Sistema Informativo Territoriale del Comune di Monterchi

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Regolamento Urbanistico
Norme tecniche di attuazione
titolo xx spazi aperti d'uso pubblico

Art. 187 Giardini Vg

1. I nuovi giardini dovranno essere realizzati attraverso la sistemazione di prati, alberature, siepi, viali e spazi di sosta non pavimentati.

2. Non sono ammesse all'interno dei nuovi giardini aree attrezzate per lo sport.

3. Eventuali chioschi non potranno avere una Sc superiore a 4 mq.

Art. 188 Campi sportivi scoperti Ps

1. Nella realizzazione di nuovi campi sportivi scoperti si dovrà prevedere che almeno il 30% dell'intera superficie sia permeabile e sia sistemata a verde ed il 10% a parcheggio alberato.

2. I confini ed i perimetri dei campi dovranno essere segnati da alberature e le recinzioni dovranno essere realizzate in mattoni, pietra o con siepi.

3. All'interno delle aree per campi sportivi sono previste solo costruzioni atte ad ospitare gli spogliatoi, i servizi di ristoro e l'accettazione.

Art. 189 Piazze Pz

1. Il disegno delle nuove piazze dovrà garantire in primo luogo il comfort del pedone e curare in particolare:

Art. 190 Parcheggi scoperti e coperti

1. I parcheggi scoperti devono essere dotati di alberature di specie tipiche locali nella misura minima di un albero ogni 80 mq. di parcheggio se di alto fusto e ogni 50 mq. di parcheggio se di medio fusto; nel caso in cui sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati potranno essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali; sono concesse deroghe, in sede di approvazione dei progetti, solo per motivi di tutela storica ed ambientale.

2. La realizzazione dei parcheggi scoperti dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:

3. Per i parcheggi scoperti e coperti con più di 100 posti auto dovranno inoltre essere previsti:

4. Nei parcheggi scoperti è consentita la collocazione di isole ecologiche, previa verifica di inserimento nell'impianto spaziale complessivo.

Art. 191 Criteri relativi alle dotazioni minime dei parcheggi privati

1. Fatto salvo il rispetto delle superfici minime di parcheggio stabilite dall'art. 41 sexies della legge 17/08/1942, n. 1150, come modificata dall'art. 2 della legge 24/03/1989, n. 122, nella realizzazione di nuove costruzioni dovranno comunque essere verificate negli edifici stessi o nelle aree di pertinenza dotazioni di parcheggio secondo i seguenti rapporti minimi:

  1. - a. per tutti i nuovi insediamenti residenziali, in riferimento alla superficie utile come definita al comma 2 dell'art. 120 della L.R. 01/05, con esclusione di logge e balconi, spazi condominiali ed autorimesse:
    • 1 posto auto per ogni unità immobiliare con superficie < 45 mq.
    • 2 posti auto per ogni unità immobiliare con superficie > 45 mq. e < 90 mq.
    • 3 posti auto per ogni unità immobiliare con superficie > 90 mq. e < 135 mq.
    • 4 posti auto per ogni unità immobiliare con superficie > 135 mq.;
  2. - b. per tutte le nuove attività direzionali, così come definite all'art. 68, 3 posti auto ogni 100 mq. di Slp;
  3. - c. per tutte le nuove attività turistico-ricettive, così come definite all'art. 67, con l'esclusione delle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazione, 2 posti auto ogni 100 mq. di Slp; per le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, 1 posto auto ogni camera;;
  4. - d. per tutte le nuove attività commerciali, così come definite all'art. 65, dovranno essere rispettati gli standard minimi previsti dal Regolamento di attuazione della L.R. 17.5.1999 n. 28, n. 4 del 26 luglio 1999 e sue successive modifiche ed integrazioni, in riferimento a esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita;
  5. - e. per i bar di nuova realizzazione dovrà essere verificata la dotazione di 4 posti auto ogni 100 mq. di Slp;
  6. - f. per i ristoranti di nuova realizzazione dovrà essere verificata la dotazione di 15 posti auto ogni 100 mq. di Slp.

2. Le norme di cui al comma precedente si applicano agli edifici esistenti nel caso di interventi di frazionamento di unità immobiliari e/o di cambiamento di destinazione d'uso; si applicano altresì negli interventi di ampliamento qualora comportino aumento delle unità immobiliari e/o incremento delle superfici di riferimento per il calcolo delle dotazioni minime per una quota superiore al 20%.

3. Il numero di posti auto che deve essere individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio non può essere inferiore a un posto auto ogni 25 mq. di superficie di parcheggio; la superficie minima di un posto auto non potrà essere inferiore a mq. 12.

4. Per la realizzazione dei parcheggi si dovranno rispettare i requisiti specifici indicati all'art. 188 delle presenti norme.

Art. 192 Impianti di distribuzione carburanti

1. Nei nuovi impianti o in caso di eventuali modifiche di quelli esistenti dovrà essere garantita la continuità ed integrità delle opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali; le acque di qualsiasi genere, provenienti dagli impianti di distribuzione carburanti e dai servizi annessi, non potranno essere convogliate nelle opere idrauliche a servizio della strada pubblica.

2. Per i locali a servizio del mezzo è ammessa una altezza massima di 4,50 ml. e non potranno svilupparsi per più di un piano fuori terra; per i locali destinati ad attività commerciali o a servizio della persona sono ammessi due piani; l'altezza massima delle pensiline non deve superare i 7,00 ml. (misurata all'estradosso).

3. Tutti i locali, qualsiasi destinazione essi abbiano, dovranno:

4. In caso di attività commerciali dovranno essere previsti parcheggi nella misura minima stabilita dal Regolamento di attuazione della L.R. 17.5.1999 n. 28, n. 4 del 26 luglio 1999 e sue successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto di quanto precisato al precedente art. 191.

Art. 193 Impianti pubblicitari

1. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dal Nuovo Codice della Strada, l'installazione degli impianti pubblicitari è disciplinata in riferimento a Sistemi e sottosistemi secondo le seguenti indicazioni, con le quali dovrà essere coerente il "Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni" e in base alle quali dovrà eventualmente essere redatto il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari:

  1. - a) lungo le strade appartenenti al Sistema della mobilità la collocazione dei mezzi di pubblicità esterna e degli impianti per le pubbliche affissioni è ammessa con esclusione degli impianti a messaggio variabile; fanno eccezione i tracciati appartenenti al sottosistema M5, lungo i quali non è consentita la collocazione di mezzi di pubblicità esterna o di impianti per le pubbliche affissioni, ad esclusione di striscioni, locandine e stendardi e della segnaletica di carattere escursionistico e turistico;
  2. - b) all'interno del Sistema insediativo
    non è consentita la collocazione dei mezzi di pubblicità esterna nelle aree appartenenti ai Sottosistemi L1, R1 ed R2, salvo le fasce lungo la viabilità principale citate al punto a), mentre sono ammessi gli impianti per le pubbliche affissioni;
    la collocazione dei mezzi di pubblicità esterna - purché non di tipo luminoso - è ammessa nelle aree appartenenti ai Sottosistemi L3, L4, R3 ed R4, così come gli impianti per le pubbliche affissioni;
    la collocazione dei mezzi di pubblicità esterna e degli impianti per le pubbliche affissioni è ammessa senza alcuna limitazione nelle aree appartenenti ai Sottosistemi P3 e P4;
  3. - c) non è consentita la collocazione dei mezzi di pubblicità esterna e degli impianti per le pubbliche affissioni nelle aree appartenenti ai Sistemi V e VR, salvo le fasce lungo la viabilità principale citate al punto a); sono comunque consentiti striscioni, locandine e stendardi e la segnaletica di carattere escursionistico e turistico.

2. È in ogni caso vietato collocare mezzi di pubblicità esterna o impianti per le pubbliche affissioni sui beni culturali di cui alla Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004); in prossimità di tali beni l'eventuale collocazione di mezzi di pubblicità esterna o di impianti per le pubbliche affissioni è subordinata al parere favorevole della Soprintendenza sulla compatibilità della collocazione e della tipologia dell'impianto.

3. È sempre vietato collocare mezzi di pubblicità esterna o impianti per le pubbliche affissioni di tipo luminoso nelle aree individuate come beni paesaggistici di cui alla Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004); l'eventuale collocazione di altri mezzi di pubblicità esterna o di impianti per le pubbliche affissioni è subordinata al parere favorevole della Soprintendenza sulla compatibilità della collocazione e della tipologia dell'impianto.

 

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