. Nelle zone di rispetto ed in particolare modo nelle porzioni ricadenti nei sistemi alluvionali a permeabilità medio-alta sono vietate:

  1. a. la dispersione, ovvero l'immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
  2. b. l'accumulo di concimi organici;
  3. c. la dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
  4. d. la realizzazione di aree cimiteriali;
  5. e. lo spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
  6. f. l'apertura di cave;
  7. g. le discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
  8. h. lo stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
  9. i. i centri di raccolta, demolizioni e rottamazione di autoveicoli;
  10. j. gli impianti di trattamento rifiuti;
  11. k. il pascolo e lo stazzo di bestiame;
  12. l. l'insediamento di fognature e pozzi perdenti;

6. Nelle zone di rispetto dovrà inoltre:

  1. - essere incoraggiata la realizzazione ed uso di pozzi condominiali (es. pozzi in comproprietà per zone con elevata densità di orti privati);
  2. - essere realizzata la prova di portata e stabilita la portata ottimale, ad evitare installazione di sistemi di sollevamento inadeguati o sovradimensionati;
  3. - essere collocato un tubo piezometrico interno da 1 pollice min., affiancato alla tubazione di sollevamento;
  4. - essere redatta una dichiarazione di fine lavori che certifichi la correttezza dei lavori eseguiti, specialmente la cementazione del tratto superficiale.

7. La zona di protezione si riferisce al bacino imbrifero ed all'area di ricarica delle falde acquifere, secondo quanto disposto dall'art. 94 del D.L. n. 152 del 03/04/2006.

8. Per ogni nuovo pozzo (anche per quelli ad uso irrigazione orto e giardino) sarà d'ora in avanti da prevedere l'analisi delle acque secondo lo schema approvato dal CNR (Durezza totale, conducibilità, S04, Cl, NO3, Fe, Mn, NH4) aggiungendo il controllo batteriologico; l'operazione di prelievo dovrà essere certificata da dichiarazione scritta del Direttore dei Lavori, che in seguito comunicherà il commento dei risultati. Le analisi costituiranno l'inizio della banca dati utile per la classificazione idrochimica e per la previsione di futuri scenari.

9. I pozzi dovranno essere ubicati possibilmente a monte delle abitazioni e posti a distanza non inferiore a:

  1. - 10 ml. da abitazioni, pozzi neri, fosse biologiche e fognature a completa tenuta;
  2. - 30 ml. da stalle, concimaie, depositi di immondizia, stoccaggio rifiuti, centri di raccolta e demolizione autoveicoli e da pozzi neri, fosse biologiche e fognature per le quali non è garantita la perfetta tenuta;
  3. - 50 ml. da discariche di tipo A, fognature e pozzi perdenti;
  4. - 100 ml. dai cimiteri;
  5. - 200 ml. da pozzi del pubblico acquedotto e da discariche di tipo B.

10. I pozzi non più utilizzati per l'approvvigionamento idrico, se non adeguatamente attrezzati come punti di controllo della falda (misura del livello e qualità delle acque) dovranno essere adeguatamente tombati.

 

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