Sistema Informativo Territoriale del Comune di Monterchi

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Regolamento Urbanistico
Norme tecniche di attuazione
titolo xix gli elementi del suolo

Art. 181 Criteri di progettazione dei principali elementi del suolo

1. Gli elementi vegetazionali ed artificiali indicati nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione" da utilizzare nella realizzazione degli spazi aperti sono i seguenti:

2. Nella realizzazione di tali elementi dovranno essere rispettate le norme di riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale del 25 gennaio 2000, n. 12, nonché quanto prescritto all'art. 39 delle presenti norme.

3. Gli articoli successivi forniscono i criteri di progettazione essenziali (prestazioni, elementi costitutivi, dimensioni) da seguire nella redazione dei progetti.

Art. 182 Superficie permeabile

1. Le aree permeabili sono superfici che assorbono almeno il 70% delle acque meteoriche (dato ottenibile dai certificati prestazionali dei materiali impiegati) senza necessità che esse vengano convogliate altrove mediante opportuni sistemi di drenaggio e canalizzazione.

2. Nella realizzazione delle aree permeabili è previsto di norma l'utilizzo dei seguenti materiali:

Art. 183 Superficie semipermeabile

1. Le aree semipermeabili sono superfici pavimentate che permettono l'infiltrazione delle acque superficiali con capacità di assorbimento non inferiore al 40%.

2. Si intende superficie semipermeabile alberata se con l'impianto di specie arboree per una parte non inferiore al 70% dell'intera superficie dell'area.

Art. 184 Superficie pavimentata

1. Sono superfici pavimentate che non permettono l'infiltrazione delle acque superficiali negli strati sottostanti del terreno.

2. Dovranno essere progettate e realizzate curando sia gli aspetti funzionali che quelli percettivi; tra questi in particolare dovranno essere verificati: i caratteri delle superfici e le proprietà fisiche dei materiali utilizzati, la percorribilità, il sistema di drenaggio e di captazione delle acque meteoriche.

3. Nella realizzazione delle aree pavimentate è previsto di norma l'utilizzo dei seguenti materiali:

Art. 185 Percorsi pedonali, ciclabili e ciclo-pedonali

1. I percorsi sono destinati alla fruizione da parte di pedoni e ciclisti, per il collegamento tra località e luoghi di interesse collettivo - anche come alternativa alla mobilità veicolare - e per il tempo libero o lo sport. Essi privilegeranno l'uso pedonale negli ambiti urbani mentre nel territorio extra-urbano saranno di norma dedicati ad uso sia ciclabile che pedonale.

2. Gli itinerari individuati nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione" corrispondono al Sottosistema M5: rete dei percorsi pedonali, ciclabili e dei sentieri per il tempo libero di cui agli artt. 154-158 delle presenti norme.

3. Nella realizzazione dei nuovi percorsi dovranno essere preferite pavimentazioni realizzate in terra stabilizzata, mentre le canalette laterali saranno se possibile in pietra, acciottolato, laterizi pieni o erbose; l'eventuale uso di altri materiali è ammesso nel contesto prevalentemente urbano (all'interno dei centri abitati).

4. Gli elementi di ingombro (alberi isolati, impianti per l'illuminazione, sedute, cabine telefoniche, impianti tecnologici, pubblicità e informazione, punti di raccolta dei rifiuti) ove possibile dovranno essere allineati e collocati in una fascia di larghezza costante.

5. Tutti i percorsi e le eventuali rampe inclinate dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme per il superamento delle barriere architettoniche.

6. I nuovi percorsi pedonali dovranno garantire il passaggio e la sosta di persone e carrozzine; in ambito urbano dovranno inoltre consentire, ove possibile, anche il transito lento di automezzi di emergenza.

7. La larghezza delle piste ciclabili non può essere inferiore a 1,50 ml. se a senso unico, a 2,50 ml. se a doppio senso; esse dovranno comunque essere realizzate tenendo conto dei "Principali criteri e standard progettuali per le piste ciclabili" pubblicati dal Ministero delle aree urbane con circolare n. 432 del 31/03/93 e delle "Linee guida per la progettazione degli itinerari ciclabili" emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 186 Area stradale Area stradale

1. L'area stradale si compone di corsie, spartitraffico, banchine, marciapiedi, piste ciclabili, bande polivalenti, corsie di servizio, spazi per la manovra e l'inversione di marcia, fasce verdi con alberature isolate, filari, siepi o barriere.

 

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