Sistema Informativo Territoriale del Comune di Monterchi

Vai direttamente al contenuto della pagina, saltando i link di navigazione del sito
mappa del sito | accesskey | accessibilità |
Regolamento Urbanistico
Norme tecniche di attuazione
parte 2ª disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti e del territorio aperto
titolo vi norme generali di tutela delle risorse naturali
Capo I Disposizioni generali

Art. 22 Finalità di salvaguardia ecologica

1. In attuazione dei disposti dell'art. 37 del Piano Strutturale, il Regolamento Urbanistico detta norme operative e prescrizioni relative alle risorse naturali (acqua, aria, suolo e sottosuolo, ecosistemi della fauna e della flora), mirati alla salvaguardia dei caratteri fondamentali dell'ambiente e del paesaggio, alla protezione dei rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni ed alla costruzione di un territorio ecologicamente stabile.

2. Le norme contenute negli articoli successivi indicano azioni che debbono essere svolte dai soggetti pubblici e privati in occasione di ogni intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato di ogni singola porzione di territorio o di ogni singolo manufatto; hanno carattere del tutto generale e si applicano a qualsivoglia intervento in qualsivoglia parte del territorio urbano ed extraurbano.

3. L'Amministrazione, attraverso le commissioni consiliari ed i propri organi tecnici, ne sorveglia l'osservanza.

4. Per quanto non espressamente indicato negli articoli successivi ed in particolare per quanto riguarda le norme riferite al suolo e sottosuolo ed ecosistema della flora e della fauna si rimanda specificamente a quanto contenuto nella Legge Regionale 21 marzo 2000 n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 23 Aziende a rischio di incidente rilevante

1. Non è ammesso l'insediamento di aziende a rischio di incidente rilevante nel territorio comunale.

Capo II Acqua

Art. 24 Fasce di rispetto dei corsi d'acqua

1. Tutti i corsi d'acqua del territorio comunale e i laghetti collinari esistenti sono soggetti alle disposizioni del presente articolo, fatte salve le ulteriori competenze in materia del G.C. e degli altri Enti preposti.

2. Su ambedue le sponde dei corsi d'acqua pubblici, fatte salve le vigenti disposizioni normative, é istituita una fascia di rispetto di larghezza minima pari a 10 ml. a partire dal piede dell'argine per i corsi d'acqua incanalati e a partire da 10 ml. dal ciglio di sponda per i corsi d'acqua non arginati; questa fascia, oltre a garantire la conservazione delle funzioni biologiche dell'ecosistema ripariale, servirà ad assicurare la piena efficienza delle sponde e la funzionalità delle opere idrauliche, oltre a facilitare le operazioni di manutenzione delle stesse; per una fascia di 80 ml. da ambo i lati, è inoltre vietato lo spargimento di liquami di qualsiasi tipo.

3. Gli interventi di ripristino delle sponde devono prevedere la rinaturalizzazione degli alvei con l'eliminazione graduale delle pareti cementificate, eccetto che nelle aree ad alto rischio idraulico dove sia inevitabile il mantenimento di una portata elevata; in ogni caso dovrà essere garantita la continuità della copertura vegetale al fine di aumentare l'ombreggiamento del corso idrico e quindi ridurre al minimo la crescita algale ed i conseguenti effetti dell'eutrofizzazione delle acque; sono ammesse sistemazioni di sponda tramite l'uso delle tecniche dell'ingegneria naturalistica; per tali interventi deve essere studiato l'inserimento nell'ambiente circostante; sono da prevedere soluzioni di consolidamento delle sponde con sistemazioni a verde o con materiali che permettano l'inerbimento ed il cespugliamento.

4. Sono vietati:

  1. a. lo scavo e l'asportazione di ghiaia e sabbia sia dall'alveo che in golena, senza autorizzazione comunale;
  2. b. ostacolare in qualsiasi modo il regolare deflusso delle acque;
  3. c. gli interventi di cementificazione in alveo.

5. Le opere di regimazione in alveo devono garantire la continuità del fluido, prevedendo quindi idonee scale di monta per lo spostamento della fauna ittica; l'altezza massima dei presidi è stabilita in ml. 1,50; la indispensabilità delle opere deve essere dimostrata da uno studio preliminare che tenga conto della regimazione dei deflussi di tutto il bacino di competenza.

6. Le sistemazioni con gabbionate di pietrame assestato non possono avere altezza superiore a ml. 1,50 e deve essere garantita la sistemazione a verde dei manufatti e delle aree a monte degli stessi; per altezze superiori a ml. 1,50 si devono prevedere "sistemi" di gabbionature con sistemazione a verde dei livelli intermedi.

7. Nelle fasce di rispetto, ferme restando le disposizioni normative vigenti, saranno applicate le seguenti disposizioni:

  1. a. è vietato qualsiasi tipo di edificazione; sono consentiti solamente interventi di sistemazione a verde con impiego esclusivo di specie ripariali autoctone, con percorsi pedonali e ciclabili, ma senza attrezzature;
  2. b. è vietata la coltivazione, anche nell'ambito di orti e la presenza di allevamenti animali;
  3. c. è vietato ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue, nonché per le opere necessarie all'attraversamento viario e all'organizzazione di percorsi ciclopedonali e funzionali alle pratiche agricole meccanizzate.

8. Tutti i soggetti che, al di fuori dei pubblici servizi, provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico devono provvedere all'installazione e al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate e farne denuncia all'Ufficio Tecnico del Comune con periodicità non superiore all'anno.

Art. 25 Regimazione delle acque superficiali

1. Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) sono finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione con specie ripariali autoctone, alla risalita delle specie acquatiche e al generale miglioramento della qualità biologica e della fruizione pubblica; esse dovranno essere concepite privilegiando le tecniche proprie dell'Ingegneria Naturalistica.

2. All'interno del corpo idrico è vietata, qualunque trasformazione, manomissione, immissione di reflui non depurati; sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia verso l'associazione climax, al miglioramento del regime idraulico (limitatamente alla pulizia del letto fluviale), alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento.

3. I lavori di ripulitura e manutenzione fluviale possono essere eseguiti solo nei casi di documentata e grave ostruzione al regolare deflusso delle acque di alveo e in ogni caso, senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

Art. 26 Arginature

1. Le opere idrauliche ed i loro manufatti, ancorché danneggiati o in pessimo stato di manutenzione e/o di totale inefficienza idraulica, devono essere salvaguardate da usi impropri e/o manomissioni anche se di proprietà privata.

2. Sulle superfici occupate da strutture arginali in qualsiasi stato di manutenzione è apposto un vincolo di destinazione idraulica al fine di mantenere e/o recuperare l'efficacia idraulica.

3. I nuovi argini che dovranno essere messi in opera sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per il rifacimento e/o miglioramento di quelli esistenti lungo i corsi d'acqua dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde.

4. L'efficienza idraulica delle arginature dovrà essere garantita da un preciso programma di manutenzione periodica per il mantenimento di una efficace copertura vegetale delle sponde, privilegiando la salvaguardia delle essenze autoctone.

5. È vietata la cementificazione e l'impermeabilizzazione degli argini; devono essere comunque privilegiati gli interventi secondo tecniche di ingegneria naturalistica.

Art. 27 Canalizzazioni agricole

1. Tutti gli interventi che coinvolgono parti di terreno agricolo devono essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità là dove questa risulti essere stata manomessa dagli interventi precedenti.

2. È vietato interrompere e/o impedire, con la costruzione di rilevati, il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

3. È vietata la lavorazione del terreno a meno di 1,5 ml. da entrambe le sponde delle canalizzazioni agricole permanenti; tali fasce devono essere regolarmente sfalciate dai proprietari frontisti con il divieto di impiego di prodotti diserbanti e l'obbligo dell'asportazione del materiale di risulta ai fini dell'abbattimento dell'effetto eutrofico nelle acque, dei costi di risagomatura delle sponde e della perdita per erosione del suolo.

Art. 28 Attraversamento dei corsi d'acqua in elevazione

1. La costruzione delle nuove strutture di attraversamento dei corsi d'acqua arginati (le spalle e la trave portante dei ponti e/o delle passerelle) dovrà evitare il restringimento della sezione dell'alveo assicurando il mantenimento di una luce libera di deflusso pari a quella posta a monte dell'attraversamento stesso; la base dell'impalcato dovrà sempre svilupparsi ad una quota superiore di almeno 50 cm. rispetto alle sommità arginali, onde consentire un agevole passaggio dei materiali flottanti in caso di piena.

2. Gli eventuali attraversamenti dei corsi d'acqua arginati mediante guadi che abbassano la quota di coronamento dell'argine dovranno essere abbandonati e sostituiti con attraversamenti in sopraelevazione mediante ponti o passerelle.

Art. 29 Rilevati delle infrastrutture viarie

1. Al fine di ridurre al minimo l'impatto negativo sul deflusso delle acque superficiali, i rilevati delle infrastrutture viarie dovranno essere provvisti di appositi manufatti di attraversamento monte-valle posti ad una distanza, riferita all'andamento generale della superficie topografica e alla pendenza dei terreni attraversati, tale da evitare accumuli e ristagni al piede degli stessi.

Art. 30 Sottopassi e botti

1. I sottopassi e le botti per l'attraversamento delle opere viarie dovranno garantire il mantenimento della sezione preesistente del corso d'acqua, evitandone restringimenti; la sezione dell'alveo a valle dell'attraversamento dovrà sempre risultare maggiore e/o uguale a quello di monte.

2. Allo scopo di mantenere la piena efficienza e funzionalità idraulica, questi manufatti dovranno essere dimensionati in maniera da garantire l'ispezionabilità e il facile svolgimento delle operazioni di manutenzione periodica.

Art. 31 Intubamenti

1. Sono vietati gli intubamenti e tutte le operazioni che possano portare all'interramento dei fossi.

2. In via eccezionale possono essere consentiti interventi di interramento e intubamento, correlati a specifiche operazioni di realizzazione di percorsi alternativi per il deflusso delle acque a "giorno" con individuazione di un recapito definito; in tali casi l'intervento deve prevedere obbligatoriamente i seguenti accorgimenti:

  1. - all'imboccatura dei tratti dei corsi d'acqua intubati devono essere posti degli elementi filtranti allo scopo di evitare l'intasamento della tubazione da parte del detrito e del materiale di varia natura raccolto e trasportato dalle acque lungo il percorso a monte.
  2. - gli elementi filtranti devono essere dimensionati e posizionati in modo tale da non diminuire la sezione utile di deflusso prevedendo una fossa di accumulo per il materiale intercettato.
  3. - la manutenzione ordinaria delle griglie dovrà prevedere lo svuotamento periodico della fossa e la ripulitura degli elementi filtranti in particolar modo dopo ogni evento di piena.

Art. 32 Pozzi, sorgenti e punti di presa

1. Per il prelievo dal sottosuolo, per qualsiasi scopo, di acque da destinare a qualsiasi uso, mediante pozzi da costruire ex novo o da approfondire, sorgenti, scavi di qualsiasi natura e dimensione, dovranno essere rispettate le seguenti norme.

2. Fermo restando quanto disposto dal D.L. n. 152 del 03/04/2006 art. 94 in materia di salvaguardia delle risorse idriche da destinare al consumo umano, sono istituite le aree di salvaguardia distinte in:

  1. a. zone di tutela assoluta
  2. b. zone di rispetto
  3. c. zone di protezione

3. La zona di tutela assoluta è estesa a qualsiasi tipo di opera di captazione utilizzata per qualsiasi scopo per un raggio in ogni caso non inferiore a 5 ml.; in tale fascia, che potrà essere ampliata in relazione alla situazione di rischio della risorsa, sono vietate attività di qualsiasi genere ad esclusione dell'installazione di opere di presa e di costruzioni di servizio; entro tale fascia, che dovrà essere adeguatamente protetta allo scopo di garantire l'incolumità pubblica e la tutela igienico sanitaria dell'acquifero, si dovranno prevedere canalizzazioni per la regimazione e allontanamento delle acque meteoriche.

4. La zona di rispetto viene delimitata in relazione alle risorse idriche da tutelare, alle caratteristiche idrodinamiche degli acquiferi presenti ed alla situazione locale di vulnerabilità e rischio. Tali distanze potranno essere aumentate o ridotte in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio delle risorse idriche, alla tipologia dell'opera di presa o captazione. Il livello di suscettibilità dei sistemi sotterranei è individuabile nella Tav. T8 del Piano Strutturale.

5. Nelle zone di rispetto ed in particolare modo nelle porzioni ricadenti nei sistemi alluvionali a permeabilità medio-alta sono vietate:

  1. a. la dispersione, ovvero l'immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
  2. b. l'accumulo di concimi organici;
  3. c. la dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
  4. d. la realizzazione di aree cimiteriali;
  5. e. lo spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
  6. f. l'apertura di cave;
  7. g. le discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
  8. h. lo stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
  9. i. i centri di raccolta, demolizioni e rottamazione di autoveicoli;
  10. j. gli impianti di trattamento rifiuti;
  11. k. il pascolo e lo stazzo di bestiame;
  12. l. l'insediamento di fognature e pozzi perdenti;

6. Nelle zone di rispetto dovrà inoltre:

  1. - essere incoraggiata la realizzazione ed uso di pozzi condominiali (es. pozzi in comproprietà per zone con elevata densità di orti privati);
  2. - essere realizzata la prova di portata e stabilita la portata ottimale, ad evitare installazione di sistemi di sollevamento inadeguati o sovradimensionati;
  3. - essere collocato un tubo piezometrico interno da 1 pollice min., affiancato alla tubazione di sollevamento;
  4. - essere redatta una dichiarazione di fine lavori che certifichi la correttezza dei lavori eseguiti, specialmente la cementazione del tratto superficiale.

7. La zona di protezione si riferisce al bacino imbrifero ed all'area di ricarica delle falde acquifere, secondo quanto disposto dall'art. 94 del D.L. n. 152 del 03/04/2006.

8. Per ogni nuovo pozzo (anche per quelli ad uso irrigazione orto e giardino) sarà d'ora in avanti da prevedere l'analisi delle acque secondo lo schema approvato dal CNR (Durezza totale, conducibilità, S04, Cl, NO3, Fe, Mn, NH4) aggiungendo il controllo batteriologico; l'operazione di prelievo dovrà essere certificata da dichiarazione scritta del Direttore dei Lavori, che in seguito comunicherà il commento dei risultati. Le analisi costituiranno l'inizio della banca dati utile per la classificazione idrochimica e per la previsione di futuri scenari.

9. I pozzi dovranno essere ubicati possibilmente a monte delle abitazioni e posti a distanza non inferiore a:

  1. - 10 ml. da abitazioni, pozzi neri, fosse biologiche e fognature a completa tenuta;
  2. - 30 ml. da stalle, concimaie, depositi di immondizia, stoccaggio rifiuti, centri di raccolta e demolizione autoveicoli e da pozzi neri, fosse biologiche e fognature per le quali non è garantita la perfetta tenuta;
  3. - 50 ml. da discariche di tipo A, fognature e pozzi perdenti;
  4. - 100 ml. dai cimiteri;
  5. - 200 ml. da pozzi del pubblico acquedotto e da discariche di tipo B.

10. I pozzi non più utilizzati per l'approvvigionamento idrico, se non adeguatamente attrezzati come punti di controllo della falda (misura del livello e qualità delle acque) dovranno essere adeguatamente tombati.

Capo III Aria

Art. 33 Limitazione e compensazione delle emissioni inquinanti in atmosfera

1. Per le misure di compensazione il Regolamento Urbanistico prevede il mantenimento e l'incremento delle aree verdi come biomassa vegetale capace di assorbire una quota delle sostanze inquinanti emesse sulla superficie urbana con il conseguente abbassamento delle diverse concentrazioni di emissioni inquinanti. Il verde di compensazione ambientale è costituito da masse boschive e da barriere vegetali: queste ultime sono da prevedersi in particolare nelle aree produttive e lungo la viabilità principale, come indicato per le Aree di trasformazione al Titolo XVII delle presenti norme.

2. Per le misure di riduzione della densità delle emissioni si rinvia ad eventuali piani specifici per le misure di risparmio, ottimizzazione e integrazione delle fonti tradizionali con fonti energetiche a basso inquinamento.

Art. 34 Limitazione e compensazione dell'inquinamento acustico

1. Oltre a quanto definito nel Piano Comunale di Classificazione Acustica, che individua le zone del territorio comunale con diversi limiti di inquinamento acustico ammissibile e le misure di controllo atte a garantirne il rispetto, il Regolamento Urbanistico individua quali misure di compensazione nelle zone del territorio comunale classificate ai limiti massimi di esposizione al rumore le barriere vegetali, da prevedersi in particolare nelle aree produttive e lungo la viabilità principale, come indicato per le Aree di trasformazione al Titolo XVII delle presenti norme.

2. Solo negli eventuali casi ove non sia possibile realizzare barriere vegetali si dovrà ricorrere a barriere fono-assorbenti in materiale artificiale o a barriere miste integrando materiali artificiali e vegetali.

3. È previsto il divieto di installare impianti di produzione di energia dal vento (impianti eolici); l'installazione di piccoli generatori eolici potrà essere ammessa all'interno del Sistema della Produzione e, all'interno del Sistema della Residenza, con esclusione dei Sottosistemi R1 ed R2.

Art. 35 Limitazione dei fenomeni di innalzamento della temperatura e aridità dell'aria

1. Per le misure di riduzione della temperatura e dell'aridità dell'aria (fenomeno sinteticamente definito "isola di calore urbano") il Regolamento Urbanistico individua misure di controllo dell'impermeabilizzazione delle superfici urbane e di ripristino, laddove possibile, di superfici permeabili che contribuiscano a riequilibrare la rete di scambi fisico-biologici tra terreno, acqua ed atmosfera.

Art. 36 Limitazione e compensazione dei fenomeni di inquinamento elettromagnetico

1. Per le misure di riduzione dei campi elettromagnetici a bassa frequenza il Regolamento Urbanistico prevede il divieto di installare nuove linee aeree elettriche e telefoniche nei centri abitati e nelle Aree di trasformazione, mentre nel territorio aperto esse dovranno essere limitate ai casi dove non siano valutati fattibili impianti interrati; l'interramento dovrà essere realizzato, ove possibile, anche in sostituzione delle linee aree esistenti.

2. All'interno dei centri abitati, ove non siano possibili soluzioni alternative di rilocalizzazione degli insediamenti, qualora non sia fattibile l'interramento dell'impianto, si dovrà provvedere alla realizzazione di schermature attraverso piantumazione di alberature.

3. Nelle aree risultanti all'interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti l'attuazione di qualsiasi intervento che preveda ampliamenti (addizioni volumetriche), sostituzione edilizia o cambiamento di destinazione d'uso, è subordinato alla verifica ed al rispetto del livello di inquinamento elettromagnetico che dovrà risultare inferiore a 0,2 µt in riferimento alla L.R. n. 79 del 20/12/2000.

4. Per le misure di riduzione dei campi elettromagnetici ad alta frequenza il Regolamento Urbanistico prevede il divieto di installare nuovi impianti di radiocomunicazione (telefonia cellulare e diffusione radio televisiva) nei centri abitati e nelle Aree di trasformazione; dovrà in ogni caso essere privilegiato l'accorpamento degli impianti su strutture comuni.

Art. 37 Limitazione e compensazione dei fenomeni di inquinamento luminoso

1. L'Amministrazione comunale, in conformità di quanto previsto dalla L.R. 37 del 21/03/2000, dovrà provvedere a:

Capo IV Suolo e sottosuolo

Art. 38 Stabilizzazione dei versanti collinari

1. Dovrà essere salvaguardata l'integrità del manto erboso nelle aree soggette a fenomeni erosivi e rischio franoso e con essa la fertilità naturale dei suoli applicando corretti carichi animali e l'allontanamento delle acque di percolazione mediante la creazione ed il mantenimento di opportune sistemazioni idrauliche.

Art. 39 Impermeabilizzazione del suolo

1. Nella realizzazione di tutti i tipi di intervento si dovrà minimizzare l'impermeabilizzazione attraverso l'uso più esteso possibile di materiali che permettano la percolazione e la ritenzione temporanea delle acque nel terreno; la realizzazione delle opere non dovrà alterare la funzionalità idraulica del contesto in cui si inseriscono, garantendo il mantenimento dell'efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle acque superficiali.

2. I nuovi spazi pubblici e privati destinati a piazzali, parcheggi e viabilità pedonale o meccanizzata, dovranno essere realizzati con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque; sono possibili eccezioni a tale disposizione esclusivamente per dimostrati motivi di sicurezza o di tutela storico-ambientale.

3. Il convogliamento delle acque piovane in fognatura o in corsi d'acqua dovrà essere evitato quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile senza che si determinino danni dovuti a ristagno.

Art. 40 Sbancamenti, scavi e rinterri

1. Ogni sbancamento e scavo in terreno sciolto o substrato lapideo che comporti modificazioni permanenti e rilevanti della morfologia e del profilo topografico deve essere provvisto di appositi drenaggi a monte per l'abbattimento del carico delle acque meteoriche e il loro convogliamento nella rete di scolo.

2. Prima dell'inizio dei lavori di sbancamento e/o di escavazione dovrà essere individuato il sito di discarica ed i modi di riutilizzo del materiale sbancato e/o scavato; lo scavo dello strato più superficiale del suolo vegetale deve essere conservato a parte in prossimità del luogo delle operazioni per essere successivamente reimpiegato nei lavori di ripristino.

3. Per i rinterri devono essere utilizzati materiali terrigeni simili a quelli esistenti in loco, ripristinando il grado di compattezza e di addensamento del terreno.

4. Per ogni intervento che comporti un rimodellamento con modifica della pendenza di superfici preesistenti si dovranno calcolare le condizioni di stabilità delle nuove pareti e/o dei nuovi versanti in relazione alla prevista configurazione finale e alle variazioni indotte sulla stabilità delle strutture limitrofe.

5. Tutti i lavori di sbancamento e/o di scavo devono prevedere il ripristino delle condizioni di stabilità delle pareti naturali ed il rinverdimento delle superfici mediante opere di rinaturalizzazione con l'impiego di tecniche dell' ingegneria naturalistica.

6. Gli interventi su terreni agricoli che comportino trasformazioni degli assetti del territorio, come movimenti di terra, modificazione dello stato e consistenza delle colture arboree, modifiche delle opere di regimazione delle acque superficiali e profonde, sono consentiti a condizione che la richiesta sia accompagnata da elaborati che individuino sia gli assetti definitivi che le sistemazioni intermedie, per garantire la realizzazione degli interventi senza alterazioni negative del paesaggio.

7. In ogni caso le richieste di autorizzazione per scavi superiori a tre metri devono essere accompagnate da idonei elaborati tecnici.

Art. 41 Costruzioni interrate

1. Per tutte le costruzioni interrate previste nelle zone con falda acquifera superficiale, dovrà essere verificata la profondità del livello di falda e valutata la sua escursione stagionale in relazione alla profondità di posa delle fondazioni.

2. Al fine di evitare l'interferenza negativa sulla dinamica delle acque di falda il piano di calpestio dei locali interrati dovrà rimanere preferibilmente al di sopra del livello massimo di risalita della falda.

3. Nelle aree dove non sia possibile fondare al di sopra del livello massimo della falda, potranno essere realizzate, se consentite, nuove costruzioni interrate, a condizione che i locali interrati siano resi stagni e non sia prevista la messa in opera di apparecchiature permanenti per la depressione della tavola d'acqua.

4. Nel caso che le costruzioni interrate siano costituite da locali sotterranei di profondità superiore ad un piano e/o da strutture fondazionali dirette profonde, la loro realizzazione è subordinata alla verifica dell'interferenza che le nuove costruzioni produrranno sulla circolazione delle acque sotterranee relativamente al loro possibile sbarramento e conseguente innalzamento del livello freatico e/o piezometrico.

5. La messa in opera di impianti di depressione della tavola d'acqua è consentita esclusivamente per la salvaguardia e la messa in sicurezza di edifici esistenti.

Art. 42 Reti tecnologiche sotterranee

1. Gli impianti tecnologici a rete sotterranei comprendono le tubazioni del gas, dell'acquedotto, delle fognature, le linee elettriche e telefoniche e tutte le attrezzature connesse al funzionamento e alla manutenzione delle stesse.

2. La messa in opera degli impianti tecnologici dovrà preferibilmente evitare la variazione e/o l'alterazione del reticolo di deflusso delle acque superficiali; qualora l'intervento ne preveda la modifica del percorso, dovrà esserne indicato il nuovo andamento, garantendo che non comporti concentrazioni e ristagni di acque nelle aree di intervento e in quelle limitrofe.

3. La profondità, rispetto al piano di campagna, alla quale installare gli impianti tecnologici dovrà essere tale da non compromettere in ogni caso la crescita ed il mantenimento degli apparati radicali delle essenze arboree e non ostacolare le operazioni di aratura e/o di irrigazione nelle zone agricole.

4. I lavori di chiusura degli scavi dovranno garantire il ripristino dello strato fertile e la ri-sistemazione del terreno (piantumato e non) o della pavimentazione originaria.

Art. 43 Fognature

1. Tutti gli interventi di nuovo impianto della rete fognante dovranno privilegiare il completamento della rete stessa estendendola alle aree insufficientemente o solo parzialmente servite, nonché prevedere l'allacciamento all'impianto di depurazione o ad altro sistema di smaltimento dei reflui, anche di tipo individuale - compresa la fitodepurazione -, tenendo conto della vulnerabilità idrogeologica.

2. Dovranno essere realizzate fognature separate.

3. Nelle aree destinate ai depuratori possono essere ubicati impianti di tipo "tradizionale" oppure di altro tipo, ad esempio tramite fitodepurazione. All'interno dell'area di pertinenza dovranno essere previste sistemazioni a verde di filtro rispetto ai nuclei abitati, tenendo di volta in volta conto del contesto dove è inserito, cioè delle caratteristiche del paesaggio, attraverso la predisposizione di uno specifico progetto di impianto arboreo.

Art. 44 Realizzazione o manutenzione di viabilità di interesse rurale

1. Non sono ammessi interventi che impediscano il libero passaggio pedonale sulla viabilità vicinale e comunale.

2. In casi particolari quali la mancanza di sfondo su una pubblica via, la presenza di zone di riserva di caccia, la particolare onerosità della manutenzione di strade non consorziate sono consentite chiusure con sbarre mobili, permanenti o temporanee assicurando comunque il passaggio pedonale o ciclabile.

3. La realizzazione di nuove strade rurali e la modifica di tracciati esistenti è consentita solamente nel caso in cui il nuovo tracciato riprenda la viabilità rurale antica, ricostruibile sulla scorta di cartografia storica.

Art. 45 Recinzioni di fondi ed appezzamenti di terreni

1. È ammessa la recinzione dei fondi con siepi realizzate con specie della macchia locale.

2. Sono vietate le recinzioni realizzate con rete metallica, filo spinato o simili, ad eccezione dei seguenti casi:

  1. - in presenza di allevamenti zootecnici bradi e semi-bradi o come protezione da ungulati; in tal caso l'altezza massima consentita è di ml. 1,80 fuori terra, con pali in legno od acciaio, senza cordonato e mascherata con siepe della macchia locale; è fatto salvo quanto previsto dalle vigenti norme sui fondi chiusi.
  2. - per la recinzione di piccole superfici poste in continuità con l'edificato ai fini della protezione di allevamenti avicunicoli a carattere familiare.

3. Le recinzioni con rete metallica hanno l'altezza massima di ml. 1,80 fuori terra, e devono essere mascherate con siepi multispecifiche realizzate con specie autoctone e tipiche dei contesti rurali; le recinzioni devono quanto più possibile porsi lungo segni di discontinuità esistenti, sia vegetazionali che morfologici (fasce di verde ripariali, scarpate e simili); non devono presentare cordonato rialzato rispetto il piano di campagna, né utilizzare paloneria in cemento.

4. È vietato eseguire recinzioni di qualsiasi tipo che possano interrompere la viabilità, anche se a carattere poderale o interpoderale.

Capo V Ecosistemi della fauna e della flora

Art. 46 Mantenimento della fertilità naturale del suolo

1. Nelle aree agricole sono da privilegiare quegli ordinamenti colturali che, compatibilmente con le esigenze produttive, garantiscano nel tempo la maggiore continuità di copertura vegetale del suolo e la reintegrazione della sostanza organica ai fini di trasmettere alle generazioni future la fertilità naturale nella sua integrità.

2. Nelle aree di pascolo soggette a fenomeni erosivi e rischio franoso deve essere salvaguardata l'integrità del cotico erboso e con essa la fertilità naturale dei suoli provvedendo all'allontanamento delle acque di percolazione mediante la creazione ed il mantenimento di opportune sistemazioni idrauliche e con la limitazione dei carichi animali.

Art. 47 Interventi di sistemazione ambientale

1. Gli interventi di sistemazione ambientale (Titolo IV Capo III della L.R. 01/05) devono prevedere il ripristino dei caratteri di ruralità e la conservazione e tutela degli assetti agrari tradizionali attraverso i seguenti interventi:

2. Gli interventi obbligatori, previsti dalle normative vigenti ai fini della prevenzione dagli incendi, di difesa idrogeologica, di tutela della fauna e della flora non possono essere considerati interventi di sistemazione ambientale.

Art. 48 Nuovi impianti arborei specializzati

1. Il criterio generale che deve informare la realizzazione di nuovi impianti arborei è rappresentato dalla corretta regimazione delle acque superficiali, orientando le sistemazioni agronomiche per limitare l'erosione del suolo favorendo l'infiltrazione nel terreno e l'aumento dei tempi di corrivazione.

2. I nuovi impianti arborei specializzati devono tendere alla conservazione di assetti vegetali esistenti, quali alberate o fasce di verde lineare o elementi arborei significativi.

3. I nuovi impianti arborei specializzati devono tendere alla conservazione di sistemazioni idrauliche e canalizzazioni idrauliche esistenti.

4. Nelle aree con pendenze inferiori al 40% i nuovi impianti di vigneto specializzato (compresi i reimpianti) devono essere realizzati con superfici accorpate non superiori a 4 ha.; corpi vitati contigui possono essere realizzati solo se separati da viabilità poderale o fasce di rispetto di ampiezza non inferiore a ml. 3, entrambe cespugliate o arborate in permanenza con specie vegetali di interesse agrario o forestale.

5. Nelle aree con pendenze superiori al 40% i nuovi impianti di vigneto specializzato (compresi i reimpianti) devono essere realizzati su superfici accorpate non superiori a 2,5 ha.; corpi vitati contigui possono essere realizzati solo se separati da viabilità poderale o fasce di rispetto di ampiezza non inferiore a ml. 3, arborate in permanenza con specie vegetali di interesse agrario o forestale; vigneti o frutteti specializzati realizzati su superfici con pendenze superiori al 40% devono essere realizzati con sistemazioni a girapoggio o con un orientamento dei filari non inferiore a 45° rispetto alla massima linea di pendenza.

6. Con pendenze superiori a 40% sono sempre vietate le sistemazioni a rittochino.

7. Con pendenze superiori al 60% i nuovi impianti arborei devono presentare sistemazioni a giropoggio.

8. Nei nuovi impianti di vigneto specializzato (compresi i reimpianti) è vietato l'utilizzo di paloneria in cemento.

Art. 49 Elementi arborei isolati e filari

1. In ambiente urbano è vietato l'abbattimento di elementi arborei aventi tronco con diametro superiore a 30 cm., tranne nei casi specificatamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

2. Nel caso di parere favorevole all'abbattimento di un esemplare d'alto fusto di specie protetta, costituente un filare di particolare interesse naturalistico e paesaggistico, l'integrità del filare deve essere garantita attraverso la sostituzione con un nuovo esemplare della stessa specie di dimensioni pari a un terzo di quelle della pianta abbattuta; i filari esistenti devono essere conservati e mantenuti fino al termine del turno, a meno che non sopravvengano fitopatologie tali da escludere esiti favorevoli delle cure fitosanitarie. In caso di sostituzione completa di un filare esistente, per malattia o per fine turno, può essere impiantato un nuovo filare della stessa specie.

3. Sono vietate le potature "tipo capitozzatura" o che comunque stravolgano il normale portamento delle specie arboree, con l'esclusione delle piante (salici, pioppi ed aceri campestri) che tradizionalmente sono coltivati con questa pratica a fini agricoli.

4. Vale su tutto il territorio del Comune di Monterchi l'assoluto divieto di abbattimento delle querce camporili (Quercus pubescens) così come il parziale danneggiamento delle stesse.

5. A garanzia di un corretto inserimento paesistico si farà riferimento per i filari campestri e di margine fra centri abitati e campagna alla tradizione rurale, privilegiando il ricorso a specie tipiche di percorsi e delimitazioni poderali, mentre per i filari urbani sarà privilegiato il ricorso a specie idonee alla realizzazione di viali.

6. Dal punto di vista del tipo di impianto i filari si distinguono in "fitti" e "radi". La scelta tra filari "fitti" e "radi" dovrà rispondere ad esigenze specifiche di progetto (trasparenza, creazione di barriera visiva). Nei filari "fitti" la distanza minima tra gli alberi (misurata con riferimento alle chiome) è di 0,50 ml., la distanza massima di 1,50 ml.; nei filari "radi" la distanza minima è di 1,50 ml.; la distanza dei filari dai bordi delle strade sarà disposta in riferimento alle disposizioni del Nuovo Codice della strada e successive integrazioni e modifiche.

7. Nella ristrutturazione di filari urbani esistenti e nei casi di nuovo impianto dovranno essere particolarmente curati la forma e la dimensione delle aree permeabili di impianto, privilegiando la messa a dimora su aiuola continua non pavimentata; in presenza di elementi che non consentano la realizzazione dell'aiuola continua, si dovrà prevedere al piede delle piante una superficie non pavimentata coperta con un grigliato.

Art. 50 Siepi

1. Si definiscono siepi le formazioni vegetali formate prevalentemente da specie arbustive autoctone, insieme a specie arboree autoctone.

2. È vietata la posa a dimora di specie diverse da quelle che caratterizzano il tipo originario; in caso di sostituzione di elementi esistenti sono da privilegiare siepi plurispecifiche e ad elevato grado di copertura.

Art. 51 Vegetazione ripariale

1. Sulle aree con vegetazione ripariale sono vietati i seguenti interventi:

  1. - a) dissodamenti che comportino la riduzione della copertura boschiva;
  2. - b) introduzione di specie estranee al contesto e/o infestanti;
  3. - c) alterazione geomorfologica del terreno ed escavazione di materiali lungo gli argini occupati da vegetazione ripariale.

Art. 52 Boschi

1. In tutte le aree soggette a vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923 anche esterne ai sistemi ambientali, le attività di selvicoltura sono soggette alle prescrizioni di polizia forestale ed alle relative procedure autorizzative.

2. Ai sensi della L.R. 39/2000 e del relativo Regolamento di Attuazione DPG n. 44/R del 5/9/2001, le prescrizioni di polizia forestale si applicano a tutti i boschi anche esterni al perimetro del vincolo idrogeologico.

3. Il taglio colturale, la forestazione, le opere di bonifica, antincendio e conservazione previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti sono consentiti, ai sensi del comma 8 dell'art. 82 del DPR 616/1977, come integrato dalla L. 431/1985 e dagli atti soprarichiamati.

4. Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004) non è richiesta la procedura autorizzativa di cui all'art. 151 dello stesso Decreto Legislativo per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi indicati alla lettera g) dell'art. 146 del Decreto Legislativo 42 del 22/01/2004, purché previsti ed autorizzati secondo le norme vigenti in materia.

5. Non è ammessa la realizzazione di nuove recinzioni ad eccezione di quelle necessarie allo svolgimento di attività di allevamento.

6. Nelle aree coperte da boschi non è ammessa la nuova edificazione.

titolo vii interventi per l'utilizzazione, il recupero e la riqualificazione del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente

Art. 53 Disposizioni generali

1. Il Regolamento Urbanistico stabilisce e definisce i singoli tipi di intervento relativi a tutti gli edifici, complessi e spazi aperti esistenti, in relazione a quanto indicato nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione". Quando l'indicazione del tipo di intervento si riferisce ad una parte del territorio ogni area ivi inclusa è assoggettata a quel tipo di intervento; i diversi tipi di intervento sono articolati in operazioni che possono riferirsi sia agli edifici e complessi (opere interne ed opere esterne), sia agli spazi aperti; essi riguardano qualunque tipo di edificio e di spazio aperto qualunque sia la loro destinazione d'uso.

2. Per gli edifici, complessi e spazi aperti appartenenti al Sistema Insediativo (Sistema della residenza, dei luoghi centrali e della produzione) di cui ai Titoli XIII, XIV e XV sono consentiti gli interventi definiti agli articoli relativi a ciascun sottosistema ed ambito di appartenenza con l'eccezione dei casi per i quali nelle tavole sia indicato con apposita sigla lo specifico intervento prescritto.

3. Per gli edifici, complessi e spazi aperti individuati come ambiti di pertinenza degli edifici di valore storico artistico valgono altresì le norme specifiche di cui ai Titoli XI e XII.

4. Per gli edifici, complessi e spazi aperti non siglati appartenenti al Sistema ambientale extraurbano o periurbano valgono le norme generali di cui al Titolo X.

5. Per tutti gli edifici, complessi o spazi aperti, sono sempre consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli di manutenzione straordinaria.

6. Per gli edifici con destinazione a servizi ed attrezzature di uso pubblico, come definite all'art. 69 delle presenti norme, - con l'eccezione dei casi per i quali nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione" sia indicato con apposita sigla lo specifico intervento prescritto - sono ammessi tutti gli interventi che si rendano necessari in ragione delle funzioni alloggiate e delle attività svolte, compresi quelli di addizione volumetrica non assimilata alla ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia, secondo parametri quantitativi adeguati alla specifica destinazione. In caso di interventi promossi da privati, sarà obbligatoria la stipula di una apposita convenzione che regoli i rapporti e gli impegni tra le parti.

7. Per gli edifici, complessi e spazi aperti per i quali è prescritto l'intervento di restauro (sigla re), gli interventi di manutenzione straordinaria, dal punto di vista della documentazione conoscitiva e progettuale, sono equiparati all'intervento di restauro.

8. Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004) le procedure autorizzative di cui all'art. 146 del Codice stesso non sono richieste per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

9. Negli interventi sugli edifici esistenti in muratura, quando prescritto un intervento di restauro o di risanamento conservativo è sempre vietato:

10. Negli interventi sugli spazi aperti è sempre vietato:

11. Per l'interpretazione delle modalità di intervento prescritte dalle presenti norme si fa riferimento alle definizioni riportate nel glossario degli interventi di cui al successivo art. 55 ed alle definizioni degli elementi costitutivi di cui al successivo art. 56.

Art. 54 Modalità d'attuazione degli interventi

1. Gli interventi previsti dal Regolamento Urbanistico e disciplinati nella Parte 2ª delle presenti norme si attuano attraverso piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata ed attraverso intervento edilizio diretto, eventualmente convenzionato.

2. Nelle aree dove si prevedono interventi di sostituzione edilizia questi si attuano esclusivamente attraverso piano urbanistico attuativo (Piano di Recupero) nel caso interessino più lotti oppure attraverso intervento edilizio diretto previa stipula di specifica convenzione.

3. Nelle aree di riqualificazione o di completamento che costituiscono dei contesti dove è indispensabile una progettazione unitaria o coordinata per le quali l'Amministrazione riconosca la necessità di garantire particolari prestazioni, gli interventi saranno attuati attraverso intervento edilizio diretto previa stipula di specifica convenzione che ne stabilisca le modalità attuative.

Art. 55 Glossario degli interventi

  1. a) Consolidamento: insieme di operazioni finalizzate al recupero della resistenza e della efficienza statica, anche con miglioramento delle caratteristiche meccaniche originarie;
  2. b) Modifica: insieme di operazioni che comporta l'introduzione di nuovi elementi e l'eliminazione di elementi esistenti o di parti di essi;
  3. c) Protezione: insieme di operazioni finalizzate alla tutela e alla conservazione delle condizioni esistenti di elementi architettonici o di parti di essi;
  4. d) Pulitura: insieme di operazioni finalizzate alla rimozione della patina superficiale di detriti, in genere riferito alle superfici lapidee (faccia a vista o di elementi decorativi), agli intonaci, alle superfici degli elementi metallici e lignei;
  5. e) Rifacimento (o rinnovo): operazione di sostituzione reimpiegando stessi materiali e stesse tecnologie dell'elemento sostituito;
  6. f) Ripristino (o riparazione): insieme di operazioni finalizzate al recupero delle condizioni originarie, senza alterazioni delle caratteristiche esistenti;
  7. g) Sostituzione: insieme di operazioni finalizzate alla messa in opera di nuovi elementi (o parti di essi) al posto di elementi esistenti, con l'uso di materiali e tecnologie anche differenti da quelli esistenti.

Art. 56 Elementi costitutivi degli edifici

  1. a) sono elementi strutturali:
    • - le strutture di fondazione;
    • - le strutture verticali continue e puntiformi;
    • - le strutture orizzontali piane: solai, terrazzi e balconi
    • - le strutture voltate;
    • - le strutture di collegamento verticale: scale, ascensori e montacarichi;
    • - le strutture di copertura di qualsiasi tipo;
    • - i porticati e le logge;
    • - gli elementi di presidio statico catene, speroni, ecc.;
  2. b) sono elementi complementari interni:
    • - le pareti non portanti;
    • - le controsoffittature piane e voltate;
    • - i soppalchi;
  3. c) sono elementi complementari esterni e di finitura:
    • - le superfici parietali esterne: intonaci, coloriture esterne, superfici murarie faccia a vista;
    • - gli elementi decorativi: marcapiani, elementi delimitanti le aperture, ecc.;
    • - le aperture (finestre, porte, ecc.), gli infissi, i serramenti ed i sistemi di oscuramento;
    • - le ringhiere e le inferriate;
    • - i lucernari;
    • - gli elementi non strutturali della copertura;
    • - le pensiline;
  4. d) sono elementi tecnici:
    • - gli impianti tecnologici;
    • - i sistemi di protezione degli orizzontamenti e delle strutture verticali (gattaiolati, vespai, scannafossi, drenaggi, ecc.).

Art. 57 Definizione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente

1. Sono interventi di manutenzione ordinaria quelli riguardanti la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; devono riguardare solo gli elementi di finitura e quelli tecnici, senza alterare gli elementi strutturali e architettonici, la divisione dei locali, le caratteristiche originarie e la destinazione.

2. Sono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari; detti interventi non possono comportare modifiche della destinazione d'uso.

3. Sono interventi di restauro e di risanamento conservativo (rc) quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili; tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; tali interventi comprendono altresì gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio, volti a conseguire l'adeguamento funzionale degli edifici, ancorché recenti.

4. Sono interventi di ristrutturazione edilizia (ri) quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; tali interventi comprendono altresì:

  1. - 1) le demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dal presente Regolamento Urbanistico o dal vigente Regolamento Edilizio, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
  2. - 2) la demolizione di volumi secondari, facenti parte di un medesimo organismo edilizio, e la loro ricostruzione nella stessa quantità o in quantità inferiore ancorché in diversa collocazione sul lotto di pertinenza;
  3. - 3) le addizioni funzionali di nuovi elementi agli organismi edilizi esistenti, che non configurino nuovi organismi edilizi, ivi comprese le pertinenze; non sono computate ai fini dell'applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale le addizioni con le quali si realizzino i servizi igienici, i volumi tecnici e le autorimesse legate da vincolo pertinenziale ad unità immobiliari esistenti all'interno dei perimetri dei centri abitati, nonché il rialzamento del sottotetto, al fine di renderlo abitabile; è inoltre considerata "addizione funzionale" la realizzazione di serre solari utilizzando strutture esistenti.

5. Sono interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili quelli che perseguono tali obiettivi, anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità

6. Sono interventi di addizione volumetrica agli edifici esistenti quelli che prevedono aggiunte non assimilate alla ristrutturazione edilizia.

7. Sono interventi di sostituzione edilizia quelli di demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non assimilabile alla ristrutturazione edilizia, anche con diversa articolazione, collocazione e destinazione d'uso, senza alcun intervento sulle opere d'urbanizzazione.

8. Sono interventi di ristrutturazione urbanistica quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico d'interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

9. Sono interventi di nuova edificazione (ne) quelli di realizzazione di nuovi manufatti edilizi.

Art. 58 Precisazioni e prescrizioni particolari sugli interventi di conservazione (rc, re)

1. Nelle aree sottoposte ad interventi di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti al comma 3 dell'art. 57 valgono le seguenti precisazioni riferite agli elementi costitutivi:

  1. a) elementi strutturali:
    1. a1. gli interventi sugli elementi strutturali degli edifici potranno comportare soltanto alterazioni non sostanziali del funzionamento statico dell'edificio, cioè interventi che non modifichino la gerarchia statica e la distribuzione delle sollecitazioni se non in porzioni limitate del fabbricato e che mantengano in generale le caratteristiche strutturali esistenti;
    2. a2. negli edifici con struttura portante in muratura gli orizzontamenti dovranno essere realizzati in legno o acciaio, con elementi dell'orditura principale ben inseriti nelle murature portanti e ad esse collegati mediante legature metalliche o bolzoni; le tecniche impiegate per l'impalcato dovranno garantire, oltre a una sufficiente rigidezza, la massima leggerezza;
    3. a3. la realizzazione di strutture di collegamento verticale interne è subordinata all'impiego di tecnologie leggere che garantiscano il minimo incremento di carico sulle strutture contigue; tale indicazione vale anche per i soppalchi che potranno essere realizzati per una superficie complessiva massima pari al 50% della superficie del locale nel quale si realizza l'intervento;
    4. a4. gli interventi di frazionamento negli edifici residenziali non dovranno comportare modifiche sostanziali del sistema dei collegamenti verticali;
  2. b) elementi complementari interni:
    1. b1. gli interventi sugli elementi complementari interni potranno prevedere la parziale o completa sostituzione e la nuova realizzazione delle singole parti o dell'insieme di esse;
  3. c) elementi complementari esterni e di finitura:
    1. c1. gli interventi sugli elementi complementari esterni e di finitura degli edifici esistenti potranno comportare operazioni di pulizia, protezione, rifacimento e consolidamento;
    2. c2. si ammettono inoltre il ripristino dei materiali originali nelle parti degli edifici esistenti dove siano stati sostituiti in interventi successivi da materiali non tradizionali, scadenti e/o estranei oppure la sostituzione di materiali con tali caratteristiche quando impiegati nella realizzazione di superfetazioni ed aggiunte posteriori che risultino incongrue rispetto al complesso edilizio ed al contesto;
    3. c3. potranno essere effettuati interventi di riapertura di porte e di finestre esterne tamponate, senza modifica di forma, dimensioni e posizione; modifiche al sistema delle aperture saranno realizzabili se salvaguardate l'integrità compositiva e le originarie caratteristiche architettoniche del complesso (forme e dimensioni analoghe e proporzioni conformi a quelle esistenti, senza alterare sostanzialmente l'impaginato presente sia esso regolare o irregolare) nei seguenti casi:
      • - consentire l'abitabilità di uno o più locali originariamente non adibiti a residenza;
      • - rispettare requisiti per lo svolgimento di attività compatibili con la riqualificazione dei manufatti originari e diverse dalla residenza;
      • tale disposizione non si applica ai locali igienici sanitari ed in genere a tutti i locali di servizio e/o accessori della residenza;
    4. c4. nel rifacimento, nel ripristino e nella sostituzione con materiali tradizionali in pietra o laterizio dovrà essere impiegata una percentuale almeno pari al 50% di materiali di recupero o del tipo fatti a mano;
  4. d) elementi tecnici:
    1. d1. gli interventi sugli elementi tecnici degli edifici potranno comportare l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi impianti tecnologici senza alterare i volumi esistenti, la superficie lorda di pavimento e la quota degli orizzontamenti e della copertura; è comunque ammessa l'introduzione di elementi di isolamento per quanto riguarda le murature perimetrali e le coperture; un modesto abbassamento della quota di calpestio al piano terra, nel caso di edifici privi di locali interrati o seminterrati, è consentito purché siano adottate misure idonee a garantire la salubrità degli spazi;
    2. d2. non è ammessa l'introduzione di serre solari, come definite al punto k. dell'art. 10;
  5. e) spazi aperti:
    1. e1. gli interventi sugli spazi aperti dovranno essere finalizzati in generale a mantenere lo spazio aperto esistente nei suoi caratteri tipologici e formali, nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale, tenendo altresì conto delle indicazioni riferite a sottosistemi ed ambiti.
    2. e2. non è consentita la realizzazione di annessi a servizio della residenza come definiti all'art. 10 nei punti da j. a n.
    3. e3. per la realizzazione di piscine scoperte dovrà essere verificata la compatibilità sulla base di un progetto complessivo della sistemazione esterna.

2. Per gli edifici, complessi e spazi aperti ai quali viene riconosciuto carattere architettonico e/o urbanistico significativo e valore culturale ed ambientale, per connotazione tipologica (o di aggregazione) e testimonianza storica ed individuati con la sigla re, gli interventi definiti al comma 3 dell'art. 57 potranno in questo caso comportare l'eliminazione di parti che ne alterano l'assetto, compromettendone stabilità, fruibilità e riconoscibilità mentre potranno essere compiuti interventi di consolidamento e ricostruzione delle parti crollate o demolite, ma comunque leggibili nelle dimensioni preesistenti e potranno prevedere l'impiego di tecniche non tradizionali, purché il ricorso ad esse sia strumentale alla conservazione del fabbricato o di una sua parte; potranno essere effettuati interventi di riapertura di porte e finestre esterne tamponate, senza modifica di forma, dimensioni e posizione; sarà possibile valutare, in sede di esame del progetto, la possibilità di introdurvi modifiche in relazione alla specifica destinazione d'uso proposta, esclusivamente nella misura minima sufficiente a rendere abitabile o agibile l'immobile, ai sensi delle attuali disposizioni normative e legislative e se salvaguardata l'integrità compositiva e le originarie caratteristiche architettoniche del complesso. Si applicano infine anche le disposizioni del precedente comma 1 lettera e).

3. Gli interventi di frazionamento negli edifici residenziali, nel caso degli interventi previsti ai precedenti comma 1 e 2, non dovranno comportare la realizzazione di unità immobiliari con Slp inferiore a 65 mq. Potranno essere concesse deroghe a tale limite, in sede di valutazione del progetto, quando la superficie complessiva dell'unità immobiliare da suddividere sia inferiore a 130 mq. o comunque si dimostri impossibile rispettare il limite minimo di 65 mq. per tutte le unità frazionate; in quest'ultimo caso la deroga è concessa relativamente ad una sola unità immobiliare, fermo restando il divieto di modifica sostanziale del sistema dei collegamenti verticali.

Art. 59 Precisazioni e prescrizioni particolari sugli interventi di riqualificazione (ri1, ri2)

1. Per gli edifici, complessi e spazi aperti che, pur avendo perduto la compiutezza del carattere originario, mantengono alcuni elementi testimoniali meritevoli di conservazione gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti al comma 4 dell'art. 57, dovranno essere attuati con l'esclusione della demolizione con fedele ricostruzione. Tali edifici, complessi e spazi aperti sono individuati con la sigla ri1.

2. Per gli edifici, complessi e spazi aperti il cui valore testimoniale è stato parzialmente compromesso in conseguenza di interventi sull'impianto originario, gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti al comma 4 dell'art. 57, dovranno essere attuati salvaguardando i caratteri architettonici e decorativi dell'edificio nonché quelli costituenti decoro ed arredo urbano ed escludendo gli interventi di demolizione con fedele ricostruzione, mentre le addizioni funzionali di nuovi elementi che non configurino nuovi organismi edilizi potranno essere realizzate a condizione che non costituiscano alterazione dei caratteri architettonici, decorativi, di decoro ed arredo urbano di cui sopra. Tali edifici, complessi e spazi aperti sono individuati con la sigla ri2. In tali casi valgono le seguenti precisazioni riferite agli elementi costitutivi:

  1. a) elementi strutturali:
    1. a1. gli interventi sugli elementi strutturali degli edifici potranno comportare soltanto alterazioni non sostanziali del funzionamento statico dell'edificio, cioè interventi che non modifichino la gerarchia statica e la distribuzione delle sollecitazioni se non in porzioni limitate del fabbricato e che mantengano in generale le caratteristiche strutturali esistenti;
    2. a2. negli edifici con struttura portante in muratura gli orizzontamenti dovranno essere realizzati in legno o acciaio, con elementi dell'orditura principale ben inseriti nelle murature portanti e ad esse collegati mediante legature metalliche o bolzoni; le tecniche impiegate per l'impalcato dovranno garantire, oltre a una sufficiente rigidezza, la massima leggerezza;
    3. a3. la realizzazione di strutture di collegamento verticale interne è subordinata all'impiego di tecnologie leggere che garantiscano il minimo incremento di carico sulle strutture contigue; tale indicazione vale anche per i soppalchi che potranno essere realizzati per una superficie complessiva massima pari al 50% della superficie del locale nel quale si realizza l'intervento;
    4. a4. gli interventi di frazionamento negli edifici residenziali non dovranno comportare, di norma, modifiche sostanziali del sistema dei collegamenti verticali;
  2. b) elementi complementari interni:
    1. b1. gli interventi sugli elementi complementari interni potranno prevedere la parziale o completa sostituzione e la nuova realizzazione delle singole parti o dell'insieme di esse;
  3. c) elementi complementari esterni e di finitura:
    1. c1. potranno essere effettuati interventi di riapertura di porte e di finestre esterne tamponate, senza modifica di forma, dimensioni e posizione;
    2. nel caso di fronti e prospetti di carattere unitario e compiuto modifiche al sistema delle aperture saranno realizzabili se salvaguardate l'integrità compositiva e le originarie caratteristiche architettoniche del complesso (forme e dimensioni analoghe e proporzioni conformi a quelle esistenti, senza alterare sostanzialmente l'impaginato presente sia esso regolare o irregolare) nei seguenti casi:
      • - consentire l'abitabilità di uno o più locali originariamente non adibiti a residenza;
      • - raggiungere i requisiti minimi di abitabilità di locali già adibiti a residenza;
      • - rispettare requisiti per lo svolgimento di attività compatibili con la riqualificazione dei manufatti originari e diverse dalla residenza;
      tale disposizione non si applica ai locali igienici sanitari ed in genere a tutti i locali di servizio e/o accessori della residenza;
      nel caso di fronti e prospetti privi di carattere unitario e compiuto modifiche al sistema delle aperture saranno realizzabili, fermo restando il rispetto delle indicazioni precedenti, anche in conseguenza di interventi di frazionamento delle originarie unità immobiliari;
    3. c2. nel rifacimento, nel ripristino e nella sostituzione con materiali tradizionali in pietra o laterizio dovrà essere impiegata una percentuale almeno pari al 50% di materiali di recupero o del tipo fatti a mano;
  4. d) elementi tecnici:
    1. d1. un modesto abbassamento della quota di calpestio al piano terra, nel caso di edifici privi di locali interrati o seminterrati, è consentito purché siano adottate misure idonee a garantire la salubrità degli spazi;
    2. d2. non è ammessa l'introduzione di serre solari, come definite al punto b. dell'art. 13;
  5. e) spazi aperti:
    1. e1. gli interventi sugli spazi aperti dovranno essere finalizzati in generale a mantenere lo spazio aperto esistente nei suoi caratteri tipologici e formali, nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale.
    2. e2. per la realizzazione di piscine scoperte dovrà essere verificata la compatibilità sulla base di un progetto complessivo della sistemazione esterna.

3. Gli interventi di frazionamento negli edifici residenziali, nel caso degli interventi previsti al precedenti comma 2, non dovranno comportare la realizzazione di unità immobiliari con Slp inferiore a 65 mq. Potranno essere concesse deroghe a tale limite, in sede di valutazione del progetto, quando la superficie complessiva dell'unità immobiliare da suddividere sia inferiore a 130 mq. o comunque si dimostri impossibile rispettare il limite minimo di 65 mq. per tutte le unità frazionate; in quest'ultimo caso la deroga è concessa relativamente ad una sola unità immobiliare, fermo restando il divieto di modifica sostanziale del sistema dei collegamenti verticali.

Art. 60 Prescrizioni ed incentivi per la sostenibilità

1. Al fine di ridurre i carichi ambientali, negli interventi sul patrimonio edilizio esistente - nel caso di ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, addizione volumetrica non assimilabile alla ristrutturazione edilizia e ristrutturazione edilizia ove si preveda la demolizione con fedele ricostruzione - e nella nuova costruzione si dovranno mettere in atto dispositivi riguardanti:

  1. - a) la gestione delle acque meteoriche;
  2. - b) la permeabilità delle superfici esterne.

2. Per quanto riguarda il punto a) dovranno essere predisposti sistemi di captazione, filtro - anche con sistemi naturali di depurazione - ed accumulo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici o dagli spazi aperti di pertinenza per consentirne l'impiego per usi compatibili, esterni o interni agli organismi edilizi, attraverso una rete separata (dedicata all'acqua di bassa qualità). Nel caso di Piani attuativi dovrà essere prevista quale opera di urbanizzazione primaria la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione (rete duale) e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo.

3. Per quanto riguarda il punto b), oltre a quanto prescritto all'art. 39 delle presenti norme, la realizzazione degli interventi citati al comma 1 dovrà garantire il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25% della Superficie Fondiaria.

4. Nel caso nel quale gli interventi citati al comma 1 siano localizzati in zone non servite dalla rete fognaria - oltre a quanto indicato ai punti a) e b) - dovranno essere predisposti sistemi di adduzione, filtro (con eventuale disinfezione) - anche con sistemi naturali di depurazione -, accumulo e riutilizzo in rete duale (dedicata all'acqua di bassa qualità) delle acque grigie per consentirne l'impiego per usi compatibili, esterni o interni agli organismi edilizi.

5. Quale incentivo all'edilizia sostenibile, quale è definita secondo i requisiti fissati con le istruzioni tecniche di cui al comma 3 dell'articolo 37 della L.R. 01/05, il Comune applica la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria in misura crescente a seconda dei livelli di risparmio energetico, di qualità ecocompatibile dei materiali e delle tecnologie costruttive utilizzate, nonché dei requisiti di accessibilità e visitabilità degli edifici oltre i limiti obbligatori stabiliti dalle norme vigenti - come definiti dal Regolamento Edilizio -, fino ad un massimo del 50%. L'applicazione della riduzione degli oneri sarà successiva alla deliberazione del corrispettivo degli oneri concessori di cui agli artt. 119-120-121 della L.R. 1/2005.

titolo viii distribuzione e localizzazione delle funzioni

Art. 61 Disposizioni generali

1. Le disposizioni relative alle destinazioni d'uso, riportate nel presente titolo si applicano ai singoli luoghi in relazione alla loro appartenenza ai differenti sottosistemi, così come risultano indicati nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione" e secondo le indicazioni normative riportate al successivi Titoli IX, XIII, XIV, XV, XVI.

2. Nelle singole parti di territorio (edifici e spazi aperti) per le quali nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione" è indicata una sigla riferita ad una specifica destinazione d'uso, questa deve essere intesa come funzione esclusiva; in tali casi non si applicano le disposizioni del relativo sottosistema.

Art. 62 Destinazioni d'uso principali

1. Sono considerate destinazioni d'uso principali:

Art. 63 La residenza

1. Le aree ad esclusivo uso residenziale R possono essere articolate in:

Art. 64 Le attività industriali e artigianali

1. Sono attività dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi oppure alla riparazione o trasformazione di beni o materiali, anche quando comprendano nella stessa unità spazi destinati alla commercializzazione dei beni prodotti nell'azienda.

2. Le aree ad esclusivo uso industriale ed artigianale possono essere articolate in:

3. In considerazione della rilevante sensibilità del contesto, negli insediamenti già esistenti localizzati in aree appartenenti al Sistema ambientale non si intendono ammesse attività insalubri di I e di II classe ai sensi dell'art. 216 del Testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 65 Le attività commerciali

1. Le aree ad esclusivo uso commerciale possono essere articolate in:

  1. - Tc1: esercizi di vicinato (con superficie di vendita, così come definita all'art. 4 del Dlgs 31/3/98 n. 114, inferiore a 250 mq.); bar e ristoranti; agenzie e sportelli bancari con superficie destinata al pubblico prevalente rispetto a quello di back-office, locali per i servizi bancomat, agenzie di cambio valuta, attività per la fornitura di servizi attinenti le telecomunicazioni e la telematica, l'informazione turistica, il multimediale; laboratori artigiani, laboratori artistici e botteghe artigiane, artigianato di servizi personali e residenziali;
  2. - Tc2: medie strutture di vendita (con superficie di vendita compresa tra 250 mq. e 1.500 mq.);
  3. - Tc3: grandi strutture di vendita di tipologia "C" (con superficie di vendita compresa tra 1.500 mq. e 5.000 mq.) e di tipologia "B" (con superficie di vendita compresa tra 5.000 mq. e 10.000 mq.).

Art. 66 Le attività commerciali all'ingrosso e depositi

1. Le attività commerciali all'ingrosso e depositi (Tc4) sono quelle dirette ad acquistare merci e rivenderle ad altri commercianti, ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande.

Art. 67 Le attività turistico ricettive

1. Le aree ad esclusivo uso turistico ricettivo secondo quanto definito dalla L.R. n. 42 del 23/03/2000 possono essere articolate in strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità:

  1. - Tr1: alberghi (inclusi motel e villaggi albergo) e residenze turistico alberghiere;
  2. - Tr2: campeggi;
  3. - Tr3: villaggi turistici, aree di sosta, parchi di vacanza;

e in altre strutture ricettive:

  1. - Tr4: strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva (case per ferie, ostelli, rifugi);
  2. - Tr5: residence.

Art. 68 Le attività direzionali

1. Le aree ad esclusivo uso direzionale possono essere articolate in:

  1. - Tu1: uffici privati, studi professionali; sedi di associazioni;
  2. - Tu2: agenzie bancarie, banche, centri di ricerca.

Art. 69 I servizi e le attrezzature di uso pubblico

1. Le aree ad esclusivo uso a servizi ed attrezzature di uso pubblico - di livello comunale, di interesse generale, a servizio delle attività produttive e delle attività commerciali e direzionali - possono essere articolate in:

  1. - Sa: servizi amministrativi riferiti ad uffici amministrativi, protezione civile, tribunali, attrezzature della finanza, per la pubblica sicurezza e militari, archivi, servizi postelegrafonici e telefonici;
  2. - Sb: servizi per l'istruzione di base riferiti ad asili, scuole per l'infanzia, scuole dell'obbligo;
  3. - Sc: servizi cimiteriali;
  4. - Sd: servizi culturali, sociali e ricreativi riferiti a musei, teatri, auditori, cinema, sale di spettacolo, biblioteche, mostre ed esposizioni, centri sociali, culturali e ricreativi, centri polivalenti, mense;
  5. - Sh: servizi per l'assistenza socio sanitaria riferiti a centri di assistenza, case di riposo, residenze protette e pensionati (compresi servizi ambulatoriali e sociali connessi);
  6. - Si: servizi per l'istruzione superiore;
  7. - Sr: servizi religiosi riferiti a chiese, seminari, conventi;
  8. - Ss: servizi sportivi coperti riferiti a palestre, piscine, palazzi dello sport, campi coperti;
  9. - St: servizi tecnici riferiti a stazioni dei trasporti, impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas, centrali termiche, stazioni telefoniche, impianti per il trattamento dei rifiuti, depuratori, canili, mattatoi, edifici annonari, stazioni di sperimentazione per la flora e per la fauna, servizi di soccorso pubblico.

2. Tali aree comprendono i parcheggi di pertinenza a servizio delle attività svolte anche quando non specificamente individuati nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione".

Art. 70 Gli spazi scoperti di uso pubblico

1. Gli spazi scoperti di uso pubblico - di livello comunale, di interesse generale, a servizio delle attività produttive e delle attività commerciali e direzionali - possono essere articolati in spazi scoperti a verde:

  1. - Vg: giardini;
  2. - Vo: orti urbani;
  3. - Vp: parchi;

ed in spazi scoperti pavimentati:

  1. - Pp: parcheggi a raso;
  2. - Ps: campi sportivi scoperti;
  3. - Pz: piazze riferite a spazi pedonali o prevalentemente pedonali.

2. Tali aree - ad esclusione degli spazi già integralmente dedicati a parcheggio Pp e delle piazze Pz - comprendono i parcheggi di pertinenza a servizio delle attività svolte anche quando non specificamente individuati nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione".

Art. 71 Le infrastrutture e attrezzature della mobilità

1. Le infrastrutture e attrezzature della mobilità possono essere articolate in:

  1. - Mc: impianti di distribuzione carburanti;
  2. - Mp: parcheggi coperti.

Art. 72 Le attività agricole

1. Sono attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.

2. Sono considerate attività connesse a quella agricola:

3. Sono comunque considerate attività agricole tutte quelle definite tali da disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali.

titolo ix il territorio rurale
Capo I Disposizioni generali

Art. 73 Prescrizioni specifiche per le zone E

1. Le zone indicate come E nelle tavole "Usi del suolo e modalità di intervento" individuano il territorio rurale e comprendono le aree a prevalente od esclusiva funzione agricola, così come definite all'art. 40 del Titolo IV, Capo III, "Il territorio rurale" della L.R. 01/05; a tali aree, con esclusione delle aree dove nelle tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento specifico al tipo di intervento, si applicano le prescrizioni dei commi successivi, con le precisazioni contenute nelle presenti norme ed in particolare secondo le prescrizioni riportate al presente Titolo ed ai successivi Titoli X e XII.

2. Tutte le zone E possono concorrere alla determinazione delle "superfici minime" ai fini della progettazione dei P.A.P.M.A.A.

3. Al patrimonio edilizio esistente nelle zone E - con esclusione degli ambiti delle schede normative del Titolo XI e delle aree terrazzate e ciglionamenti compresi nelle zone E5 - si applica la disciplina degli articoli 106 e 107 delle presenti norme.

4. Per le zone indicate come E1 è applicabile integralmente la disciplina del Titolo IV Capo III della L.R. 01/05. Nel caso delle zone indicate come E1a gli annessi potranno essere realizzati nell'area di pertinenza del centro aziendale se compatibili sotto il profilo igienico-sanitario; in caso contrario dovranno essere ubicati nella fascia collinare per una profondità dal crinale di circa 200 ml.

5. Per le zone indicate come E2 che individuano aree di tutela riferita a tipi e varianti del paesaggio agrario valgono le seguenti prescrizioni:

6. Per le zone indicate come E3 che individuano aree di tutela paesistica relative alle strutture urbane ed agli aggregati valgono le seguenti prescrizioni:

7. Per le zone indicate come E4 che individuano aree di tutela paesistica relative alle ville ed agli edifici specialistici valgono le seguenti prescrizioni:

8. Per le zone indicate come E5, che individuano le aree periurbane e gli ambiti delle schede normative del Titolo XI riferite all'edilizia rurale di pregio, agli edifici specialistici ed alle ville e che non sono considerate come aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola, nonché le aree terrazzate ed i ciglionamenti - per i quali si rimanda altresì ai disposti dell'art. 120 -, valgono le seguenti prescrizioni:

9. Per le aree coperte da boschi vale il divieto di edificazione, come indicato al comma 6 dell'art. 52 delle presenti norme.

Capo II Sistema ambientale extraurbano

Art. 74 Sistema ambientale extraurbano

1. Fanno parte del sistema ambientale extraurbano i grandi spazi aperti, che comprendono le aree agricole e quelle destinate al recupero ed alla salvaguardia ambientale.

2. Il sistema ambientale extraurbano é caratterizzato dai seguenti usi principali:

  1. - attività agricole
  2. - spazi scoperti di uso pubblico verdi e pavimentati.

3. Il sistema ambientale extraurbano risulta suddiviso in cinque sottosistemi:

  1. - V1: agricolo della piana dolce
  2. - V2: agricolo della collina ondulata
  3. - V3: bosco e radure
  4. - V4: agricolo della piana della Sovara
  5. - V5: agricolo della collina della Sovara.

Art. 75 Sottosistema V1: agricolo della piana dolce

1. Corrisponde alle aree pianeggianti dei fondovalle, caratterizzate dalle colture estensive. Le parti del territorio ricadenti nel sottosistema V1 sono considerate zone ad esclusiva funzione agricola.

2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

3. Sono consentiti, in edifici esistenti, se non diversamente indicato sulle tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione":

Eventuali destinazioni diverse dalle precedenti potranno essere previste nelle schede normative di cui al Titolo XI.

4. L'insediamento di nuove attività turistico ricettive - limitate comunque a Tr1 (alberghi e residenze turistico alberghiere) - potrà essere ammesso esclusivamente nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nei nuclei dove siano presenti abitazioni rurali o nel caso di interventi di riconversione di fabbricati non residenziali con destinazione d'uso agricola, nel rispetto di quanto prescritto all'art. 107 delle presenti norme.

5. È vietata la conversione a colture da legno per superfici contigue superiori a 2 ha. Sono vietati inoltre l'accorpamento dei campi ed il rimodellamento del suolo.

6. È prescritta la tutela integrale del sistema delle reglie che caratterizza il fondovalle.

7. È consentita la realizzazione di pozzi ad uso irriguo nei modi mirati alla protezione dell'acquifero.

8. La realizzazione di nuovi annessi agricoli - ove consentita dalle prescrizioni dell'art. 73 - è ammessa esclusivamente in prossimità dei centri aziendali esistenti tramite P.M.A.A. ; nel caso dell'ambito V1.1 l'annesso non potrà comunque essere localizzato ad una distanza inferiore a 50 ml. dal bordo del terrazzo fluviale.

9. Non è ammessa la realizzazione di serre né di annessi agricoli per superfici inferiori ai minimi colturali.

10. Il sottosistema V1 si articola nei seguenti ambiti:

  1. - V1.1: fondovalle molto stretto
  2. - V1.2: fondovalle più ampio
  3. - V1.3: collina a struttura mista
  4. - V1.4: coltivi appoderati.

Art. 76 Ambito V1.1: fondovalle molto stretto

1. Per tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

Art. 77 Ambito V1.2: fondovalle più ampio

Art. 78 Ambito V1.3: collina a struttura mista

1. Per tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

Art. 79 Ambito V1.4: coltivi appoderati

1. Per tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

Art. 80 Sottosistema V2: agricolo della collina ondulata

1. Sono le aree dell'appoderamento mezzadrile classico della bassa e media collina di ambito appenninico. Le parti del territorio ricadenti nel sottosistema V2 sono considerate zone ad esclusiva funzione agricola.

2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

3. Sono consentiti, in edifici esistenti, se non diversamente indicato sulle tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione":

Eventuali destinazioni diverse dalle precedenti potranno essere previste nelle schede normative di cui al Titolo XI.

4. L'insediamento di nuove attività turistico ricettive - limitate comunque a Tr1 (alberghi e residenze turistico alberghiere) - potrà essere ammesso esclusivamente nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nei nuclei dove siano presenti abitazioni rurali o nel caso di interventi di riconversione di fabbricati non residenziali con destinazione d'uso agricola, nel rispetto di quanto prescritto all'art. 107 delle presenti norme.

5. Sono vietati l'accorpamento dei campi ed il rimodellamento del suolo.

6. È consentita la realizzazione di pozzi ad uso irriguo nei modi mirati alla protezione dell'acquifero.

7. È vietata la realizzazione di locali interrati.

8. È consentita - limitatamente all'ambito V2.3 - la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, fermo restando il rispetto delle prescrizioni dell'art. 73.

9. La realizzazione di nuovi annessi agricoli - ove consentita dalle prescrizioni dell'art. 73 - è ammessa esclusivamente in prossimità dei centri aziendali esistenti tramite P.M.A.A.

10. Non è ammessa la realizzazione di serre né di annessi agricoli per superfici inferiori ai minimi colturali.

11. Il sottosistema V2 si articola nei seguenti ambiti:

  1. - V2.1: fondovalle molto stretto
  2. - V2.2: fondovalle più ampio
  3. - V2.3: coltivi appoderati.

Art. 81 Ambito V2.1: fondovalle molto stretto

1. Per tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

Art. 82 Ambito V2.2: fondovalle più ampio

1. Per tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

Art. 83 Ambito V2.3: coltivi appoderati

1. Per tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

Art. 84 Sottosistema V3: bosco e radure

1. Sono le aree boscate, coperte da vegetazione spontanea o di origine artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo, con presenza di coltivi appoderati a macchia di leopardo.

2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

3. Sono consentiti, in edifici esistenti, se non diversamente indicato sulle tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione":

Eventuali destinazioni diverse dalle precedenti potranno essere previste nelle schede normative di cui al Titolo XI.

4. L'insediamento di nuove attività turistico ricettive - limitate comunque a Tr1 (alberghi e residenze turistico alberghiere) e Tr4 (strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva) - potrà essere ammesso esclusivamente nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nei nuclei dove siano presenti abitazioni rurali o nel caso di interventi di riconversione di fabbricati non residenziali con destinazione d'uso agricola, nel rispetto di quanto prescritto all'art. 107 delle presenti norme.

5. Per i castagneti da frutto (soprassuoli di castagno governati a fustaia per la produzione del frutto) si prescrive quanto segue:

6. Per i boschi cedui di composizione quercina (soprassuoli governati a ceduo che presentano una composizione prevalente di specie quercina - cerro, roverella, leccio) si prescrive quanto segue:

7. È consentita la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo come integrazioni abitative per tipologie azienda-famiglia (compresi i familiari non impiegati nel settore) che potranno essere realizzate - ad esclusione dell'ambito V3.1 - tramite P.M.A.A. in edificio autonomo, coerente per forma e materiali, da localizzare intorno all'aia al fine di costituire un complesso unitario che valorizzi le preesistenze; tale norma prevale sulle disposizioni dell'art. 73.

8. La realizzazione di nuovi annessi agricoli - ove consentita dalle prescrizioni dell'art. 73 - è ammessa tramite P.M.A.A. esclusivamente negli spazi coltivati interni al bosco e nelle aree non boscate.

9. La realizzazione di annessi agricoli per superfici inferiori ai minimi colturali è ammessa esclusivamente negli ambiti V3.1 e V3.3.

10. Non è ammessa la realizzazione di serre.

11. È vietata la realizzazione di nuove recinzioni ad eccezione di quelle necessarie allo svolgimento di attività di allevamento da definire tramite P.M.A.A.

12. È vietata la realizzazione di nuove strade; sono ammessi interventi di potenziamento o ammodernamento di tracciati esistenti. Sentieristica e relative strutture di supporto saranno definite mediante piano di iniziativa pubblica anche se ricadenti su terreno di proprietà privata.

13. Il sottosistema V3 si articola nei seguenti ambiti:

Art. 85 Ambito V3.1: fondovalle più ampio

1. Per tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

Art. 86 Ambito V3.2: collina a struttura mista

1. Per tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

Art. 87 Ambito V3.3: coltivi appoderati

1. Per tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

Art. 88 Sottosistema V4: agricolo della piana della Sovara

1. Corrisponde alle aree pianeggianti dei fondovalle, caratterizzate dalle colture estensive. Le parti del territorio ricadenti nel sottosistema V4 sono considerate zone ad esclusiva funzione agricola.

2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

3. Sono consentiti, in edifici esistenti, se non diversamente indicato sulle tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione":

Eventuali destinazioni diverse dalle precedenti potranno essere previste nelle schede normative di cui al Titolo XI.

4. È vietata la conversione a colture da legno per superfici contigue superiori a 2 ha. Sono vietati inoltre l'accorpamento dei campi ed il rimodellamento del suolo.

5. È consentita la realizzazione di pozzi ad uso irriguo nei modi mirati alla protezione dell'acquifero.

6. La realizzazione di nuovi annessi agricoli è ammessa esclusivamente in prossimità dei centri aziendali esistenti tramite P.M.A.A.

7. Non è ammessa la realizzazione di serre né di annessi agricoli per superfici inferiori ai minimi colturali.

8. Per tali aree valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

Art. 89 Sottosistema V5: agricolo della collina della Sovara

1. Sono le aree dell'appoderamento mezzadrile classico della bassa e media collina di ambito appenninico. Le parti del territorio ricadenti nel sottosistema V5 sono considerate zone ad esclusiva funzione agricola.

2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

3. Sono consentiti, in edifici esistenti, se non diversamente indicato sulle tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione":

Eventuali destinazioni diverse dalle precedenti potranno essere previste nelle schede normative di cui al Titolo XI.

4. L'insediamento di nuove attività turistico ricettive - limitate comunque a Tr1 (alberghi e residenze turistico alberghiere) - potrà essere ammesso esclusivamente nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nei nuclei dove siano presenti abitazioni rurali o nel caso di interventi di riconversione di fabbricati non residenziali con destinazione d'uso agricola, nel rispetto di quanto prescritto all'art. 107 delle presenti norme.

5. Sono vietati l'accorpamento dei campi ed il rimodellamento del suolo.

6. È consentita la realizzazione di pozzi ad uso irriguo nei modi mirati alla protezione dell'acquifero.

7. È vietata la realizzazione di locali interrati.

8. È consentita la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, fermo restando il rispetto delle prescrizioni dell'art. 73.

9. La realizzazione di nuovi annessi agricoli - ove consentita dalle prescrizioni dell'art. 73 - è ammessa esclusivamente in prossimità dei centri aziendali esistenti tramite P.M.A.A.

10. Non è ammessa la realizzazione di serre né di annessi agricoli per superfici inferiori ai minimi colturali.

11. Per tali aree valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

Capo III Sistema ambientale periurbano

Art. 90 Sistema ambientale periurbano

1. Fanno parte del sistema ambientale periurbano le aree coltivate e gli spazi verdi prossimi ai centri abitati ed agli aggregati.

2. Il sistema ambientale periurbano é caratterizzato dai seguenti usi principali:

3. Il sistema ambientale periurbano risulta suddiviso in quattro sottosistemi:

Art. 91 Sottosistema VR1: area periurbana degli insediamenti di matrice storica

1. Sono le aree a margine del sottosistema insediativo R1 e comprendono porzioni di territorio periurbano localizzate nella fascia compresa tra il fianco est del colle di Monterchi, il nuovo asse viario ed il torrente Cerfone e attorno al cimitero di Mercatale.

2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

3. Non è ammessa la realizzazione di serre o di annessi agricoli per superfici inferiori ai minimi colturali.

4. Il sottosistema VR1 si articola nei seguenti ambiti:

Art. 92 Ambito VR1.1: fondovalle più ampio

1. Per tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

Art. 93 Ambito VR1.2: collina a struttura mista

1. Per tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

Art. 94 Sottosistema VR2: area periurbana degli insediamenti di matrice storica delle ville e degli aggregati

1. Sono le aree a margine del sottosistema insediativo R2 e comprendono porzioni di territorio periurbano localizzate a ridosso degli insediamenti storici in contesto collinare; includono aree poste nei pressi del Colle dei Vagnoni, della parte alta di Pocaia e degli aggregati in cresta.

2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

3. Sono consentiti, in edifici esistenti, se non diversamente indicato sulle tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione":

Eventuali destinazioni diverse dalle precedenti potranno essere previste nelle schede normative di cui al Titolo XI.

4. È consentita - limitatamente all'ambito VR2.2 - la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, ove ammessa dalle prescrizioni dell'art. 73.

5. La realizzazione di nuovi annessi agricoli - ove consentita dalle prescrizioni dell'art. 73 - è ammessa esclusivamente in prossimità dei centri aziendali esistenti tramite P.M.A.A.

6. Non è ammessa la realizzazione di serre né di annessi agricoli per superfici inferiori ai minimi colturali.

7. Il sottosistema VR2 si articola nei seguenti ambiti:

Art. 95 Ambito VR2.1: fondovalle più ampio

1. Per tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

Art. 96 Ambito VR2.2: coltivi appoderati

1. Per tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

Art. 97 Sottosistema VR3: area periurbana dello sviluppo recente ordinato

1. Sono le aree a margine del sottosistema insediativo R3 e comprendono porzioni di territorio periurbano localizzate a Mercatale e la Reglia.

2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

3. Sono consentiti, in edifici esistenti, se non diversamente indicato sulle tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione":

Eventuali destinazioni diverse dalle precedenti potranno essere previste nelle schede normative di cui al Titolo XI.

4. Non è ammessa la realizzazione di serre o di annessi agricoli per superfici inferiori ai minimi colturali.

5. Il sottosistema VR3 si articola nei seguenti ambiti:

Art. 98 Ambito VR3.1: fondovalle molto stretto

1. Per tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

Art. 99 Ambito VR3.2: fondovalle più ampio

1. Per tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

Art. 100 Ambito VR3.3: collina a struttura mista

1. Per tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

Art. 101 Ambito VR3.4: coltivi appoderati

1. Per tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

Art. 102 Sottosistema VR4: area periurbana dello sviluppo recente in linea

1. Sono le aree a margine del sottosistema insediativo R4 e comprendono porzioni di territorio periurbano localizzate a Pocaia e le Ville.

2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

3. Sono consentiti, in edifici esistenti, se non diversamente indicato sulle tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione":

Eventuali destinazioni diverse dalle precedenti potranno essere previste nelle schede normative di cui al Titolo XI.

4. Non è ammessa la realizzazione di serre o di annessi agricoli per superfici inferiori ai minimi colturali.

5. Il sottosistema VR4 si articola nei seguenti ambiti:

Art. 103 Ambito VR4.1: fondovalle più ampio

1. Per tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

Art. 104 Ambito VR4.2: coltivi appoderati

1. Per tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

titolo x case sparse e nuovi edifici rurali
Capo I Case sparse

Art. 105 Criteri generali di intervento

1. Per tutti gli edifici compresi all'interno del Sistema ambientale extraurbano o periurbano di cui al Titolo IX, non compresi all'interno degli ambiti di pertinenza delle Schede normative di cui al Titolo XI, potranno essere effettuati, oltre ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, quelli di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e quelli necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, così come definiti all'art. 57, salvo quando nelle tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad un diverso tipo di intervento,

2. Non sono ammessi interventi di ristrutturazione urbanistica.

3. Negli interventi sugli edifici o sugli spazi aperti di cui al comma 1 si dovranno rispettare, salvo quanto eventualmente stabilito dalla disciplina di Sistemi, sottosistemi ed ambiti di appartenenza, anche le seguenti prescrizioni:

  1. - a) è consentita la realizzazione o ampliamento di un livello interrato, con solo accesso interno e nella misura massima del 30% della superficie coperta oggettivamente riscontrabile dell'edificio;
  2. - b) è vietata la realizzazione di autorimesse interrate o seminterrate e gli spazi per la sosta degli autoveicoli dovranno essere del tipo a raso;
  3. - c) è ammessa la realizzazione di pergolati privi di copertura impermeabile entro i limiti del 15% della superficie coperta degli edifici oggetto dell'intervento; non è consentita la realizzazione di tettoie; le recinzioni potranno essere localizzate in corrispondenza di elementi di divisione esistenti quali limiti di colture, ciglioni, scarpate, filari di piante e comunque in posizione tale da non alterare il rapporto tra l'edificio e l'ambiente circostante;
  4. - d) è ammessa la realizzazione di una piscina scoperta di superficie non superiore a 60 mq., di norma in ragione di non più di un impianto per ambito di pertinenza dell'edificio o degli edifici costituenti il nucleo insediativo; il nuovo impianto dovrà essere progettato nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale esistente, evitando consistenti rimodellamenti del suolo, privilegiando forme regolari e squadrate e dovrà essere posizionata in prossimità dell'edificato; dovrà essere inoltre fornita in sede di approvazione del progetto una adeguata documentazione che dimostri origine, quantità e qualità della risorsa idrica impiegata;
  5. - e) è ammessa la realizzazione di altri impianti sportivi e ricreativi pertinenziali quali campi da tennis, in ragione di non più di un impianto per ambito di pertinenza dell'edificio o degli edifici costituenti il nucleo ricettivo, di forma regolare e squadrata e di superficie non superiore a 300 mq. nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale esistente ed evitando consistenti rimodellamenti del suolo, purché posizionati in prossimità dell'edificato;
  6. - f) negli spazi aperti sono ammessi interventi di riassetto generale dell'area, pur nel rispetto dei caratteri tipologici e formali e nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale esistente; il disegno degli spazi aperti ed in particolare l'impianto del verde dovranno corrispondere a criteri di massima semplicità, in accordo con le regole tradizionali del paesaggio rurale; saranno pertanto da evitare disegni ispirati ai giardini di tipo ottocentesco e specie estranee al contesto rurale locale;
  7. - g) nelle pavimentazioni di nuova realizzazione dovranno essere impiegati materiali e modalità di posa in opera tradizionali e consoni al contesto rurale; le superfici impermeabilizzate non potranno superare il 50% della superficie coperta dagli edifici. I percorsi all'interno delle aree di pertinenza, sia a carattere pedonale che carrabile, non potranno essere pavimentati;
  8. - h) per resedi ed aree di pertinenza dell'edificato, recinzioni in muratura sono consentite solo se ad integrazione ed in continuità con muri esistenti, oppure se le recinzioni in muratura costituiscano già il tipo prevalente in un dato contesto; in relazione agli ingressi, si deve evitare l'impiego di cancellate e pilastri di sostegno eccedenti per dimensioni e tipologia il loro ruolo e funzione; per tutte le eventuali opere murarie devono essere utilizzati materiali e tecniche tipici locali; non sono consentite recinzioni o partizioni all'interno di un'area di pertinenza in origine unitaria.

4. Per gli interventi sugli spazi aperti diversi da quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria è richiesta la redazione di un progetto dettagliato, almeno in scala 1:500, relativo all'intera area di pertinenza, basato su di un rilievo topografico che riporti tutti gli elementi vegetali e artificiali che la costituiscono, con l'indicazione e la puntuale descrizione grafico testuale di tutti gli interventi previsti.

5. Il cambiamento di destinazione d'uso, anche quando consentito dalle presenti norme, è comunque attuabile solo nel caso in cui l'area di intervento sia dotata o venga contestualmente dotata delle infrastrutture (acquedotto, fognature, viabilità) e dei servizi necessari per l'uso previsto; non è consentito il cambio di destinazione d'uso in residenza per gli edifici aventi parti strutturali inconsistenti e non idonee al nuovo uso comunque autorizzati (tettoie, capanni in ferro o legno, ecc.) e per quei fabbricati che sono stati costruiti e utilizzati come manufatti specifici per l'attività agricola quali frantoi, cantine, stalle, porcilaie od altro, costruiti con materiali non tradizionali quali pannelli di cemento, laterizio forato, od altro.

6. La realizzazione di annessi a servizio della residenza all'interno delle singole aree di pertinenza è consentita nei limiti dei manufatti definiti all'art. 10 ai punti l. e m.

Art. 106 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola

1. Negli edifici, complessi e spazi aperti definiti al comma 1 dell'art. 105 per i quali nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione" non sia indicata una sigla specifica riferita al tipo d'intervento, con destinazione d'uso agricola, oltre alle prescrizioni di carattere generale del Sistema, sottosistema ed ambito di appartenenza, sono consentiti gli interventi previsti allo stesso comma 1 dell'art. 105, nonché i trasferimenti di volumetrie nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc. di volume ricostruito nell'ambito degli interventi di restauro o ristrutturazione e gli interventi di sostituzione edilizia, purché realizzati nello stesso ambito di pertinenza e senza ulteriore impegno di suolo.

2. Sono inoltre ammessi ampliamenti "una tantum" per le residenze rurali fino ad un massimo di superficie lorda di pavimento di 30 mq., purché tali interventi non comportino aumento delle unità abitative.

3. Sono infine ammessi ampliamenti "una tantum" fino ad un massimo di 300 mc. e del 10% del volume esistente sugli annessi agricoli.

4. Tutti gli interventi previsti ai precedenti commi 1, 2 e 3 non dovranno in alcun caso comportare il mutamento della destinazione d'uso agricola.

Art. 107 Interventi di riconversione di fabbricati non residenziali con destinazione d'uso agricola

1. Gli interventi di riconversione di fabbricati con destinazione originaria agricola per realizzare nuovi edifici ad uso residenziale o ricettivo sono consentiti esclusivamente in contesti dove sono già presenti edifici e strutture ad uso residenziale o ricettivo.

2. Tali interventi dovranno essere attuati attraverso Piano di Recupero.

3. Gli interventi di manutenzione e/o restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia riguardanti gli edifici esistenti non coinvolti da operazioni di demolizione con ricostruzione (ristrutturazione edilizia) e/o sostituzione edilizia dovranno risultare prioritari o contestuali a quelli di demolizione con ricostruzione e/o sostituzione edilizia, salvo il caso di contesti nei quali le operazioni di recupero dei manufatti siano già state completamente realizzate.

4. Il nuovo volume realizzato non dovrà comportare, complessivamente, una superficie coperta superiore a quella dell'edificio o degli edifici demoliti e non potrà essere comunque superiore al 50% della Superficie lorda di pavimento complessiva degli altri edifici esistenti, compresi all'interno dell'area di pertinenza e facenti parte integrante dell'intervento; non è ammesso il "recupero" volumetrico di edifici aventi parti strutturali inconsistenti e non idonee al nuovo uso comunque autorizzati (tettoie, capanni in ferro o legno, ecc.) o di volumi tecnici.

5. Gli interventi di sostituzione edilizia che prevedano una diversa articolazione e collocazione dei volumi dovranno comunque attuarsi esclusivamente all'interno dell'ambito di pertinenza degli edifici o del complesso rurale e senza comportare ulteriore impegno di suolo.

Art. 108 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola

1. Negli edifici, complessi e spazi aperti definiti al comma 1 dell'art. 105 per i quali nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione" non sia indicata una sigla specifica riferita al tipo d'intervento, con destinazione d'uso non agricola, oltre alle prescrizioni di carattere generale del Sistema, sottosistema ed ambito di appartenenza, sono consentiti gli interventi previsti allo stesso comma 1 dell'art. 105.

2. Sono inoltre ammessi ampliamenti "una tantum" per le sole residenze esistenti fino ad un massimo del 30% della superficie lorda di pavimento esistente e comunque non superiore a 70 mq.; ove la superficie lorda di pavimento esistente risultasse inferiore a 100 mq. è comunque consentito un ampliamento "una tantum" di 30 mq. Tali interventi sono condizionati alla contestuale riqualificazione degli spazi di pertinenza, in particolare con la rimozione dei manufatti incongrui.

Art. 109 Annessi e manufatti necessari per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole

1. Sui fondi non inferiori a 3.000 mq., sprovvisti di annessi agricoli alla data di entrata in vigore delle presenti norme, è ammessa la realizzazione di piccoli ricoveri temporanei costituiti da manufatti chiusi in legno o altro materiale leggero e privi di fondazione, escluso il solo ancoraggio, purché di superficie coperta non superiore a mq. 15, ad un solo livello e di altezza non superiore a ml. 2,40 ed a condizione che tali manufatti non abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.

2. Analoghi manufatti potranno essere destinati anche al ricovero di equini; in tal caso l'altezza massima consentita è di ml. 3,50.

3. Gli annessi di cui ai commi precedenti sono intesi quali opere dirette a soddisfare esigenze temporanee e dovranno essere rimossi al cessare dell'attività agricola o in caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo: l'impegno alla rimozione dovrà essere garantito dalla stipula di una polizza fidejussoria.

4. I manufatti di cui ai commi precedenti potranno essere autorizzati esclusivamente nelle aree individuate come zone E1 ed E2, con esclusione dei sottosistemi V1 e V4.

Capo II Nuovi edifici rurali

Art. 110 Disposizioni generali

1. Nella realizzazione delle nuove costruzioni rurali dovranno essere impiegati materiali e finiture coerenti con le peculiarità e le tipicità dell'edilizia tradizionale e consolidata; dovrà essere posta attenzione al recupero dei materiali locali e delle soluzioni costruttive tradizionali, in particolare quelle tipiche del luogo, evitando al contempo l'impiego esteso o pervasivo di materiali e tecniche di uso recente o non tipici del luogo.

2. Per garantire soluzioni costruttive e morfologiche affini ed omogenee al panorama edilizio sarà necessario confrontarsi con i caratteri del contesto edilizio in cui la nuova costruzione andrà a collocarsi, individuandone quelle tipicità costruttive e morfologiche che storicamente hanno caratterizzato quel contesto, analizzando i seguenti aspetti:

3. Nella scelta della localizzazione dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

Art. 111 Nuovi edifici rurali ad uso abitativo

1. Nelle nuove abitazioni rurali la superficie lorda di pavimento (Slp) di ogni unità abitativa, compresi i vani non abitabili, i locali di servizio, i collegamenti verticali e l'autorimessa, non potrà superare 150 mq.; da tale quantità massima sono esclusi i locali disposti ad un eventuale livello interrato con solo accesso interno, per una superficie non eccedente la sagoma del volume fuori terra.

2. È vietata la realizzazione di autorimesse interrate.

3. L'altezza della nuova costruzione non potrà superare i due piani.

4. La nuova costruzione dovrà essere di forma compatta; non sono ammessi portici, balconi o tettoie e pensiline. È comunque consentita la realizzazione di scale a profferlo, trattandosi di elemento tipico dell'edilizia minore, coerente con la compattezza delle forme tradizionalmente riscontrabili in campagna.

Art. 112 Nuovi annessi agricoli

1. I nuovi annessi agricoli dovranno avere un'altezza massima di ml. 6,00 misurata sotto gronda.

2. Per i manufatti non destinati ad usi specialistici, per i quali siano richiesti requisiti particolari, dovrà essere privilegiato l'impiego di tamponamenti o rivestimenti in legno e di coperture anche in materiale metallico di forma e colore adeguati ad un inserimento corretto nel contesto, minimizzando l'impatto sul paesaggio rurale.

3. Nelle aree collinari i nuovi annessi agricoli dovranno essere localizzati al di sotto della linea di crinale.

titolo xi elementi di valore storico artistico in ambito periurbano ed extraurbano
Capo I Edilizia rurale di pregio, edifici specialistici e ville

Art. 113 Disposizioni generali

1. Nelle tavole "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sono individuati (con sigla n°) i perimetri delle aree di pertinenza degli edifici rurali di pregio, edifici specialistici e ville; gli interventi per essi consentiti sono indicati attraverso le schede normative riportate al successivo art. 115.

2. All'interno delle aree di cui al comma precedente non sono applicabili le disposizioni degli artt. 41, 43 e 44 del Titolo IV Capo III della L.R. 01/05, mentre si applicano i disposti dell'art. 45, in conformità a quanto stabilito dall'art. 39 della suddetta legge.

3. Fatte salve le prescrizioni riportate nelle schede normative, all'interno delle relative aree di pertinenza di cui al precedente comma 1 il cambiamento di destinazione d'uso - nel rispetto delle disposizioni relative al sistema, sottosistema ed ambito di appartenenza - è ammesso solo nel caso in cui l'area di intervento sia dotata o venga contestualmente dotata delle infrastrutture (acquedotto, fognature, viabilità) e dei servizi necessari per l'uso previsto; non è consentito il cambio di destinazione d'uso in residenza per gli edifici aventi parti strutturali inconsistenti e non idonee al nuovo uso comunque autorizzati (tettoie, capanni in ferro o legno, ecc.) e per quei fabbricati che sono stati costruiti e utilizzati come manufatti specifici per l'attività agricola quali frantoi, cantine, stalle, porcilaie od altro, costruiti con materiali non tradizionali quali pannelli di cemento, laterizio forato, od altro.

Art. 114 Prescrizioni per gli interventi

1. Nelle aree di pertinenza degli edifici rurali di pregio, edifici specialistici e ville gli interventi si attuano attraverso intervento edilizio diretto oppure attraverso piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata.

2. Per gli interventi sugli spazi aperti diversi da quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria è richiesta la redazione di un progetto dettagliato, almeno in scala 1:500, relativo all'intera area di pertinenza, basato su di un rilievo topografico che riporti tutti gli elementi vegetali e artificiali che la costituiscono, con l'indicazione e la puntuale descrizione grafico testuale di tutti gli interventi previsti.

3. Negli interventi sugli edifici o sugli spazi aperti compresi all'interno delle aree di pertinenza di cui al comma 1 del precedente art. 113 si dovranno rispettare, oltre alle indicazioni specifiche riportate nelle singole schede normative e salvo quanto eventualmente stabilito dalla disciplina di sistemi, sottosistemi ed ambiti di appartenenza, anche le seguenti prescrizioni:

  1. - a) è consentita la realizzazione o ampliamento di un livello interrato, con solo accesso interno e nella misura massima del 30% della originaria superficie coperta dell'edificio;
  2. - b) è vietata la realizzazione di autorimesse interrate o seminterrate, salvo quanto eventualmente previsto dalle schede normative e gli spazi per la sosta degli autoveicoli dovranno essere del tipo a raso;
  3. - c) nel caso in cui sia consentito realizzare nuove aperture o modificare quelle esistenti, queste dovranno avere forme e dimensioni analoghe a quelle degli edifici preesistenti e proporzioni conformi a quelle dell'edilizia circostante (di norma rettangolari con asse maggiore verticale); non dovrà essere alterato sostanzialmente l'impaginato presente (sia esso regolare o irregolare) e dovrà essere garantito il mantenimento di adeguati maschi murari; le nuove aperture non dovranno comunque interessare parti staticamente rilevanti delle murature (cantonali, incroci a T, ecc.);
  4. - d) le griglie in laterizi solitamente presenti nelle aperture dei fienili dovranno essere mantenute; sarà comunque consentito il tamponamento parziale o totale all'interno, con materiali "leggeri" quale il legno, purché ciò non renda necessaria la realizzazione di nuove aperture indispensabili al rispetto degli standard igienico sanitari;
  5. - e) le grandi aperture dei fienili, delle carraie e delle parate non potranno di norma essere chiuse, con l'eccezione di quelle che occupano una superficie inferiore al 30% della parete del vano al quale appartengono, in strutture comunque chiuse su tre lati: in tal caso è ammessa l'introduzione di un serramento con infisso allineato al filo interno della muratura;
  6. - f) gli aggetti dei tetti non potranno essere modificati alterando la sporgenza preesistente; i manti di copertura dovranno essere realizzati con elementi in laterizio;
  7. - g) di norma non sono ammessi, in quanto considerati incongrui, i seguenti materiali o elementi:
    • - architravi in cemento nelle aperture;
    • - intonaco di cemento;
    • - canne fumarie in cemento o altro materiale con finitura analoga;
    • - gradini in cemento o rivestiti in marmo nelle scale esterne;
    • - infissi in alluminio anodizzato ed in plastica o altro materiale con finitura analoga;
    • - persiane in legno naturale o in alluminio anodizzato e verniciato o altro materiale con finitura analoga;
    • - avvolgibili e rotolanti;
  8. - i) in caso di interventi di recupero (cioè esclusi quelli che prevedano la demolizione e ricostruzione dei fabbricati) non è ammessa l'eliminazione della finitura ad intonaco negli edifici dove è presente, anche se in tracce; inoltre i materiali e gli elementi in contrasto elencati alla precedente lettera g), se presenti, dovranno essere rimossi e sostituiti;
  9. - j) è ammessa la realizzazione di pergolati privi di copertura impermeabile entro i limiti del 15% della superficie coperta degli edifici esistenti; non è consentita la realizzazione di tettoie, salvo quanto eventualmente previsto nelle schede normative; le recinzioni potranno essere localizzate in corrispondenza di elementi di divisione esistenti quali limiti di colture, ciglioni, scarpate, filari di piante e comunque in posizione tale da non alterare il rapporto tra l'edificio e l'ambiente circostante;
  10. - k) è ammessa la realizzazione di una piscina scoperta con le caratteristiche e prescrizioni indicate al comma 3 lettera d) dell'art. 105;
  11. - l) negli spazi aperti compresi all'interno delle aree di pertinenza, fermo restando il rispetto delle prescrizioni particolari riportate in ciascuna scheda normativa, sono ammessi interventi di riassetto generale dell'area, pur nel rispetto dei caratteri tipologici e formali e nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale esistente; il disegno degli spazi aperti ed in particolare l'impianto del verde dovranno corrispondere a criteri di massima semplicità, in accordo con le regole tradizionali del paesaggio rurale; saranno pertanto da evitare disegni ispirati ai giardini di tipo ottocentesco e specie estranee al contesto rurale locale;
  12. - m) nelle pavimentazioni di nuova realizzazione dovranno essere impiegati materiali e modalità di posa in opera tradizionali e consoni al contesto rurale; le superfici impermeabilizzate non potranno comunque superare il 50% della superficie coperta dagli edifici. I percorsi all'interno degli ambiti, sia a carattere pedonale che carrabile, non potranno essere pavimentati;
  13. - n) per resedi ed aree di pertinenza dell'edificato, recinzioni in muratura sono consentite solo se ad integrazione ed in continuità con muri esistenti, oppure se le recinzioni in muratura costituiscano già il tipo prevalente in un dato contesto; in relazione agli ingressi, si deve evitare l'impiego di cancellate e pilastri di sostegno eccedenti per dimensioni e tipologia il loro ruolo e funzione; per tutte le eventuali opere murarie devono essere utilizzati materiali e tecniche tipici locali; non sono consentite recinzioni o partizioni all'interno di un'area di pertinenza in origine unitaria.

Art. 115 Schede normative

Disposizione degli edifici della Scheda 151

L'aggregato rappresenta ciò che resta della Pieve romanica di Sant'Antimo. Rimangono il nucleo originario della Pieve ed un fabbricato annesso, quasi completamente crollato, recentemente ristrutturato.
Della struttura della Pieve, originariamente a tre navate, poi ridotte ad una, restano i muri perimetrali e il campanile a vela sulla facciata.
La parte anteriore della navata è stata trasformata in cappella, orientata in senso trasversale rispetto all'asse originario, mentre il resto della navata e il presbiterio sono stati divisi in due piani ed adibiti a stalle ed abitazione. Il fabbricato ha aperture irregolari e si presenta in pietrame a vista. La struttura ingloba, come materiali di reimpiego, elementi architettonici in pietra arenaria con decorazioni scultoree altomedievali.

Interventi ammessi: restauro e risanamento conservativo per la Pieve (151p), con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 58; ristrutturazione edilizia per l'edificio 151a e per la pertinenza, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 59.

Disposizione degli edifici della Scheda 152

È un gruppo di due edifici, la cascina - un blocco unico con scala a profferlo - e un annesso multifunzionale (fienile ed essiccatoio) con tettoia addossata.
Il complesso versa in cattive condizioni, risultandone di conseguenza parzialmente compromesso il valore.
Data la posizione isolata e la particolarità dell'impianto, possiede comunque caratteristiche tali da essere recuperato, tenendo conto anche dell'appartenenza ad un contesto di rilievo paesistico ed ambientale da tutelare.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59.

Disposizione degli edifici della Scheda 158

L'edificio principale della villa è composto da tre corpi di fabbrica, disposti secondo uno schema a ventaglio e collegati da corpi di fabbrica minori. Questi edifici hanno due piani fuori terra più mansarda, strutture in muratura finite ad intonaco e presentano portali, marcapiani e mostre delle finestre in pietra. Le soluzioni d'angolo e le altre decorazioni delle facciate sono in finta pietra.
La villa si trova in posizione arretrata sulla collina di Pocaia, alla quale si accede attraverso un percorso che lambisce la proprietà e conduce ai cancelli di entrata, sul fianco est. Oltre alla terrazza sul fronte che affaccia a valle, ha un ampio ed ombreggiato parco sul retro.
L'impianto è corredato di numerosi annessi che si trovano complessivamente in cattivo stato di conservazione ma si sono mantenuti nello stato originario.

Interventi ammessi: restauro e risanamento conservativo per la villa (158p), con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 58, impiegando materiali e tecniche costruttive coerenti a quelli originali; ristrutturazione edilizia per gli annessi e per la pertinenza, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59.

In considerazione della particolarità del nucleo, sono in questo caso ammissibili interventi di recupero con destinazione d'uso anche diversa da quelle previste per le aree appartenenti al sottosistema VR2, la compatibilità della quale dovrà essere comunque verificata in riferimento a proposte progettuali per l'intero ambito di pertinenza, attraverso lo strumento del Piano di Recupero; in particolare potrà essere prevista la destinazione ad attività turistico ricettiva purché limitatamente alla tipologia Tr1 (alberghi e residenza turistico alberghiere).

Disposizione degli edifici della Scheda 281

Villa La Casina è costituita da un unico corpo di fabbrica a tre piani, con facciata in parte intonacata con partitura irregolare e mostre in pietra con architrave sagomato al piano nobile; il retro è tutto in pietra a vista, con alcuni annessi giustapposti: in effetti la villa consiste in un fabbricato ad L al quale è affiancato sulla sinistra un edificio rurale (282p). Completa l'impianto della villa un annesso con pianta a T, in condizioni originarie e discreto stato di conservazione, ma privo di particolare pregio.
In posizione arretrata rispetto al filo strada, la villa ha un vialetto d'ingresso con siepi alte ai lati che ne impreziosisce l'impianto.
Nel complesso la villa risulta molto rimaneggiata; l'uso agricolo non sembra aver favorito la conservazione dei valori storici.
Il completo recupero dell'insediamento dovrà prevedere l'utilizzo di materiali conformi a quelli originari, come la muratura in pietra intonacata e la copertura in coppi e tegole, ed il ricorso a tecniche costruttive tradizionali.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59.

Disposizione degli edifici della Scheda 282

L'edificio rurale principale (282p) è un fabbricato di relativo interesse perché profondamente trasformato, con due annessi agricoli - la stalla ed il fienile - in discrete condizioni strutturali, che non hanno subito o quasi trasformazioni.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59, per gli annessi 282a e 282b; ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 59, per la pertinenza e gli altri edifici.

Disposizione degli edifici della Scheda 287

Inserito in un ambiente di case sparse, l'edificio di Villa del Poggio si trova lungo la strada di crinale che conduce al Sorbo, proprio di fronte alla chiesa di S. Apollinare. È un edificio d'abitazione signorile, documentato nel catasto d'impianto, che non presenta annessi, ma è composto di due fabbricati addossati.
Si rilevano trasformazioni parziali della struttura e dell'apparato decorativo. Permangono comunque alcuni elementi interessanti, come il loggiato con il tetto adibito a terrazza e la tessitura dell'apparato murario, pur con aggiunte e integrazioni di epoche successive. Da conservare la struttura volumetrica, le murature e quel che resta dell'apparato decorativo.

Interventi ammessi: restauro e risanamento conservativo, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 58.

Disposizione degli edifici della Scheda 288

La chiesa di S. Apollinare, costruita su uno sperone di roccia lungo il percorso di crinale di Villa del Poggio, risulta interessante per la collocazione e la struttura, mantenendosi quasi sospesa sul pendio. Interessanti l'involucro murario e l'abside, da cui si erge il campanile a vela. L'impianto attuale corrisponde largamente all'originario, così come i materiali (pietra a vista, copertura in coppi e tegole). Il nucleo è completato da un rudere sul lato nord-ovest (annesso 288a), che costituiva probabilmente un'ala della chiesa, e che dà un tocco pittoresco all'insieme.

Interventi ammessi: restauro e risanamento conservativo, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 58, con consolidamento strutturale (murature, copertura); sistemazione della scalinata e possibile aggiunta di una rampa che permetterebbe una migliore fruizione nell'apertura al pubblico.

Disposizione degli edifici della Scheda 292

Questo nucleo agricolo è costituito da tre corpi di fabbrica principali.
Il primo, adibito a residenza, è un blocco doppio in muratura mista di pietre e mattoni, presente al catasto d'impianto, unito da un elemento, più basso, di connessione. L'annesso individuato con il numero 292a è un edificio composto da stalla - con la caratteristica doppia falda asimmetrica - e seccatoio, già in parte recuperato.
L'edificio individuato con il numero 292b è un piccolo annesso in muratura con tetto a doppia falda, mantenuto nella conformazione originaria ed in stato di conservazione medio.
Di questo nucleo sono da notare il valore testimoniale e la posizione panoramica degli edifici. Questi ultimi sono complessivamente in discrete condizioni di conservazione e necessitano principalmente di interventi di manutenzione e in parte di riqualificazione.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59.

Disposizione degli edifici della Scheda 293

Si tratta di un insediamento di origine agricola formato da due edifici, entrambi sostanzialmente conservati nelle condizioni originali - il principale, ad uso residenziale, in pietra a vista e copertura a doppia falda asimmetrica parzialmente trasformata -. L'altro edificio (293a) è un annesso agricolo, di modeste dimensioni, in muratura mista e copertura a doppia falda.
Per questo nucleo sono necessarie opere di manutenzione.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 59.

Disposizione degli edifici della Scheda 295

Il nucleo è composto da tre edifici, dei quali il principale risulta piuttosto trasformato.
Dei due annessi il primo (295a) costituiva l'essiccatoio della cascina: è un edificio ad un piano fuori terra, in muratura mista in pietra e mattoni, in cui la parte alta dell'involucro murario e la copertura sono stati ricostruiti in epoca recente.
Il secondo annesso (295b), più basso e addossato all'altro, presenta caratteristiche simili al primo, ma ha aperture anche al primo piano.
Per questo nucleo sono necessarie opere di consolidamento e protezione, tenendo conto anche dell'appartenenza ad un contesto di rilievo paesistico ed ambientale da tutelare.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 59.

Disposizione degli edifici della Scheda 298

È un nucleo insediativo rurale, in cui la cascina è stata ricostruita e non presenta più caratteri d'interesse storico (infatti non è stata inclusa nella Schedatura degli edifici di interesse storico).
I due annessi rappresentano due tipologie diverse di essiccatoi. Il primo (298p), basso e di forma allungata, presenta muratura mista, esito di successive trasformazioni, copertura non originale e caratteristiche aperture per la ventilazione degli ambienti realizzate a salto di gatto. Il secondo (298a) è a pianta quadrata e sviluppato in altezza; incastrato in un edificio basso e parzialmente demolito, ha un sistema di ventilazione garantito dai numerosi comignoli presenti sulla copertura.
Complessivamente il valore da salvaguardare si riferisce alla volumetria, all'impaginato dei prospetti degli edifici ed alle strutture murarie, parzialmente conservate.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59, per gli edifici 298p e 298a; ristrutturazione edilizia per gli altri edifici e la pertinenza.

Disposizione degli edifici della Scheda 299

Due degli edifici che compongono il nucleo - la cascina e il seccatoio - risultano profondamente trasformati. Il terzo e più interessante edificio è un ex-fienile (299a), formato da due corpi addossati in muratura di pietra a vista e coperture a doppia falda parzialmente trasformate. Sono interessanti sia la volumetria che la maniera in cui l'edificio si adatta al pendio che connota il sito.
Sono necessari interventi di consolidamento e protezione.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia per l'edificio 299a, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59; ristrutturazione edilizia per gli altri edifici e la pertinenza.

Disposizione degli edifici della Scheda 301

Si tratta di un insediamento di origine rurale composto da tre edifici principali. Complessivamente lo stato di conservazione è medio; numerose e cospicue sono le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.
L'edificio principale, la ex-cascina (301p), è un grande e massiccio blocco addossato ad un altro corpo di fabbrica; presenta due livelli fuori terra più la mansarda ed è provvisto di scala a profferlo su un fianco; ha subito forti trasformazioni con l'introduzione di elementi in laterizio nella muratura di pietra; la sommità della muratura e la copertura, in particolare, sembrano non originali.
Il secondo edificio (301a) è un essiccatoio, di forma allungata e provvisto di loggiato e tettoia in muratura; anche questo fabbricato è stato parzialmente ricostruito con l'utilizzo di materiali di scarsa qualità (blocchi in laterizio).
Il terzo corpo di fabbrica (301b) è un ex-fienile ed è forse quello meglio conservato: sono interessanti le strutture murarie, dove si riconoscono i segni di vecchie aperture ad arco.
L'intervento deve tendere a ripristinare l'integrità dei singoli edifici e l'unitarietà dell'aggregato, tenendo conto anche dell'appartenenza ad un contesto di rilievo paesistico ed ambientale da tutelare.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia per gli annessi (301a e 301b), con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59; ristrutturazione edilizia per gli altri fabbricati e la pertinenza.

Disposizione degli edifici della Scheda 302

Di questo aggregato formato da tre edifici, l'unico particolarmente degno di nota risulta l'ex-fienile. Gli altri due hanno infatti subito trasformazioni tali da comprometterne irrimediabilmente il valore storico, e non sono pertanto soggetti a specifica normativa.
Il fienile è composto da due corpi addossati, in muratura di laterizi intonacata. Sono interessanti la volumetria, con la scala a profferlo, ed il disegno delle facciate.
Sono necessarie opere di protezione e pulitura.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 59.
Si dovrà complessivamente tenere conto anche dell'appartenenza ad un contesto di rilievo paesistico ed ambientale da tutelare.

Disposizione degli edifici della Scheda 303

È un nucleo formato da sei edifici. Il primo (303p) è un villino di tre piani fuori terra, in muratura intonacata con soluzioni angolari in blocchi parallelepipedi alternati; pur possedendo elementi di pregio, presenta alterazioni dell'apparato decorativo.
Addossato a questo è il secondo edificio (303a), di due livelli più mansarda, in muratura in pietra con inserti di mattoni; copertura ed apparato decorativo sono del tutto trasformati.
Il terzo e il quarto (303 b e 303c) sono ex-seccatoi del tutto trasformati.
Il quinto (303d), composto di due blocchi giustapposti di un solo piano fuori terra, muratura in pietra a vista e copertura in tegole e coppi, è in cattivo stato di conservazione ma non trasformato.
L'ultimo fabbricato (303e) è un essiccatoio in muratura faccia a vista ed ampie superfici verticali chiuse a salto di gatto, che presenta alcune superfetazioni (tettoie di lamiera) e si trova in condizioni peggiori dei precedenti.
Per gli ultimi due edifici si ritiene opportuno il recupero attraverso operazioni di consolidamento e riqualificazione.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 59.
Si dovrà complessivamente tenere conto anche dell'appartenenza ad un contesto di rilievo paesistico ed ambientale da tutelare.

Disposizione degli edifici della Scheda 306

Il nucleo è costituito da due annessi agricoli, un seccatoio (306p) del tipo a base quadrata sviluppato in altezza - l'elemento di maggior pregio - ed un fienile (306a), maggiormente trasformato.
L'essiccatoio, originale, si presenta in cattivo stato di conservazione e necessita di interventi tempestivi. Le trasformazioni che lo hanno riguardato sono relative all'introduzione di inserti laterizi in un apparato murario in pietra e ad interventi sulla copertura.
Il recupero dell'immobile dovrà avvenire attraverso operazioni di manutenzione e di ripristino dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 59.
Si dovrà complessivamente tenere conto anche dell'appartenenza ad un contesto di rilievo paesistico ed ambientale da tutelare.

Disposizione degli edifici della Scheda 307

È un edificio dall'interessante e complessa volumetria, determinata dall'incastro di più corpi di fabbrica. Non sottoposto a sostanziali trasformazioni, presenta murature massicce in pietra a vista e coperture originali in coppi e tegole.
Sono necessari interventi di conservazione tali da non alterare l'impianto e gli elementi costitutivi dell'edificio.

Interventi ammessi: restauro e risanamento conservativo, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 58.

Disposizione degli edifici della Scheda 309

Il nucleo raggruppa due annessi agricoli, uno di grande dimensione (309p), con più corpi edilizi addossati e grandi tettoie in lamiera (superfetazioni), l'altro (309a) a pianta rettangolare, tetto a doppia falda ed un solo piano fuori terra.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 59; le tettoie in lamiera potranno essere sostituite da strutture leggere in materiali non precari e consoni al contesto rurale ma non potranno essere chiuse su alcun lato, mentre i "tamponamenti" verticali in lamiera potranno essere sostituiti da pareti in muratura - in tutto o in parte con disposizione a griglia - o in altro materiale adeguato al nucleo originario, purché sia mantenuto l'arretramento rispetto alla struttura dei pilastri.
Si dovrà complessivamente tenere conto anche dell'appartenenza ad un contesto di rilievo paesistico ed ambientale da tutelare.

Disposizione degli edifici della Scheda 310

Il nucleo di Vicchio di Sotto è costituito da quattro edifici, di cui il principale ha subito pesanti trasformazioni, tali da comprometterne il valore storico-testimoniale.
Degli altri tre, i primi due (310a e 310b) sono particolarmente interessanti: entrambi originariamente annessi di uso agricolo - seccatoio e fienile -, hanno murature in pietra grezza e massiccia, coperture originali (in un caso in lastre di pietra) ed hanno subito trasformazioni scarse o nulle. L'ultimo edificio - un altro essiccatoio (310c) - presenta minore interesse, essendo stato maggiormente trasformato.
Sono da attuare interventi di conservazione dei due edifici più interessanti e di riqualificazione per l'ultimo annesso con il ripristino dei materiali originali per uniformarlo all'insieme.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59, per gli edifici 310a, 310b, 310c con la possibilità, limitatamente all'edificio 310a, di realizzare un ampliamento per una Slp non superiore a 50 mq., purché ciò non ne comprometta le caratteristiche fondamentali e sia realizzato nel rispetto delle tecniche costruttive, dei materiali e delle finiture dell'edificio esistente; ristrutturazione edilizia per gli altri edifici e per la pertinenza.
Per la tettoia posta ad est dell'edificio 310c potranno essere ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione indispensabili all'uso agricolo.
Si dovrà complessivamente tenere conto anche dell'appartenenza ad un contesto di rilievo paesistico ed ambientale da tutelare.

Disposizione degli edifici della Scheda 313

Il complesso di Vicchio di Mezzo è composto da tre edifici.
Il primo (313p e 314p) è costituito da due corpi di fabbrica distinti e giustapposti; di questi, il primo è fortemente trasformato, mentre l'altro è una villa rustica dall'apparato decorativo parzialmente conservato, in muratura intonacata e mostre in pietra (si veda il ricco portale in pietra serena).
Il secondo edificio (313a) è un annesso agricolo privo di particolare pregio.
L'ultimo edificio (313b), sebbene parzialmente trasformato, presenta maggiore interesse: è un piccolo corpo di fabbrica su un livello, in muratura di pietre squadrate e copertura originale in coppi e tegole.
Per quest'ultimo, in particolare, è necessario un intervento di recupero che impieghi materiali coerenti a quelli originali e ne assicuri il consolidamento e la protezione.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59, per gli annessi 313a e 313b; ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 59, per gli altri edifici e per la pertinenza.
Si dovrà complessivamente tenere conto anche dell'appartenenza ad un contesto di rilievo paesistico ed ambientale da tutelare.

Disposizione degli edifici della Scheda 315

Il nucleo di Vicchio di Sopra è costituito da quattro edifici.
Il primo (315p) è costituito dall'aggregazione di più corpi di fabbrica, alcuni con funzione di annessi agricoli (essiccatoio, fienile, stalla), che dà luogo ad una volumetria complessa ed interessante; questo edificio, originale, si trova in discrete condizioni di conservazione (gran parte delle coperture sono state sostituite).
Il secondo edificio (315a, 315d) - la cascina - risulta pesantemente trasformato.
Il terzo è costituito da un fabbricato (315c), ad uso residenziale e di recente costruzione, con addossati alcuni annessi (315b) che presentano una struttura muraria interessante anche se in cattive condizioni di conservazione.
L'ultimo (315e), anch'esso composto da più annessi, pur presentando numerose superfetazioni, possiede strutture verticali e coperture in gran parte originali.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59, per gli edifici 315p, 315b 315e; ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 59, per gli altri edifici e la pertinenza.
Si dovrà complessivamente tenere conto anche dell'appartenenza ad un contesto di rilievo paesistico ed ambientale da tutelare.

Disposizione degli edifici della Scheda 336

È un complesso dove l'edificio principale è fortemente trasformato mentre i tre annessi, pur sottoposti a gradi diversi di trasformazione, hanno tuttora caratteri tali da giustificarne il recupero.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59, per i tre annessi (336a, 336b, 336c); ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 59, per l'edificio principale e la pertinenza.

Disposizione degli edifici della Scheda 339

Il nucleo è stato oggetto di recenti interventi di recupero che hanno in buona parte portato all'alterazione delle caratteristiche originarie dei fabbricati. L'edificio 339p, pur se anch'esso parzialmente trasformato, ha tipologia interessante ed atipica e mantiene sostanzialmente i materiali e le finiture originari.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59, per l'edificio 339p; ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 59, gli altri edifici e la pertinenza.
Nell'ambito di pertinenza sono presenti inoltre terrazzamenti e ciglionamenti, da conservare integralmente o ripristinare nelle parti degradate.

Disposizione degli edifici della Scheda 342

Questo aggregato è caratterizzato dalla presenza di un edificio principale, profondamente trasformato, e da due annessi - un essiccatoio ed una capanna di uso agricolo - ancora da recuperare.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59, per i due annessi (edifici 342a e 342b), ristrutturazione edilizia per l'edificio principale e la pertinenza.

Disposizione degli edifici della Scheda 344

Il nucleo - connotato dalla notevole posizione panoramica -comprende tre fabbricati, dei quali un solo annesso è ancora da recuperare. L'intervento su tale annesso dovrà essere indirizzato a conservare materiali, tecniche ed elementi tipologici tradizionali, anche ripristinando quelli in parte degradati o già alterati, come la copertura in elementi lapidei, ed eliminando gli elementi incongrui; dovrà essere valorizzata la semplicità della conformazione volumetrica.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59, per l'annesso 344a; ristrutturazione edilizia per gli altri edifici e la pertinenza.

Disposizione degli edifici della Scheda 345

È un complesso di sette edifici, di cui uno allo stato di rudere, pervenuto in discrete condizioni di conservazione e senza aver subito particolari trasformazioni.
Interessanti l'impianto e le caratteristiche strutturali - la tessitura delle murature in elementi lapidei grandi e irregolari, le coperture....

Interventi ammessi: restauro e risanamento conservativo, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 58, per gli edifici 345p, 345e, 345f; ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59, per gli altri edifici e la pertinenza.

Disposizione degli edifici della Scheda 346

È un gruppo di due edifici, di cui il principale irrimediabilmente trasformato.
Per l'annesso, meno alterato, sono da attuare lavori di manutenzione e di ripristino delle caratteristiche originali (le murature sono adesso parzialmente tamponate con malta di cemento).

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59, per l'annesso 346a; ristrutturazione edilizia per l'edificio principale e la pertinenza.

Disposizione degli edifici della Scheda 351

Il complesso corrisponde al cimitero, composto da recinto e cappella.
Lo stato di conservazione è buono, con il recinto nella forma originaria e la cappella che ha subito maggiori trasformazioni.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59.

Disposizione degli edifici della Scheda 352

Si tratta di un insediamento attualmente in condizione di rudere.
È auspicabile un intervento che permetta almeno di leggere le strutture rimaste e di visitare il sito, anche con la predisposizione di cartellonistica e materiale informativo di supporto, ma non va esclusa l'opportunità di un più ampio intervento di restauro - da attuare attraverso la redazione di uno specifico Piano attuativo - che preveda il completo recupero della struttura, anche con il ripristino delle parti crollate e la ricostruzione di quelle non più esistenti, sulla base della documentazione ancora recuperabile.

Interventi ammessi: restauro e risanamento conservativo, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 58.
Si dovrà complessivamente tenere conto anche dell'appartenenza ad un contesto di rilievo paesistico ed ambientale da tutelare.

Disposizione degli edifici della Scheda 353

È parte di una chiesa-castello di cui rimane sostanzialmente la chiesa con annessa residenza: la chiesa-canonica è inglobata in un'unità edilizia agricola, costituendo un piccolo aggregato con edificio principale, chiesa e loggiato annesso accorpati e disposti in direzione est-ovest, ed un altro annesso ad est.
La parte più antica è rappresentata dall'abside semicircolare, risalente al sec. XII, con muratura in blocchi di pietra squadrati a filari regolari.
La facciata della chiesa è incastrata nel corpo di fabbrica dell'edificio principale; l'interno è stato ristrutturato ed il campanile è di epoca relativamente recente.
Il fronte addossato al monte è in cattivo stato di conservazione, presumibilmente a causa di infiltrazioni d'acqua.
Un sistema di terrazzamenti con muretti di contenimento e risalite organizza l'affaccio a valle, con una notevole apertura panoramica.

Interventi ammessi: restauro e risanamento conservativo, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 58.
Si dovrà complessivamente tenere conto anche dell'appartenenza ad un contesto di rilievo paesistico ed ambientale da tutelare.

Disposizione degli edifici della Scheda 364

È un nucleo con cascinale ed annessi sostanzialmente ben conservato e poco trasformato, organizzato secondo un impianto che sfrutta i dislivelli presenti all'interno di un ampio resede.
Le trasformazioni riguardano, ma solo parzialmente, le aperture e gli stipiti. L'edificio principale (364p), costituito da più corpi addossati, è particolarmente interessante.
Sono necessarie in primo luogo opere di manutenzione.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59.

Disposizione degli edifici della Scheda 367

È un unico fabbricato, composto però da più elementi giustapposti (comprende anche un'ala parzialmente crollata, forse il vecchio molino).
Complessivamente si trova in buono stato di conservazione.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59.
Nell'ambito di pertinenza sono presenti inoltre terrazzamenti e ciglionamenti, da conservare integralmente o ripristinare nelle parti degradate.

Disposizione degli edifici della Scheda 369

Si tratta di un complesso di due edifici, di cui il principale molto trasformato ma non ben conservato.
Non ha particolare pregio ma ha un impianto interessante, da mantenere tenendo conto anche dell'appartenenza ad un contesto di rilievo paesistico ed ambientale da tutelare.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 59.

Disposizione degli edifici della Scheda 370

Il nucleo è formato da due edifici, cascina ed annesso.
La cascina (edificio 370p) è ben conservata ed interessante, sia per la posizione panoramica, sia per le caratteristiche tipologiche (presenta la tipica copertura a doppia falda asimmetrica).
L'annesso (370a), ricostruito in laterizio nella parte superiore della muratura, è di minor valore.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59.

Disposizione degli edifici della Scheda 371

Pur classificato come villa, questo nucleo ha attualmente caratteri ed aspetto più simili a quelli di una casa rurale. In muratura di pietra, non intonacata, ha due piani fuori terra e partitura irregolare della facciata. È presente anche un annesso, ad uso rurale, in condizioni originali e medio stato di conservazione.
Il nucleo è disposto a ridosso della strada di accesso, in posizione panoramica ma riparata; l'ambito possiede elementi di risalita esterni ed un giardino ben sistemato.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59.

Disposizione degli edifici della Scheda 376

Il nucleo è composto da cascina, essiccatoio e fienile. L'impianto è molto interessante e trovandosi in posizione isolata vede valorizzate le volumetrie particolari degli edifici.
In generale l'aggregato è in buono stato di conservazione.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59, per gli edifici 376p, 376a e 376b, e per la pertinenza; per il capannone di recente edificazione e per le tettoie di uso agricolo, per i quali non è comunque ammesso il cambio di destinazione d'uso, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione.

Disposizione degli edifici della Scheda 379

È un complesso di quattro edifici. Mentre l'edificio principale e due annessi risultano irrimediabilmente trasformati, l'annesso 379b - probabilmente un seccatoio - conserva valore testimoniale.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 59, per l'annesso 379b; ristrutturazione edilizia per gli altri edifici e la pertinenza.

Disposizione degli edifici della Scheda 382

Si tratta di un piccolo edificio su due livelli, attestato sulla strada in posizione isolata. Complessivamente poco trasformato, si presenta intonacato e con un disegno di facciata parzialmente incompleto.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59.

Il nucleo è composto da tre edifici, cascina e due annessi, di cui uno allo stato di rudere (385b), al quale è addossato un edificio di epoca più recente, già sottoposto ad interventi di trasformazione piuttosto consistenti.
I fabbricati, poco trasformati, sono complessivamente interessanti; è indispensabile il recupero delle strutture in condizioni critiche.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59, per gli edifici 385p, 385a e 385b - con possibilità di ricostruire le parti crollate - e per la pertinenza; ristrutturazione edilizia per l'edificio 383p.

Disposizione degli edifici della Scheda 386

Il complesso è costituito da due edifici, una cascina molto grande in medio stato di conservazione ed un piccolo annesso ben conservato.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59.

Disposizione degli edifici della Scheda 389

È un nucleo composto dalla cascina più due annessi, questi ultimi totalmente trasformati ed ormai privi di interesse.
La cascina (389p), di impianto interessante, con scala a profferlo e piccoli volumi addossati, si trova in discreto stato di conservazione.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59, per la cascina (389p) e la pertinenza; ristrutturazione edilizia per gli annessi.

Disposizione degli edifici della Scheda 390

Si tratta di un complesso con chiesa e canonica, oltre ad altri piccoli edifici disseminati nell'ambito di pertinenza. Possiede un alto valore testimoniale.
È molto interessante la posizione panoramica, che lo rende uno dei siti più visitati e apprezzati dagli abitanti.

Interventi ammessi: restauro e risanamento conservativo, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 58.
Si dovrà complessivamente tenere conto anche dell'appartenenza ad un contesto di rilievo paesistico ed ambientale da tutelare.

Disposizione degli edifici della Scheda 392

Si tratta di un ampio ed interessante complesso di più organismi architettonici assemblati.
Gli elementi costitutivi ed i materiali sono originali; nel complesso si trova in buono stato di conservazione.
La demolizione delle superfetazioni è auspicabile.

Interventi ammessi: restauro e risanamento conservativo, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 58, per l'edificio principale (392p) e per la pertinenza, con contestuale demolizione delle baracche e delle tettoie in condizioni degradate.

Disposizione degli edifici della Scheda 394

È un interessante nucleo formato da due cascine e due annessi, in generale in discrete condizioni di conservazione; tecniche costruttive, materiali e pregio degli immobili non sono omogenei nel complesso.
L'impianto è tipico, con una strada che attraversa il nucleo.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59.

Disposizione degli edifici della Scheda 395

Parte di un nucleo più ampio, è un complesso di due edifici.
Mentre l'edificio principale è già stato parzialmente recuperato, l'altro fabbricato si trova in condizioni di rudere ed implica dunque un intervento di ricostruzione recuperando le murature rimaste.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59.

Disposizione degli edifici della Scheda 397

Il gruppo comprende una cascina e due annessi.
Mentre l'edificio principale (397p), in muratura intonacata e coperture non originali, è ben conservato, i due annessi risultano fortemente trasformati ed hanno perso gran parte del loro valore, anche per l'impiego di materiali di scarsa qualità.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 59.

Disposizione degli edifici della Scheda 398

È un edificio complesso, composto di vari blocchi, di fattura ed altezze diverse, assemblati. I vari corpi di fabbrica presentano differente grado di pregio per valore storico e conservazione del carattere originario; nel complesso risulta abbastanza trasformato ma presenta comunque elementi di rilievo da tutelare.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59.

Disposizione degli edifici della Scheda 401

Si tratta di un complesso con cascina ed annesso, disposto sul crinale.
La cascina è interessante, ma versa in precarie condizioni strutturali. L'annesso ha la tipica conformazione del fienile con tettoie ai due lati e, parzialmente trasformato, è meglio conservato.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59.

Disposizione degli edifici della Scheda 405

La cascina (405p) è un interessante edificio sviluppato in altezza in pietra massiccia non intonacata, ben conservato. Gli annessi non sono di notevole rilievo, perché più trasformati, ma comunque in buono stato di conservazione.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59, per l'edificio principale (405p), per l'annesso 405b e per la pertinenza; per l'annesso 405a è consentito un intervento di sostituzione edilizia e di addizione volumetrica, in modo da riposizionare il nuovo fabbricato non direttamente di fronte all'edificio principale ma sempre in prossimità della strada. Le addizioni volumetriche consentite sono:

  1. 1. l'ampliamento della superficie lorda fino a raggiungere complessivamente una superficie di 75 mq.;
  2. 2. l'adeguamento in altezza per rendere abitabili i locali, purché con l'impiego di materiali e tecniche tradizionali che rendano il volume più omogeneo e coerente al contesto;
  3. 3. il recupero dei volumi delle superfetazioni o delle parti crollate, previa dimostrazione della consistenza originaria attraverso congrua ed incontrovertibile documentazione, accorpando tali volumi nel nuovo fabbricato derivante dall'intervento di sostituzione edilizia dell'annesso 405a.

Per l'attuazione degli interventi è prevista la redazione di un Piano di Recupero esteso all'intero ambito di pertinenza.

Disposizione degli edifici della Scheda 406

È un piccolo annesso isolato, che non ha subito sostanziali trasformazioni.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59.
Nell'ambito di pertinenza sono presenti terrazzamenti e ciglionamenti, da conservare integralmente o ripristinare nelle parti degradate. Si dovrà tenere conto anche dell'appartenenza ad un contesto di rilievo paesistico ed ambientale da tutelare.

Disposizione degli edifici della Scheda 426

Ricciano corrisponde ad un grande edificio di più blocchi giustapposti, disposti in direzione parallela al pendio, ben conservato. È costruito con elementi in pietra, parzialmente intonacato.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59.

Disposizione degli edifici della Scheda 430

Nel nucleo è presente un edificio massiccio, di più blocchi giustapposti in pietrame facciavista e in buono stato di conservazione, collocato in prossimità di un crocevia. L'area di pertinenza comprende anche la chiesa-canonica di S. Lorenzo (429p).
Non ha subito particolari trasformazioni e presenta dunque alto valore testimoniale.

Interventi ammessi: restauro e risanamento conservativo, per l'edificio 430p, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 58; ristrutturazione edilizia, per gli altri edifici e la pertinenza, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59.
Si dovrà complessivamente tenere conto anche dell'appartenenza ad un contesto di rilievo paesistico ed ambientale da tutelare.

Disposizione degli edifici della Scheda 431

Si tratta di un interessante complesso di tre edifici per la produzione rurale. L'impianto sfrutta il pendio del terreno e lascia ampi spazi liberi tra gli edifici.
Il fabbricato principale - la cascina - è un organismo ampio composto di più volumi addossati.
Gli altri due, entrambi in buono stato di conservazione e di alto valore testimoniale, sono un fienile ed un essiccatoio.

Interventi ammessi: restauro e risanamento conservativo, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 58.

Disposizione degli edifici della Scheda 432

È un ampio cascinale con scala a profferlo e piccole finestre di forma circolare all'ultimo livello. La muratura, in pietrame a vista con tracce di intonaco, è stata consolidata con ampi inserti di malta cementizia.

Interventi ammessi: restauro e risanamento conservativo, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 58.

Disposizione degli edifici della Scheda 441

Si tratta di un edificio di pregio che ha subito profonde trasformazioni dell'apparato decorativo, con evidente perdita di mostre e cornici nel disegno della facciata.
Oggi si rilevano vari elementi addossati al corpo principale, tra i quali superfetazioni in lamiera metallica.
In parte dunque il pregio risulta compromesso ma è comunque auspicabile un intervento di recupero attraverso il quale vengano eliminati gli elementi incongrui.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59.

Disposizione degli edifici della Scheda 442

È un nucleo di tre edifici, attraversato dalla strada di accesso e distribuzione.
La cascina - un grande blocco di tre livelli in muratura mista e piccoli corpi secondari addossati - è corredata da due annessi parzialmente trasformati e di medio valore, cioè una capanna di piccole dimensioni e un essiccatoio.
La cascina presenta aperture ad arco, scala a profferlo e facciata principale intonacata. Il complesso possiede valore storico-testimoniale ed è in buono stato di conservazione.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59.
Nell'ambito di pertinenza sono presenti terrazzamenti e ciglionamenti, da conservare integralmente o ripristinare nelle parti degradate.

Disposizione degli edifici della Scheda 443

Si tratta di un grande edificio residenziale (443p), di due blocchi massicci addossati e di buona fattura, con due annessi (443a e 443b) - essiccatoio e fienile. L'impianto è semplice, con i tre edifici risposti parallelamente a distanza ravvicinata.
La cascina presenta un disegno irregolare della facciata; è in buono stato di conservazione e non presenta alterazioni sostanziali della struttura.
Gli annessi sono in discrete condizioni, ma necessitano di interventi più cospicui.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 59, estesa anche agli spazi aperti di pertinenza.
Si dovrà complessivamente tenere conto anche dell'appartenenza ad un contesto di rilievo paesistico ed ambientale da tutelare.

Disposizione degli edifici della Scheda 444

Il complesso di impianto interessante è formato dalla cascina e da due annessi, parzialmente recuperati.
La cascina è ampia con più corpi addossati, disposti in modo da adattarsi al pendio, e dotata di scala esterna a profferlo.
Gli annessi sono piuttosto trasformati, ma presentano comunque valore testimoniale.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 59.

Disposizione degli edifici della Scheda 445

È un edificio isolato, di più corpi addossati, che raggiunge i tre livelli fuori terra. Presenta muratura mista in pietra e mattoni, partiture irregolari delle facciate e copertura in coppi e tegole originale.
Il sito è molto suggestivo e la pertinenza dell'edificio ampia.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59.

Disposizione degli edifici della Scheda 447

La villa ha una facciata spoglia, con partitura abbastanza regolare - anche se alcune aperture sembrano essere state tamponate - e priva di apparato decorativo. Il corpo di fabbrica principale ha tre piani fuori terra, presenta un intonaco abbastanza rovinato ed una copertura a capanna in marsigliesi, non originale.
Ha un piccolo annesso, addossato sul fianco est, costeggiando il quale si raggiunge un percorso pergolato in discesa che attraversa la proprietà e, sul retro della villa rispetto all'ingresso, porta ad un'ampia terrazza con piscina da cui si domina la valle del Padonchia. In generale l'ambito di pertinenza è accuratamente sistemato a verde.
L'aggregato comprende vari altri annessi minori; quello individuato come 447a è un fabbricato ad uso rurale provvisto di un'ampia tettoia su un lato, in discrete condizioni di conservazione.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59, per la villa e gli spazi aperti di pertinenza; ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 59, per l'annesso 447a e gli altri presenti nella pertinenza.
Nell'ambito di pertinenza sono presenti terrazzamenti e ciglionamenti, da conservare integralmente o ripristinare nelle parti degradate. Si dovrà complessivamente tenere conto dell'appartenenza ad un contesto di rilievo paesistico ed ambientale da tutelare.

Disposizione degli edifici della Scheda 458

Si tratta di un insediamento composto da due edifici addossati in pietra e mattoni a vista.
Il principale è un fabbricato massiccio che ha subito parziali trasformazioni, senza comunque perdere i suoi caratteri fondamentali.
L'annesso è maggiormente trasformato.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59.

Disposizione degli edifici della Scheda 459

Il cimitero è composto da un recinto al centro del quale sorge una piccola cappella.
È in buono stato di conservazione.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59; la demolizione di volumi secondari, facenti parte di un medesimo organismo edilizio, e la loro ricostruzione nella stessa quantità o in quantità inferiore ancorché in diversa collocazione sul lotto di pertinenza non è ammessa, salvo esecuzione di un adeguato studio geomorfologico mirato alla definizione della stabilità pre e post- intervento.
Si dovrà complessivamente tenere conto anche dell'appartenenza ad un contesto di rilievo paesistico ed ambientale da tutelare.

Disposizione degli edifici della Scheda 460

Corrisponde ad un vasto complesso, composto da sei edifici principali.
La cascina grande (460p) è un ampio fabbricato formato da più blocchi addossati; è in discreto stato di conservazione.
Delle due cascine più piccole, quella individuata con il numero 460a risulta profondamente trasformata, mentre la 460b non ha subito trasformazioni, a parte qualche intervento di consolidamento ed alcune superfetazioni. Gli altri tre edifici - annessi agricoli - sono più trasformati ma si presentano in buone condizioni di conservazione.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia per l'edificio 460a; ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 59, per l'edificio 460c; ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59, per gli altri edifici e la pertinenza. La demolizione di volumi secondari, facenti parte di un medesimo organismo edilizio, e la loro ricostruzione nella stessa quantità o in quantità inferiore ancorché in diversa collocazione sul lotto di pertinenza non è ammessa, salvo esecuzione di un adeguato studio geomorfologico mirato alla definizione della stabilità pre e post- intervento.
Si dovrà complessivamente tenere conto anche dell'appartenenza ad un contesto di rilievo paesistico ed ambientale da tutelare.

Disposizione degli edifici della Scheda 461

Il nucleo comprende tre edifici in buono stato di conservazione.
Il primo (461p) è una stalla, a sviluppo verticale, con corpi addossati e superfetazioni.
Il secondo (461a) è un edificio più piccolo e parzialmente trasformato, privo di particolare pregio.
Il terzo e ultimo fabbricato (461b) è basso ed allungato; presenta elementi architettonici interessanti e non sembra aver subito particolari trasformazioni.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia per l'edificio 461a; ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59, per gli edifici 461p e 461b e gli spazi di pertinenza.

Disposizione degli edifici della Scheda 462

Si tratta di un insediamento costituito da un edificio residenziale (462p), una cappella (462a) ed un annesso (462b).
La chiesa è di impianto semplice, a pianta rettangolare; invece l'edificio principale 462p è articolato e di consistente volumetria, composto da più corpi di fabbrica e caratterizzato dalla presenza di vari corpi scala e, sul lato a valle, da un fronte alto e compatto. Pregevole la muratura, in alcuni tratti a scarpa, ed i cantonali in conci di pietra, meno interessanti invece le parti modificate secondo tipologie e impiegando materiali estranei alla tradizione rurale locale.
Ad esclusione dell'annesso 462b, di modesta fattura, i restanti fabbricati si rivelano nell'insieme di un certo pregio.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59, per l'edificio 462p e per la pertinenza; restauro e risanamento conservativo, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 58, per la chiesa 462a; ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 59, per l'annesso 462b, privilegiando l'uso di materiali e tecniche consoni al contesto.

Disposizione degli edifici della Scheda 463

L'insediamento è composto da un edificio residenziale (463p) e da un piccolo annesso (463a).
L'edificio principale ha copertura a capanna ed una scala esterna parallela al fronte principale; entrambi i fabbricati sono in muratura di pietra faccia vista e non avendo subito alterazioni rilevanti costituiscono un buon esempio di edilizia rurale locale.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59.
Nell'ambito di pertinenza sono presenti terrazzamenti e ciglionamenti, da conservare integralmente o ripristinare nelle parti degradate.

Disposizione degli edifici della Scheda 464

Il nucleo comprende un edificio residenziale (464p) ed un annesso (464a).
Il primo, a pianta rettangolare e con copertura a capanna, ha due piani a valle e uno monte; è attualmente oggetto di lavori che ne hanno parzialmente alterato il carattere originario.
Ben conservato è invece l'annesso, caratterizzato da una muratura in pietra faccia vista di pregevole fattura, realizzata con conci di notevoli dimensioni.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 59, per l'edificio 464p; restauro e risanamento conservativo, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 58, per l'annesso 464a e la pertinenza.
Nell'ambito di pertinenza sono presenti terrazzamenti e ciglionamenti, da conservare integralmente o ripristinare nelle parti degradate.

Disposizione degli edifici della Scheda 465

Il nucleo è di impianto compatto ed è costituito da due edifici residenziali ed alcuni annessi.
L'edificio principale (465p), di consistente volumetria, è composto da più corpi di fabbrica, il maggiore dei quali si articola su tre piani e, vista la compattezza volumetrica, la regolarità dell'impaginato ed il tipo di aperture, incorniciate da ampie fasce in pietra e davanzali sagomati, si impone sul resto del complesso denotando un carattere da casa padronale. Una scala perpendicolare al fronte serve da accesso al primo piano, mentre sull'altro lato un terrazzino centrale articola la facciata.
Sul retro del fabbricato si trova l'annesso 465b, di impianto semplice, a pianta rettangolare, con muratura in pietra faccia vista e cornici delle aperture simili a quelle dell'edificio principale; l'annesso è stato recentemente oggetto di lavori, tra cui il rifacimento della copertura.
Diversa la tipologia del fabbricato 465a, realizzato secondo canoni estranei all'edilizia rurale

.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59, per l'edificio principale 465p e per la pertinenza; ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 59, per l'annesso 465b; ristrutturazione edilizia per l'edificio 465a.

Disposizione degli edifici della Scheda 466

L'edificio, situato in posizione isolata, è stato recentemente recuperato con parziale alterazione della struttura originaria.
È articolato su due piani e costituito da più corpi di fabbrica, con muratura in pietra faccia vista. Una scala esterna a due rampe, disposte ad "L", sbarca su una loggia al primo piano; ad uno dei fronti laterali è addossato un portico sorretto da pilastri in muratura.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59.

Disposizione degli edifici della Scheda 468

L'insediamento è costituito da un edificio residenziale (468p), imponente e dalla volumetria compatta, con copertura a capanna e scala esterna sul fronte principale, e da due annessi (468a, 468b), uno dei quali pesantemente trasformato.
Anche se in misura minore, tutto il complesso è stato comunque sottoposto ad interventi, che ne hanno sminuito il valore originario.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 59, per l'edificio principale 468p e l'annesso 468a; ristrutturazione edilizia per l'annesso 468b e per la pertinenza.

Disposizione degli edifici della Scheda 469

Il nucleo corrisponde ad una casa colonica (469p) ed un piccolo annesso (469a).
La prima ha volumetria compatta su pianta quadrata, si articola su due piani ed ha muratura in pietra faccia vista. Ad eccezione di qualche intervento limitato, ad esempio alla copertura del corpo di fabbrica di un solo piano addossato ad uno dei fronti laterali, l'edificio sembra aver mantenuto i caratteri tipici dell'architettura rurale.
Diversa la situazione dell'annesso, una porcilaia realizzata in blocchi di calcestruzzo e con copertura in eternit, con una capanna addossata ad uno dei lati corti.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59, per l'edificio 469p e per la pertinenza; ristrutturazione edilizia per l'annesso, da effettuarsi utilizzando una tipologia e impiegando materiali consoni ad un contesto di tipo rurale.

Disposizione degli edifici della Scheda 470

Si tratta di un edificio isolato composto da due corpi di fabbrica, adiacenti e collegati tra loro, ma nettamente distinti: uno con muratura in pietra faccia vista, l'altro completamente intonacato.
Una scala esterna, sul fronte, funge da ulteriore elemento separatore tra i due volumi.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 59.

Disposizione degli edifici della Scheda 472

L'insediamento è costituito da una casa colonica (472p), da un annesso (472a) e da un secondo edificio residenziale (472b), separato dagli altri dalla strada di accesso al resede e dal dislivello del terreno. Mentre i primi due fabbricati, pur essendo privi di elementi architettonici di particolare pregio, risultano comunque, per tipologia, soluzioni costruttive ed impiego dei materiali, rispondenti ai canoni dell'edilizia rurale tradizionale, l'edificio 472b è stato sottoposto ad interventi che ne hanno pesantemente alterato il carattere originario.
A due piani e con impianto planimetrico ad "L", l'edificio residenziale 472p è caratterizzato dalla presenza in facciata della scala e dall'avanzamento di un corpo di fabbrica.
L'annesso 472a è originato invece dall'aggregazione di più volumi di varie altezze, disposti a differenti quote a causa del declivio del terreno.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59, per l'edificio 472p e l'annesso 472a; ristrutturazione edilizia per l'edificio 472b, gli altri annessi presenti nell'ambito e la pertinenza.

Disposizione degli edifici della Scheda 474

Si tratta di un edificio isolato, dalla volumetria compatta, caratterizzato dall'impaginato regolare dei prospetti. Vista la semplicità dell'impianto ed il pesante intervento realizzato sulla copertura, a falde sfalsate e con struttura in calcestruzzo, gli elementi di maggior pregio sono oggi costituiti essenzialmente dalla regolarità e dalla tipologia delle aperture, definite da cornici a vista, con davanzali in leggero aggetto sagomati.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 59; la demolizione di volumi secondari, facenti parte di un medesimo organismo edilizio, e la loro ricostruzione nella stessa quantità o in quantità inferiore ancorché in diversa collocazione sul lotto di pertinenza non è ammessa, salvo esecuzione di un adeguato studio geomorfologico mirato alla definizione della stabilità pre e post- intervento.

Disposizione degli edifici della Scheda 483

È una casa colonica situata in posizione isolata, in un terreno in leggero declivio, a pianta rettangolare, di due piani fuori terra e con copertura a capanna, con un piccolo volume addossato ad uno dei fronti laterali. Una breve scala esterna ne articola la facciata e porta ad un locale che sul fronte principale risulta aperto.
Si tratta di un fabbricato semplice sia nell'impianto planivolumetrico che nei dettagli, caratterizzato da un impaginato delle aperture alquanto irregolare, tuttavia rispondente ai canoni dell'edilizia rurale e non ancora sottoposto ad interventi di recupero sostanziali.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59.

Disposizione degli edifici della Scheda 484

Si tratta di un edificio isolato costituito dalla giustapposizione di due corpi di fabbrica, con muratura in pietra e copertura a capanna con falde asimmetriche.
Il fabbricato, visto lo stato di abbandono in cui versa, si trova in cattivo stato di conservazione.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59.
Si dovrà complessivamente tenere conto anche dell'appartenenza ad un contesto di rilievo paesistico ed ambientale da tutelare.

Disposizione degli edifici della Scheda 999

È un insediamento costituito da un edificio colonico (485p), parzialmente crollato, e da un secondo fabbricato (486p), dove sono invece attualmente in corso lavori di ristrutturazione.
L'edificio 485p, a pianta rettangolare allungata, presenta un fronte compatto - quello longitudinale non affetto da crolli - caratterizzato dall'allineamento assiale delle aperture degli ultimi due livelli; non ancora recuperato, sembra aver mantenuto i caratteri dell'architettura rurale, al contrario dell'altro fabbricato, pesantemente trasformato.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59, per l'edificio 485p - con possibilità di ricostruire la parte crollata - e per la pertinenza; ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 59, per l'edificio 486p.

Disposizione degli edifici della Scheda 487

È una casa colonica isolata, caratterizzata da un impianto piuttosto semplice, composta da due corpi di fabbrica, entrambi con copertura a capanna, disposti in linea ma leggermente sfalsati così da creare una minima articolazione planimetrica.
I materiali impiegati sono quelli tradizionali, ma interventi recenti hanno in parte modificato, alterandoli, alcuni elementi e dettagli costruttivi (ad esempio i profili delle aperture).

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59.

Disposizione degli edifici della Scheda 488

Si tratta di una casa colonica di due piani fuori terra, a pianta rettangolare e dalla volumetria compatta, con copertura a mezzo padiglione. La compattezza del volume, alleggerita soltanto in uno spigolo dalla presenza di un corpo di fabbrica di minore altezza, e la regolarità nella scansione delle aperture caratterizzano l'edificio, attribuendogli un carattere lineare e massiccio.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59.

Disposizione degli edifici della Scheda 489

L'insediamento è costituito da una casa colonica, dall'impianto semplice e di tre piani fuori terra, e da un annesso, a pianta rettangolare e con copertura a capanna, disposto nelle immediate vicinanze.
Entrambi i fabbricati hanno muratura in pietra e presentano i caratteri tipici dell'architettura rurale ma sono stati in parte trasformati dagli interventi cui sono stati sottoposti.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 59.
Nell'ambito di pertinenza sono presenti terrazzamenti e ciglionamenti, da conservare integralmente o ripristinare nelle parti degradate.

Disposizione degli edifici della Scheda 490

È un edificio isolato situato in un'area boschiva, realizzato con muratura in pietra e con copertura a capanna.
Il fabbricato risulta aver sufficientemente mantenuto i caratteri peculiari dell'edilizia rurale.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59.

Disposizione degli edifici della Scheda 492

Si tratta di un edificio isolato a pianta rettangolare, costituito dall'aggregazione lineare di tre corpi di fabbrica, che articolano l'alzato grazie ad un leggero sfalsamento della gronda, nonostante il numero dei piani sia costante. Su uno dei lati lunghi è addossata una scala esterna che sbarca in un pianerottolo con loggetta caposcala architravata.
Gli interventi effettuati sul fabbricato non ne hanno stravolto i caratteri originari per cui l'edificio risulta di un certo interesse quale esempio di architettura colonica.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59.

Disposizione degli edifici della Scheda 493

Si tratta di un insediamento costituito da un edificio colonico e alcuni annessi.
L'edificio principale (493p) è frutto dell'addizione di più corpi di fabbrica, di differenti altezze; semplice nell'impianto e scarno nei dettagli, ha comunque mantenuto i caratteri dell'architettura colonica. Sull'altro lato della strada di accesso si trova l'annesso 493a, originato anch'esso dall'aggregazione di più volumi, tra cui un essiccatoio e un fienile, disposti secondo un impianto lineare che segue la leggera pendenza del terreno. La mancanza di unitarietà del manufatto è accentuata dalla varietà dei materiali impiegati e dalle soluzioni architettoniche, non sempre rispondenti ai canoni dell'edilizia rurale (come il manto di copertura in marsigliesi o le ampie aperture con architravi in c.a.).

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59, per l'edificio 493p; ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 59, l'annesso 493a; ristrutturazione edilizia per la pertinenza e gli altri edifici presenti nell'ambito.
Per le tettoie non è comunque ammesso il cambio di destinazione d'uso.

Capo II Aggregati

Art. 116 Disposizioni generali

1. Nelle tavole "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sono individuati (con sigla n°) i perimetri delle aree di pertinenza degli aggregati; gli interventi per essi consentiti sono indicati attraverso le schede normative riportate al successivo art. 118.

2. All'interno delle aree di cui al comma precedente non sono applicabili le disposizioni degli artt. 41, 43 e 44 del Titolo IV Capo III della L.R. 01/05, mentre si applicano i disposti dell'art. 45, in conformità a quanto stabilito dall'art. 39 della suddetta legge.

3. Fatte salve le prescrizioni riportate nelle schede normative, all'interno delle relative aree di pertinenza di cui al precedente comma 1 il cambiamento di destinazione d'uso - nel rispetto delle disposizioni relative al sistema, sottosistema ed ambito di appartenenza - è ammesso solo nel caso in cui l'area di intervento sia dotata o venga contestualmente dotata delle infrastrutture (acquedotto, fognature, viabilità) e dei servizi necessari per l'uso previsto; non è consentito il cambio di destinazione d'uso in residenza per gli edifici aventi parti strutturali inconsistenti e non idonee al nuovo uso comunque autorizzati (tettoie, capanni in ferro o legno, ecc.) e per quei fabbricati che sono stati costruiti e utilizzati come manufatti specifici per l'attività agricola quali frantoi, cantine, stalle, porcilaie od altro, costruiti con materiali non tradizionali quali pannelli di cemento, laterizio forato, od altro.

Art. 117 Prescrizioni per gli interventi

1. Nelle aree di pertinenza degli aggregati gli interventi si attuano attraverso intervento edilizio diretto oppure attraverso piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata.

2. Per gli interventi sugli spazi aperti diversi da quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria è richiesta la redazione di un progetto dettagliato, almeno in scala 1:500, relativo all'intera area di pertinenza, basato su di un rilievo topografico che riporti tutti gli elementi vegetali e artificiali che la costituiscono, con l'indicazione e la puntuale descrizione grafico testuale di tutti gli interventi previsti.

3. Negli interventi sugli edifici o sugli spazi aperti compresi all'interno delle aree di pertinenza di cui al comma 1 del precedente art. 116 si dovranno rispettare, oltre alle indicazioni specifiche riportate nelle singole schede normative e salvo quanto eventualmente stabilito dalla disciplina di sistemi, sottosistemi ed ambiti di appartenenza, anche le seguenti prescrizioni:

  1. - a) è consentita la realizzazione o ampliamento di un livello interrato, con solo accesso interno e nella misura massima del 30% della originaria superficie coperta dell'edificio;
  2. - b) è vietata la realizzazione di autorimesse interrate o seminterrate, salvo quanto eventualmente previsto dalle schede normative e gli spazi per la sosta degli autoveicoli dovranno essere del tipo a raso;
  3. - c) nel caso in cui sia consentito realizzare nuove aperture o modificare quelle esistenti, queste dovranno avere forme e dimensioni analoghe a quelle degli edifici preesistenti e proporzioni conformi a quelle dell'edilizia circostante (di norma rettangolari con asse maggiore verticale); non dovrà essere alterato sostanzialmente l'impaginato presente (sia esso regolare o irregolare) e dovrà essere garantito il mantenimento di adeguati maschi murari; le nuove aperture non dovranno comunque interessare parti staticamente rilevanti delle murature (cantonali, incroci a T, ecc.);
  4. - d) le griglie in laterizi solitamente presenti nelle aperture dei fienili dovranno essere mantenute; sarà comunque consentito il tamponamento parziale o totale all'interno, con materiali "leggeri" quale il legno, purché ciò non renda necessaria la realizzazione di nuove aperture indispensabili al rispetto degli standard igienico sanitari;
  5. - e) le grandi aperture dei fienili, delle carraie e delle parate non potranno di norma essere chiuse, con l'eccezione di quelle che occupano una superficie inferiore al 30% della parete del vano al quale appartengono, in strutture comunque chiuse su tre lati: in tal caso è ammessa l'introduzione di un serramento con infisso allineato al filo interno della muratura;
  6. - f) gli aggetti dei tetti non potranno essere modificati alterando la sporgenza preesistente; i manti di copertura dovranno essere realizzati con elementi in laterizio;
  7. - g) di norma non sono ammessi, in quanto considerati incongrui, i seguenti materiali o elementi:
    • - architravi in cemento nelle aperture;
    • - intonaco di cemento;
    • - canne fumarie in cemento o altro materiale con finitura analoga;
    • - gradini in cemento o rivestiti in marmo nelle scale esterne;
    • - infissi in alluminio anodizzato ed in plastica o altro materiale con finitura analoga;
    • - persiane in legno naturale o in alluminio anodizzato e verniciato o altro materiale con finitura analoga;
    • - avvolgibili e rotolanti;
  8. - h) in caso di interventi di recupero (cioè esclusi quelli che prevedano la demolizione e ricostruzione dei fabbricati) non è ammessa l'eliminazione della finitura ad intonaco negli edifici dove è presente, anche se in tracce; inoltre i materiali e gli elementi in contrasto elencati alla precedente lettera g), se presenti, dovranno essere rimossi e sostituiti;
  9. - j) è ammessa la realizzazione di pergolati privi di copertura impermeabile entro i limiti del 15% della superficie coperta degli edifici esistenti; non è consentita la realizzazione di tettoie, salvo quanto eventualmente previsto nelle schede normative; le recinzioni potranno essere localizzate in corrispondenza di elementi di divisione esistenti quali limiti di colture, ciglioni, scarpate, filari di piante e comunque in posizione tale da non alterare il rapporto tra l'edificio e l'ambiente circostante;
  10. - k) negli spazi aperti compresi all'interno delle aree di pertinenza, fermo restando il rispetto delle prescrizioni particolari riportate in ciascuna scheda normativa, sono ammessi interventi di riassetto generale dell'area, pur nel rispetto dei caratteri tipologici e formali e nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale esistente; il disegno degli spazi aperti ed in particolare l'impianto del verde dovranno corrispondere a criteri di massima semplicità, in accordo con le regole tradizionali del paesaggio rurale; saranno pertanto da evitare disegni ispirati ai giardini di tipo ottocentesco e specie estranee al contesto rurale locale;
  11. - l) nelle pavimentazioni di nuova realizzazione dovranno essere impiegati materiali e modalità di posa in opera tradizionali e consoni al contesto; le superfici impermeabilizzate non potranno comunque superare il 50% della superficie coperta dagli edifici;
  12. - m) per resedi ed aree di pertinenza dell'edificato, recinzioni in muratura sono consentite solo se ad integrazione ed in continuità con muri esistenti, oppure se le recinzioni in muratura costituiscano già il tipo prevalente in un dato contesto; in relazione agli ingressi, si deve evitare l'impiego di cancellate e pilastri di sostegno eccedenti per dimensioni e tipologia il loro ruolo e funzione; per tutte le eventuali opere murarie devono essere utilizzati materiali e tecniche tipici locali; non sono consentite recinzioni o partizioni all'interno di un'area di pertinenza in origine unitaria.

Art. 118 Schede normative

Disposizione degli edifici della Scheda Borgacciano

L'aggregato di Borgacciano corrisponde ad un insediamento di crinale nel quale sono comprese parti connotate da differenti caratteri tipologici, diverso valore storico e testimoniale e pregio architettonico, appartenente comunque ad un contesto di rilievo paesistico ed ambientale da tutelare e valorizzare.

Prevalentemente si tratta di edifici e spazi aperti per i quali sono previsti interventi di ristrutturazione edilizia; sono ammessi per le sole residenze esistenti interventi di addizione volumetrica fino ad un massimo del 30% della superficie lorda di pavimento esistente e comunque non superiore a 70 mq.; ove la superficie lorda di pavimento esistente risultasse inferiore a 100 mq. è comunque consentito un ampliamento di 30 mq. Sono inoltre consentiti alcuni puntuali interventi di nuova edificazione, per i quali si rimanda alle prescrizioni dell'Abaco per il tipo residenziale 3 di cui all'art. 174 (nell'area indicata con il tratteggio di colore magenta è ammesso un unico lotto).
Nel caso di interventi di nuova edificazione o di addizione volumetrica il proponente la trasformazione certifica, in accordo con le competenti autorità, la disponibilità della risorsa e l'adeguatezza della rete di approvvigionamento a soddisfare il fabbisogno idrico. In caso di inadeguato dimensionamento della rete di approvvigionamento il proponente dovrà soddisfare tale fabbisogno mediante l'attivazione di specifiche derivazioni idriche e/o opere di captazione delle acque di falda, valutandone altresì l'impatto sul sistema idrogeologico e tenendo conto della necessità di riservare le acque di migliore qualità al consumo umano.

Nei seguenti punti sono evidenziati gli specifici contesti connotati da maggiore interesse e rilievo per i quali si prevedono interventi orientati ad assicurarne la salvaguardia.

Rif. 407

Si tratta di un edificio residenziale, attestato sulla strada di Borgacciano, parzialmente trasformato. Sono interessanti l'accesso, come soluzione al salto di quota, e l'articolazione dei volumi e dei fronti lungo la strada.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59 per l'edificio e la pertinenza.

Rif. 411

È costituito da un doppio blocco, con due edifici che si fronteggiano a brevissima distanza, all'interno dell'aggregato; lo stato di conservazione è medio. La schedatura degli edifici di interesse storico è riferita al primo edificio (411p), un annesso che comprende un essiccatoio.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59.

Rif. 413

È un complesso di quattro edifici, tutti parzialmente trasformati ma che presentano singoli elementi architettonici interessanti.
Il primo edificio (413p) ha subito trasformazioni più cospicue che ne pregiudicano parzialmente il valore testimoniale; allo stesso modo l'annesso 413c risulta piuttosto compromesso. Gli annessi 413a e 413b - fabbricati bassi di uso agricolo - invece mostrano ancora un certo pregio.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 59, per l'edificio 413p e l'annesso 413c; ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59, per gli annessi 413a e 413b e per la pertinenza.

Rif. 415 (Casale)

L'edificio è parzialmente trasformato, in particolare per quanto riguarda l'apparato decorativo, ma di pregio. È provvisto di un giardino, forse di antico impianto, che ne completa l'impianto.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59, per l'edificio e la pertinenza.

Rif. 416 (Podere Borgacciano)

Edificio dall'impianto complesso (416p), di alto valore testimoniale e ancora da recuperare.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59, per l'edificio e la pertinenza.
Nella pertinenza sono presenti terrazzamenti e ciglionamenti, da conservare integralmente o ripristinare nelle parti degradate.

Cuiano è un aggregato dall'impianto compatto, costituito da due edifici residenziali (478p e 478a) intorno ai quali sono disposti alcuni annessi; tra questi un forno (478b) ed una capanna (478c), entrambi con muratura in pietra e ancora sostanzialmente integri, presentano valore testimoniale quale esempio di architettura rurale minore.
Meno significativi gli edifici residenziali, sottoposti ad interventi che ne hanno sostanzialmente snaturato il carattere.

Nell'ambito di pertinenza sono presenti terrazzamenti e ciglionamenti, da conservare integralmente o ripristinare nelle parti degradate.

Interventi ammessi: restauro e risanamento conservativo, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 58, per il forno 478b; ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59, per il fabbricato 478c; ristrutturazione edilizia per gli edifici 478p e 478a, per gli altri annessi presenti nell'ambito e per la pertinenza.

Disposizione degli edifici della Scheda Fonaco

L'aggregato di Fonaco corrisponde ad un insediamento di crinale, nel quale sono comprese parti connotate da differenti caratteri tipologici, diverso valore storico e testimoniale e pregio architettonico, appartenente comunque ad un contesto di rilievo paesistico ed ambientale da tutelare e valorizzare.

Prevalentemente si tratta di edifici e spazi aperti per i quali sono previsti interventi di ristrutturazione edilizia; sono ammessi per le sole residenze esistenti interventi di addizione volumetrica fino ad un massimo del 30% della superficie lorda di pavimento esistente e comunque non superiore a 70 mq.; ove la superficie lorda di pavimento esistente risultasse inferiore a 100 mq. è comunque consentito un ampliamento di 30 mq. Nel caso di interventi di addizione volumetrica il proponente la trasformazione certifica, in accordo con le competenti autorità, la disponibilità della risorsa e l'adeguatezza della rete di approvvigionamento a soddisfare il fabbisogno idrico. In caso di inadeguato dimensionamento della rete di approvvigionamento il proponente dovrà soddisfare tale fabbisogno mediante l'attivazione di specifiche derivazioni idriche e/o opere di captazione delle acque di falda, valutandone altresì l'impatto sul sistema idrogeologico e tenendo conto della necessità di riservare le acque di migliore qualità al consumo umano.

Nei seguenti punti sono evidenziati gli specifici contesti connotati da maggiore interesse e rilievo per i quali si prevedono interventi orientati ad assicurarne la salvaguardia.

Rif. 418, 419 e 424

Si tratta di interessanti edifici di residenza rurale, dotati di volumetrie complesse e strutture massicce. Sono stati già precedentemente recuperati ed hanno perso parte del loro valore testimoniale.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 59.

Rif. 420 (Chiesa di Fonaco)

Esempio di chiesa (420p) e canonica (420a), di alto valore testimoniale.
La chiesa risulta piuttosto rimaneggiata, mentre nella canonica si riscontrano segni di trasformazioni parziali che non ne hanno modificato sostanzialmente la fisionomia.
Per la canonica sembrano necessarie operazioni di consolidamento strutturale.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59.

Rif. 421, 422 e 423

Il complesso è formato da più corpi di fabbrica, alcuni di alto valore testimoniale, visto anche l'uso di materiali e tecniche tradizionali e di decorazioni che impreziosiscono gli elementi costitutivi (ingressi ad arco, scale), altri invece parzialmente alterati da interventi cui sono stati sottoposti.

Interventi ammessi: restauro e risanamento conservativo, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 58, per i corpi di fabbrica 421p e 423p; ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 59, per il corpo di fabbrica 422p.

Disposizione degli edifici della Scheda Padonchia

L'aggregato di Padonchia corrisponde ad un insediamento formatosi secondo il principio insediativo in cresta nel quale sono comprese parti connotate da differenti caratteri tipologici, diverso valore storico e testimoniale e pregio architettonico, appartenente comunque ad un contesto di rilievo paesistico ed ambientale da tutelare e valorizzare.

Prevalentemente si tratta di edifici e spazi aperti per i quali sono previsti interventi di ristrutturazione edilizia; sono ammessi per le sole residenze esistenti interventi di addizione volumetrica fino ad un massimo del 30% della superficie lorda di pavimento esistente e comunque non superiore a 70 mq.; ove la superficie lorda di pavimento esistente risultasse inferiore a 100 mq. è comunque consentito un ampliamento di 30 mq. Sono inoltre consentiti alcuni puntuali interventi di nuova edificazione, per i quali si rimanda alle prescrizioni dell'Abaco per il tipo residenziale 3 di cui all'art. 174 (in ciascuna delle quattro aree indicate con il tratteggio di colore magenta è previsto un unico lotto).
Nei seguenti punti sono evidenziati gli specifici contesti connotati da maggiore interesse e rilievo per i quali si prevedono interventi orientati ad assicurarne la salvaguardia.

Rif. 321

Questo nucleo è costituito da alcuni annessi.
Il primo (321p) - un essiccatoio a sviluppo verticale - è quello più interessante ed il meglio conservato. Il secondo (321a) è una capanna di buona fattura e di alto valore testimoniale, da recuperare prestando particolare cura alla individuazione di una destinazione d'uso compatibile con la struttura. Il terzo (321b) è simile al precedente ma è già stato oggetto di trasformazione. Il quarto (321c) è un essiccatoio di qualità non peculiare, molto alterato.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 59.

Rif. 325-326-327

Si tratta di un edificio frutto dell'aggregazione di più corpi di fabbrica, tra cui quello della Chiesa di San Michele Arcangelo.
La porzione 325p è ad uso abitativo, in mattoni e pietra a vista e di tre piani fuori terra. Anche se le decorazioni appaiono abbastanza trasformate, mantiene una configurazione fedele a quella originale.
La Chiesa (326p), già restaurata, presenta integrazioni dell'apparato murario in pietra. Le coperture sono state sostituite, così come soglie e mostre, oggi in elementi di pietra serena.
Il fabbricato 327p è rimasto con caratteristiche originarie e possiede rilevante valore testimoniale. Si trova in discrete condizioni di conservazione.

Interventi ammessi: restauro e risanamento conservativo, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 58, per l'edificio e la pertinenza.

Rif. 331

Il complesso è formato dall'assemblaggio di diversi volumi, in muratura di pietre a vista e con coperture tradizionali in coppi e tegole, già recuperato e parzialmente trasformato.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59.

Disposizione degli edifici della Scheda Il Palazzo

Il Palazzo corrisponde ad un insediamento sparso, nel quale sono comprese parti connotate da differenti caratteri tipologici, diverso valore storico e testimoniale e pregio architettonico, appartenente comunque ad un contesto di rilievo paesistico ed ambientale da tutelare e valorizzare.

Prevalentemente si tratta di edifici e spazi aperti per i quali sono previsti interventi di ristrutturazione edilizia; sono ammessi per le sole residenze esistenti interventi di addizione volumetrica fino ad un massimo del 30% della superficie lorda di pavimento esistente e comunque non superiore a 70 mq.; ove la superficie lorda di pavimento esistente risultasse inferiore a 100 mq. è comunque consentito un ampliamento di 30 mq. Nei seguenti punti sono evidenziati gli specifici contesti connotati da maggiore interesse e rilievo per i quali si prevedono interventi orientati ad assicurarne la salvaguardia.

Rif. 438

Appartiene al nucleo un edificio principale (438p) di dimensioni significative, formato da più volumi, in stato di abbandono ma con alto valore testimoniale. L'annesso (438a) ha invece perso parte del suo valore; presenta infatti aggiunte e superfetazioni.
Il sito è molto interessante perché, su un poggio, domina i campi tutto attorno.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59, per l'edificio 438p; ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 59, per l'annesso 438a.

Disposizione degli edifici della Scheda Petretolo

Petretolo corrisponde ad un aggregato sparso, nel quale sono comprese parti connotate da differenti caratteri tipologici, diverso valore storico e testimoniale e pregio architettonico, appartenente comunque ad un contesto di rilievo paesistico ed ambientale da tutelare e valorizzare.

Prevalentemente si tratta di edifici e spazi aperti per i quali sono previsti interventi di ristrutturazione edilizia; sono ammessi per le sole residenze esistenti interventi di addizione volumetrica fino ad un massimo del 30% della superficie lorda di pavimento esistente e comunque non superiore a 70 mq.; ove la superficie lorda di pavimento esistente risultasse inferiore a 100 mq. è comunque consentito un ampliamento di 30 mq. Nei seguenti punti sono evidenziati gli specifici contesti connotati da maggiore interesse e rilievo per i quali si prevedono interventi orientati ad assicurarne la salvaguardia.

Rif. 434

Il nucleo comprende tre edifici di pregio e di alto valore testimoniale: una chiesa con canonica e un piccolo annesso. Il complesso è già stato del tutto recuperato, senza che le trasformazioni effettuate ne abbiano alterato e compromesso i valori storici e artistici.
Interventi ammessi: restauro e risanamento conservativo, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 58, per gli edifici e la pertinenza.

Rif. 435

Si tratta di un piccolo insediamento residenziale, composto di corpi di fabbrica ravvicinati di dimensione ridotta. Non è dotato di particolare pregio architettonico, ma presenta comunque un riconoscibile valore testimoniale.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59.

Rif. 436

È una cascina di medie dimensioni, di buona fattura e dotata di elementi di pregio, sia per quanto riguarda i materiali sia per gli elementi costitutivi (ad esempio le aperture). Versa però in cattivo stato di conservazione, in particolare sembra affetto da instabilità strutturale.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59.

Disposizione degli edifici della Scheda Pianezze

L'aggregato di Pianezze è costituito da insediamenti isolati non contigui, ma dislocati lungo lo stesso percorso viario e comprende parti caratterizzate da differenti caratteri tipologici, diverso valore storico e testimoniale e pregio architettonico, in un contesto di rilievo paesistico ed ambientale da tutelare e valorizzare.

Prevalentemente si tratta di edifici e spazi aperti per i quali sono previsti interventi di ristrutturazione edilizia; sono ammessi per le sole residenze esistenti interventi di addizione volumetrica fino ad un massimo del 30% della superficie lorda di pavimento esistente e comunque non superiore a 70 mq.; ove la superficie lorda di pavimento esistente risultasse inferiore a 100 mq. è comunque consentito un ampliamento di 30 mq. Nei seguenti punti sono evidenziati gli specifici contesti connotati da maggiore interesse e rilievo per i quali si prevedono interventi orientati ad assicurarne la salvaguardia.

Rif. 473

Il nucleo è costituito da un edificio residenziale (473p) intorno al quale sono disposti alcuni annessi: una capanna (473b), un fienile (473a) ed un terzo fabbricato (473c), in posizione leggermente distaccata dal resto del nucleo, dove sono in corso lavori di recupero. L'edificio principale 473p, di consistente volumetria, è composto dall'aggregazione lineare di più corpi di fabbrica che, visto il dislivello del terreno, degradano leggermente verso valle creando un continuo sfalsamento delle falde del tetto.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 59, per l'edificio 473p; ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59, per i fabbricati 473a, 473b e 473c.

Rif. 476

L'edificio è formato dall'aggregazione di due corpi di fabbrica, uno a destinazione residenziale, mentre l'altro ospita la chiesa.
La parte residenziale è costituita da un volume compatto articolato su tre piani, con scala esterna e tetto a padiglione; su uno dei lati si innesta il corpo di fabbrica più basso della chiesa, sulla cui copertura, a capanna, risalta un campanile a vela.
La linearità dell'impianto e la presenza di alcuni elementi pregevoli - il campanile, le cornici alle aperture - attribuiscono al fabbricato un valore testimoniale e architettonico che vale la pena preservare.

Interventi ammessi: restauro e risanamento conservativo, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 58, per l'edificio e la pertinenza.

Rif. 477

Si tratta di un edificio isolato situato lungo strada, a volumetria compatta e in muratura di pietra faccia vista, con impaginato regolare delle aperture, incorniciate da profili in pietra.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59.

Disposizione degli edifici della Scheda Ripoli

Ripoli corrisponde ad un insediamento sparso nel quale sono comprese parti connotate da differenti caratteri tipologici, diverso valore storico e testimoniale e pregio architettonico, appartenente comunque ad un contesto di rilievo paesistico ed ambientale da tutelare e valorizzare, nel quale è inserita anche la Villa (descritta nella scheda 447).

Prevalentemente si tratta di edifici e spazi aperti per i quali sono previsti interventi di ristrutturazione edilizia; sono ammessi per le sole residenze esistenti interventi di addizione volumetrica fino ad un massimo del 30% della superficie lorda di pavimento esistente e comunque non superiore a 70 mq.; ove la superficie lorda di pavimento esistente risultasse inferiore a 100 mq. è comunque consentito un ampliamento di 30 mq. Nei seguenti punti sono evidenziati gli specifici contesti connotati da maggiore interesse e rilievo per i quali si prevedono interventi orientati ad assicurarne la salvaguardia.

Rif. 448

Edificio composto da due corpi di fabbrica: il principale ha volumetria compatta, due piani a monte e tre a valle e copertura a padiglione; l'altro, addossato al lato a monte del precedente, ha invece due piani fuori terra e copertura piana. L'edificio è caratterizzato da un impaginato regolare delle aperture, contornate da profili in pietra. Il fabbricato ha subito interventi che ne hanno in parte alterato i caratteri originari.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59.

Rif. 449

Si tratta di un esempio di chiesa (449p) e canonica (449a); la canonica è grande, composta di vari corpi giustapposti inglobando diversi annessi.
Ha subito trasformazioni dell'apparato decorativo ma ha conservato pressoché intatte le caratteristiche fondamentali dell'impianto e degli elementi costitutivi.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59, per l'edificio e la pertinenza.

Rif. 455

Il nucleo è disposto lungo la strada, con una serie di fabbricati a formare un unico blocco.
L'edificio principale, ad uso residenziale, è quello nelle peggiori condizioni di conservazione. I materiali sono abbastanza degradati ma le strutture sembrano mantenere stabilità. Particolarmente interessante risulta la chiusura verticale del fienile.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59, per l'edificio e la pertinenza.

Rif. 456

Il complesso corrisponde a quattro corpi di fabbrica addossati.
Si presenta nelle condizioni originarie ed in medio stato di conservazione.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59.

Disposizione degli edifici della Scheda Scandolaia

Scandolaia corrisponde ad un insediamento sparso nel quale sono comprese parti connotate da differenti caratteri tipologici, diverso valore storico e testimoniale e pregio architettonico, appartenente comunque ad un contesto di rilievo paesistico ed ambientale da tutelare e valorizzare; sono presenti inoltre terrazzamenti e ciglionamenti, da conservare integralmente o ripristinare nelle parti degradate.

Prevalentemente si tratta di edifici e spazi aperti per i quali sono previsti interventi di ristrutturazione edilizia; sono ammessi per le sole residenze esistenti interventi di addizione volumetrica fino ad un massimo del 30% della superficie lorda di pavimento esistente e comunque non superiore a 70 mq.; ove la superficie lorda di pavimento esistente risultasse inferiore a 100 mq. è comunque consentito un ampliamento di 30 mq. Nel caso di interventi di addizione volumetrica il proponente la trasformazione certifica, in accordo con le competenti autorità, la disponibilità della risorsa e l'adeguatezza della rete di approvvigionamento a soddisfare il fabbisogno idrico. In caso di inadeguato dimensionamento della rete di approvvigionamento il proponente dovrà soddisfare tale fabbisogno mediante l'attivazione di specifiche derivazioni idriche e/o opere di captazione delle acque di falda, valutandone altresì l'impatto sul sistema idrogeologico e tenendo conto della necessità di riservare le acque di migliore qualità al consumo umano.

Nei seguenti punti sono evidenziati gli specifici contesti connotati da maggiore interesse e rilievo per i quali si prevedono interventi orientati ad assicurarne la salvaguardia.

Rif. 355

Edificio di origine storica (355p) e annesso (355a), trasformato in residenza, che si attestano lungo la via di Scandolaia; pur avendo perso parte del loro valore testimoniale, la loro presenza caratterizza ancora l'aggregato.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 59.

Rif. 358

Il complesso è formato da due edifici, di cui solo l'annesso (358a) è ancora da recuperare. Tale edificio è parzialmente crollato, ma presenta un impianto interessante, con un'ampia parte porticata.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59, per l'annesso 358a, nel quale è consentita la ricostruzione della porzione crollata nonché un ampliamento limitato - non superiore al 30% della Slp esistente e comunque non superiore a 50 mq. di Slp - purché ciò non ne comprometta le caratteristiche fondamentali, nel rispetto delle tecniche costruttive, dei materiali e delle finiture tradizionali ed a condizione che il progetto sia definito anche in stretta relazione alle caratteristiche dell'edificio principale, nel rispetto di materiali, tecniche e finiture coerenti a tale contesto; ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 59, per l'edificio principale (358p).

Capo III Altri elementi

Art. 119 Viabilità storica e strade di interesse paesistico eccezionale e rilevante

1. I tracciati ancora coerenti con quelli presenti al catasto Lorenese devono essere conservati e mantenuti in considerazione del loro valore storico e paesaggistico.

2. Lungo le strade di interesse paesistico eccezionale e rilevante gli interventi riguardanti i manufatti relazionati alla strada dovranno essere attuati sulla base di un progetto unitario esteso all'intero tratto individuato finalizzato alla tutela dei valori paesistici ed alla riqualificazione di eventuali elementi e situazioni dissonanti.

Art. 120 Aree terrazzate e ciglionamenti

1. I terrazzamenti ed i ciglionamenti agrari dovranno essere conservati e tutelati, mantenendoli nella loro piena efficienza mediante opportune opere di manutenzione consistenti nel ripristino delle parti lesionate e nel mantenimento in efficienza delle opere di drenaggio delle acque superficiali.

2. In caso di crolli totali essi potranno essere ricostruiti anche con soluzioni diverse che comunque siano ambientalmente compatibili rispetto alle tecniche costruttive ed i materiali impiegati siano funzionali alla difesa del suolo ed alla regimazione delle acque.

3. Nelle aree individuate come aree terrazzate e ciglionamenti sono vietati gli interventi di nuova edificazione.

Art. 121 Elementi della tessitura agraria

1. Le sistemazioni idraulico-agrarie, la viabilità campestre e la vegetazione non colturale dovranno essere tutelate; si dovranno in particolare evitare rimodellamenti del suolo che possano ridurre la capacità di invaso della rete scolante e l'eliminazione delle piantate lungo la viabilità campestre e al bordo dei campi.

2. Dovranno essere evitati gli accorpamenti e dovrà esser favorita la creazione o la reintroduzione di solcature tra i campi, ed il potenziamento o la reintroduzione di elementi di rinaturazione quali filari arborei e di siepi lineari.

titolo xii elementi di valore storico artistico in ambito urbano
Capo I Centro antico

Art. 122 Criteri specifici di intervento

1. Sugli edifici del centro antico di Monterchi ricadenti all'interno delle aree indicate nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione" come Centro Antico, oltre alle disposizioni generali di cui al precedente art. 53 ed alle prescrizioni riferite a ciascun tipo d'intervento prescritto, anche le indicazioni riportate ai commi successivi.

2. Intonaci esterni:

3. Vani di porte e finestre e nicchie:

4. Infissi:

5. Coperture:

6. Inferriate e recinzioni:

7. Terrazze e giardini pensili:

8. La definizione dettagliata dei precedenti elementi potrà essere oggetto di uno specifico Piano del Colore per il centro antico, strumento utile ad integrare e potenziare il profilo del Borgo come elemento identitario del territorio comunale. Il progetto, oltre a quanto sopra precisato, dovrà tenere conto delle indicazioni contenute nel successivo articolo nel quale sono evidenziati in particolare alcuni contesti omogenei di rilievo.

9. Non è consentita la realizzazione di annessi a servizio della residenza come definiti all'art. 13 nei punti da l. a n.

Art. 123 Prescrizioni specifiche riferite a singole unità edilizie o a più edifici omogenei

La Rocca (schede di rilievo n. 001, 002, 003, 011) e gli edifici prospicienti piazza Umberto I (schede di rilievo n. 004-009)

Tutti gli edifici di questo gruppo sono stati ricostruiti a seguito del terremoto e presentano gradi diversi di trasformazione. La parte della Rocca risulta maggiormente trasformata e gli edifici che la compongono rappresentano ricostruzioni dei fabbricati originari (falsi storici), mentre la cortina di edifici della piazza conserva ancora gran parte del proprio valore storico-testimoniale. Quest'area riveste particolare importanza per il fatto di costituire il "nocciolo" di Monterchi, il nucleo identitario del centro antico, il cui carattere di riconoscibilità deve essere conservato. Qualunque intervento qui operato dovrà mirare a conferire unitarietà all'intorno e dovrà essere in grado di sottolineare il carattere rappresentativo di questo spazio, mettendo in luce i valori storici presenti.

Interventi ammessi: restauro e risanamento conservativo per gli edifici della Rocca, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 58; restauro e risanamento conservativo per gli edifici prospicienti la piazza, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 58; ristrutturazione edilizia nel caso dell'edificio individuato con il numero 008, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59.

Municipio (scheda di rilievo n. 010)

Il palazzo sede del Municipio rappresenta un interessante esempio di architettura moderna inserito nel tessuto storico del Borgo. Ad oggi, la sua configurazione originale è parzialmente compromessa dalla tamponatura del loggiato al primo piano, intervento che modifica in maniera sensibile il rapporto tra pieni e vuoti del volume e ne trasforma la fisionomia. In un'ottica di restauro filologico degli spazi del centro è quindi opportuno ripristinare la configurazione del progetto originale dell'architetto Giovanni Michelucci.

Interventi ammessi: restauro e risanamento conservativo, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 58.

Edifici di via Roma (schede di rilievo n. 080-084)

Questo gruppo corrisponde al fronte strada affacciato sulla parte alta di via Roma. È in questo caso necessario predisporre un intervento unitario volto a ripristinare gli intonaci e i colori tradizionali. Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59.

Capo II Edifici di valore storico artistico in ambito urbano

Art. 124 Disposizioni generali

1. Nelle tavole "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sono individuati (con sigla n°) i perimetri delle aree di pertinenza degli edifici di valore storico artistico; gli interventi per essi consentiti sono indicati attraverso le schede normative riportate al successivo art. 126.

Art. 125 Modalità d'intervento

1. Nelle aree di pertinenza degli edifici di valore storico artistico gli interventi si attuano attraverso intervento edilizio diretto oppure attraverso piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata.

2. Per gli interventi sugli spazi aperti diversi da quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria è richiesta la redazione di un progetto dettagliato, almeno in scala 1:500, relativo all'intera area di pertinenza, basato su di un rilievo topografico che riporti tutti gli elementi vegetali e artificiali che la costituiscono, con l'indicazione e la puntuale descrizione grafico testuale di tutti gli interventi previsti.

3. Negli interventi sugli edifici o sugli spazi aperti compresi all'interno delle aree di pertinenza di cui al precedente comma 1 si dovranno rispettare, oltre alle indicazioni specifiche riportate nelle singole schede normative e salvo quanto eventualmente stabilito dalla disciplina di sistemi, sottosistemi ed ambiti di appartenenza, anche le seguenti prescrizioni:

  1. - a) è consentita la realizzazione o ampliamento di un livello interrato, con solo accesso interno e nella misura massima del 30% della originaria superficie coperta dell'edificio;
  2. - b) è vietata la realizzazione di autorimesse interrate o seminterrate, salvo quanto eventualmente previsto dalle schede normative e gli spazi per la sosta degli autoveicoli dovranno essere del tipo a raso;
  3. - c) nel caso in cui sia consentito realizzare nuove aperture o modificare quelle esistenti, queste dovranno avere forme e dimensioni analoghe a quelle degli edifici preesistenti e proporzioni conformi a quelle dell'edilizia circostante (di norma rettangolari con asse maggiore verticale); non dovrà essere alterato sostanzialmente l'impaginato presente (sia esso regolare o irregolare) e dovrà essere garantito il mantenimento di adeguati maschi murari; le nuove aperture non dovranno comunque interessare parti staticamente rilevanti delle murature (cantonali, incroci a T, ecc.);
  4. - d) gli aggetti dei tetti non potranno essere modificati alterando la sporgenza preesistente; i manti di copertura dovranno essere realizzati con elementi in laterizio;
  5. - e) di norma non sono ammessi, in quanto considerati incongrui, i seguenti materiali o elementi:
    • - architravi in cemento nelle aperture;
    • - intonaco di cemento;
    • - canne fumarie in cemento o altro materiale con finitura analoga;
    • - gradini in cemento o rivestiti in marmo nelle scale esterne;
    • - infissi in alluminio anodizzato ed in plastica o altro materiale con finitura analoga;
    • - persiane in legno naturale o in alluminio anodizzato e verniciato o altro materiale con finitura analoga;
    • - avvolgibili e rotolanti;
  6. - f) in caso di interventi di recupero (cioè esclusi quelli che prevedano la demolizione e ricostruzione dei fabbricati) non è ammessa l'eliminazione della finitura ad intonaco negli edifici dove è presente, anche se in tracce; inoltre i materiali e gli elementi in contrasto elencati alla precedente lettera e), se presenti, dovranno essere rimossi e sostituiti;
  7. - h) è ammessa la realizzazione di pergolati privi di copertura impermeabile entro i limiti del 15% della superficie coperta degli edifici esistenti; non è consentita la realizzazione di tettoie, salvo quanto eventualmente previsto nelle schede normative;
  8. - i) nelle pavimentazioni di nuova realizzazione dovranno essere impiegati materiali e modalità di posa in opera tradizionali e consoni al contesto;
  9. - j) per resedi ed aree di pertinenza dell'edificato, recinzioni in muratura sono consentite solo se ad integrazione ed in continuità con muri esistenti, oppure se le recinzioni in muratura costituiscano già il tipo prevalente in un dato contesto; in relazione agli ingressi, si deve evitare l'impiego di cancellate e pilastri di sostegno eccedenti per dimensioni e tipologia il loro ruolo e funzione; per tutte le eventuali opere murarie devono essere utilizzati materiali e tecniche tipici locali; non sono consentite recinzioni o partizioni all'interno di un'area di pertinenza in origine unitaria.

Art. 126 Schede normative

Disposizione degli edifici della Scheda 55

Costituisce uno dei complessi di più antica formazione più rilevanti di Monterchi ed è uno dei meglio conservati. Allo stato attuale comprende edifici antichi, spazi aperti ed il giardino di matrice storica ed alcuni volumi più recenti, piuttosto dissonanti rispetto alla parte originaria.
Il nucleo necessita di un intervento complessivo di manutenzione e di un progetto di recupero capace di ricucire e rendere solidali le diverse parti. A questo scopo molto importante sarà il trattamento degli spazi aperti che, pur fedeli alla conformazione originaria, dovranno mettere in relazione manufatti risalenti ad epoche differenti.

Interventi ammessi: restauro e risanamento conservativo, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 58, per l'edificio principale (055p) e per la pertinenza.

Disposizione degli edifici della Scheda 116

Si tratta di un interessante nucleo rurale di tre edifici organizzati attorno ad uno spazio aperto centrale dell'aia.
L'edificio principale - la cascina - è collegato da una tettoia ad uno degli annessi (116a), presenta un lungo fronte con partitura abbastanza regolare affacciato sull'aia e si trova in buono stato di conservazione.
Il primo annesso (116a) - un fienile - risulta complessivamente poco trasformato e, per quanto sprovvisto di particolare pregio, appare integro.
Il secondo annesso (116b), un po' più distante, si trova in condizioni peggiori: è un essiccatoio a pianta quadrata e sviluppo verticale, con una parte nascosta alla strada in parte crollata.
Completa il nucleo un piccolo edificio in parte crollato che un tempo era il porcile.
Gli interventi dovranno porre particolare attenzione alla configurazione complessiva dell'impianto, valorizzando in maniera particolare le pertinenze sia come spazi aperti che come elementi di relazione tra gli edifici.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 59, per l'annesso 116a; ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59, per l'edificio 116p, l'annesso 116b e la pertinenza.

Disposizione degli edifici della Scheda 163

È un interessante e caratteristico essiccatoio, dotato di elementi tipologici e costruttivi particolari, come la navata unica ed i contrafforti; occupa una posizione rialzata che lo rende ben visibile dalla strada principale. Sul fianco sono state aggiunte alcune tettoie.
L'essiccatoio è oggi inutilizzato. Si trova comunque in discrete condizioni di manutenzione.
L'intervento di recupero dovrà valorizzare gli elementi caratterizzanti l'immobile.

La villa è composta da tre corpi di fabbrica addossati lungo il fronte più esteso. La facciata ha una partitura piuttosto irregolare, con il fronte principale di due piani, dietro il quale spunta il fronte del secondo corpo di fabbrica, di tre piani. La struttura è in muratura di pietrame, con facciata intonacata, portale e mostre delle finestre in pietra, con soluzioni angolari in blocchi parallelepipedi alternati. Sulla facciata, il balcone è retto da due colonne di mattoni. Il fianco del palazzo, particolarmente interessante, presenta la partitura orizzontale della gronda in laterizio.
Nel complesso, i principali elementi costitutivi risultano ben conservati, come le coperture con manto in coppi e tegole e gronda in laterizio e le murature intonacate con inserti decorativi in pietra.
Gli annessi, destinati a residenza rurale ed attività di supporto all'agricoltura, si trovano in medio o addirittura cattivo stato di conservazione.

Interventi ammessi: restauro e risanamento conservativo, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 58, per la villa (174p) e la pertinenza, impiegando materiali e tecniche costruttive originali; ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59, per gli annessi (174a e 174b).

Disposizione degli edifici della Scheda 176

La villa è costituita da un corpo di fabbrica di tre piani, in muratura intonacata. Ha un'interessante facciata a partitura irregolare provvista di portale e mostre delle finestre in pietra, con soluzioni angolari in blocchi parallelepipedi alternati e balconi in ferro. Il muro di cinta della proprietà è in elementi laterizi e si appoggia alla facciata principale; sul fianco dell'edificio la muratura è irrigidita dalla presenza di contrafforti. I principali elementi costitutivi, come le coperture con manto in coppi e tegole con correnti in legno e le murature parzialmente intonacate ed impreziosite dagli inserti decorativi in pietra, sono stati conservati.
Completa l'impianto un grande parco con viale centrale e pineta, sistemato secondo un disegno originale.
I fabbricati 176a, 177p e 178p sono annessi privi di elementi distintivi di particolare pregio e sottoposti ad interventi che ne hanno in parte alterato i caratteri originari. L'annesso (176a) è oggi destinato ad attività ricettive.

Interventi ammessi: restauro e risanamento conservativo, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 58, per la villa (176p), impiegando materiali e tecniche costruttive originali; restauro e risanamento conservativo, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 58, per il parco (rappresentato nello schema a destra dall'area a sud); ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 59, per i fabbricati 176a, 177p e 178p e per la pertinenza.
In considerazione della presenza dell'attività ricettiva, potranno essere previste attività commerciali per la ristorazione -Tc1- anche in percentuale superiore rispetto a quanto consentito nel sottosistema R2.

Disposizione degli edifici della Scheda 198

La pertinenza, posta a sud del fosso Centina in località il Colle, comprende sia la villa (198) che gli edifici adiacenti (199 e 207), che formano un impianto complessivamente unitario e riconoscibile.
Villa Vagnoni è costituita da vari corpi di fabbrica addossati, che compongono un unico complesso: la villa vera e propria e gli annessi ad uso agricolo. L'edificio principale corrisponde ad un vasto fabbricato di tre piani, costruito in muratura di pietrame intonacato; è provvisto di portale e mostre delle finestre in pietra e presenta soluzioni angolari in blocchi parallelepipedi alternati; l'edificio si trova in ottime condizioni di conservazione, avendo beneficiato in epoca recente di opere di manutenzione. Completano il complesso di stretta pertinenza della villa due piccoli fabbricati indipendenti, di un piano fuori terra, adibiti a rimesse, che appaiono notevolmente rimaneggiati.
Gli altri edifici del Colle si presentano generalmente trasformati, essendo stati più volte rimaneggiati.

Interventi ammessi: restauro e risanamento conservativo, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 58, per la villa (198p), utilizzando i materiali - come la muratura in pietra intonacata e la copertura in coppi e tegole - e le tecniche costruttive originali; ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 59, per gli edifici 201p, 204p e per gli annessi 198a, 198b e 204a; ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59, per gli edifici 199p e 207p e per la pertinenza; ristrutturazione edilizia per gli edifici 202p, 203p, 205p e 206p.
Per l'edificio 200p sono previsti interventi di ristrutturazione e di sostituzione edilizia, tesi a rendere l'edificio più coerente con il contesto, da un punto di vista dell'articolazione volumetrica, degli elementi complementari esterni e di finitura, dei materiali e delle soluzioni architettoniche; la Superficie lorda di pavimento eventualmente ricostruita potrà essere equivalente a quella preesistente.
Particolare attenzione dovrà essere riservata, nella sistemazione degli spazi aperti, alla tutela dei terrazzamenti.

Disposizione degli edifici della Scheda 208

Il nucleo è composto da un edificio principale e da tre annessi, che godono di ottima posizione panoramica.
Particolare attenzione dovrà essere posta nel recupero e valorizzazione dei caratteri costruttivi storici e tradizionali.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59, per gli edifici 208p e 208b; ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 59, per gli edifici 208 a e 208c e per la pertinenza.

Disposizione degli edifici della Scheda 225

Si tratta di una grande villa a quattro piani (tre e mansarda) a blocco parallelepipedo intonacato, con cornici marcapiano e spigoli in pietra a ordine gigante, portali e mostre delle finestre sagomate in pietra; da notare, in particolare, il balcone con ringhiera in ferro decorata, appoggiato sul portale della facciata principale sulla strada. Il giardino davanti alla villa la distanzia dalla strada principale, che rappresenta però evidentemente un elemento negativo per il nucleo.
Lo stato di conservazione della villa è buono, in particolare la facciata è stata oggetto di recente opera di recupero. Sul retro invece sono stati realizzati interventi evidenti di ristrutturazione meno rispettosi della configurazione originale, con l'aggiunta di un corpo addossato il cui ultimo piano è occupato da un loggiato chiuso.

Interventi ammessi: restauro e risanamento conservativo, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 58, impiegando materiali e tecniche costruttive coerenti a quelli originali e conservando la muratura in pietra intonacata e le decorazioni in pietra e ferro battuto.

Disposizione degli edifici della Scheda 237

Si tratta di un gruppo di edifici composto da una villa posta a bordo strada, in muratura intonacata ed elementi angolari in pietra a vista, di tre livelli fuori terra, e da un annesso formato da due blocchi di grandi dimensioni, sul retro della villa.
Mentre quest'ultima è in buone condizioni, l'annesso si trova in evidente stato di abbandono: in particolare, mentre il tetto è stato in parte recuperato, le strutture murarie sembrano fortemente deteriorate.
L'intervento di recupero dovrà essere messo a punto come progetto unitario dell'intero complesso come insieme armonico.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59.

Disposizione degli edifici della Scheda 238

Il nucleo è formato da ampi edifici rurali che si giovano di una posizione arretrata e nascosta, all'interno del tessuto edilizio.
Sono tutti in muratura di pietrame a vista ma le coperture sono state rifatte con materiali non tradizionali (marsigliesi). Interessanti l'impianto, l'organizzazione volumetrica degli edifici, il disegno delle strutture - con arcate di scarico tra i volumi - e delle aperture. Complessivamente, il gruppo si trova in buone condizioni di conservazione.
Il recupero dovrà mettere in risalto gli elementi costruttivi tradizionali e curare in particolare la relazione tra gli edifici attraverso una attenta configurazione degli spazi aperti.

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 59.

titolo xiii il sistema della residenza

Art. 127 Disposizioni generali

1. Fanno parte del sistema della residenza i luoghi dell'abitare comprendendo con tale termine gli edifici, gli spazi scoperti, la viabilità al servizio della residenza.

2. Il sistema della residenza é caratterizzato dai seguenti usi principali:

3. Il sistema della residenza risulta suddiviso in quattro sottosistemi:

  1. - R1: insediamenti di matrice storica
  2. - R2: insediamenti di matrice storica delle ville e degli aggregati
  3. - R3: insediamenti dello sviluppo recente ordinato
  4. - R4: insediamenti dello sviluppo recente in linea.

Art. 128 Sottosistema R1: insediamenti di matrice storica

1. Corrisponde al borgo antico di Monterchi ma comprende anche la prima parte de la Reglia fino al Convento e la parte di Mercatale che si sviluppa lungo il Cerfone in prossimità del ponte, contesti connotati da manufatti architettonici di minore pregio e tessuti di matrice storica che hanno subito maggiori alterazioni.
L'espansione seicentesca de la Reglia ha un impianto di matrice storica ma il tessuto ha subito delle trasformazioni tali da comprometterne spesso il valore testimoniale ed è oggi costituito da edilizia più recente, la maggior parte risalente al Catasto d'impianto, con la villetta isolata su lotto come tipologia prevalente.
La parte storica di Mercatale corrisponde alla cortina edificata prospiciente la piazza; presenta caratteri di omogeneità dati dall'epoca di impianto e dallo stato di conservazione dei fabbricati.

2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

3. Sono inoltre consentite le seguenti destinazioni d'uso per una percentuale complessivamente non superiore al 30% della Slp:

4. Attività turistico ricettive nel caso di strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità (con l'esclusione di campeggi, villaggi turistici, aree di sosta, parchi di vacanza) sono ammesse negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

5. Salvo ove eventualmente diversamente indicato, non sono ammesse attività industriali ed artigianali.

6. Queste aree sono da assoggettare ad interventi di conservazione, orientati principalmente al mantenimento del principio insediativo e delle tipologie: sono pertanto previsti interventi di restauro e risanamento conservativo, con le precisazioni e prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 58, con esclusione delle aree dove nelle tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad un diverso tipo di intervento.

7. Per le aree del capoluogo appartenenti al Centro Antico, come individuato nelle tavole "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione", valgono inoltre le prescrizioni del Titolo XII Capo I delle presenti norme.

8. La realizzazione di annessi a servizio della residenza all'interno delle singole aree di pertinenza è consentita nei limiti dei manufatti definiti all'art. 10 ai punti da l. a n. ad esclusione delle aree appartenenti al Centro Antico e fermo restando quanto eventualmente stabilito in riferimento agli specifici interventi ammessi.

9. Salvo ove diversamente indicato, dovranno essere conservate, mantenute ed eventualmente rinnovate o ripristinate le sistemazioni degli spazi aperti costituite da pavimentazioni in pietra di strade, vicoli, piazze e slarghi, tenendo conto in particolare anche di quanto stabilito al Capo II del Titolo XXII - Interventi necessari all'abbattimento delle barriere architettoniche in ambito urbano; relativamente al Centro Antico si prevede inoltre la salvaguardia di modi d'uso adeguati ai tipi di spazi evitandone, se possibile, un utilizzo indifferenziato per l'accessibilità carrabile riservando invece più spazio all'utenza pedonale.

10. Le cisterne presenti e le condotte di collegamento poste al di sotto della Rocca e di piazza Umberto I dovranno essere monitorate per verificarne lo stato di conservazione strutturale, così come dovrà essere adeguatamente tenuto sotto controllo lo stato di tenuta della rete fognaria nel rilievo del Centro Antico al fine di evitare le percolazioni dei fluidi con conseguenti processi di dissesto.

Art. 129 Sottosistema R2: insediamenti di matrice storica delle ville e degli aggregati

1. Comprende gli insediamenti e gli aggregati sviluppatisi attorno alle principali ville "di non comune bellezza", cioè Villa Vagnoni (loc. il Colle), Villa Guadagni (loc. le Ville) e Villa il Giardino (Pocaia).

2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

3. Sono inoltre consentite le seguenti destinazioni d'uso, per una percentuale complessivamente non superiore al 15% della Slp, da localizzare preferibilmente al piano terra:

4. Attività turistico ricettive nel caso di strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità (limitatamente ad alberghi e residenze turistico alberghiere) sono ammesse negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

5. Salvo ove eventualmente diversamente indicato, non sono ammesse attività industriali ed artigianali.

6. Queste aree sono da assoggettare ad interventi di riqualificazione, orientati principalmente al mantenimento del principio insediativo: sono pertanto previsti interventi di ristrutturazione edilizia, con esclusione delle aree dove nelle tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad un diverso tipo di intervento. Sono inoltre consentiti interventi di completamento in alcuni insediamenti di crinale a consolidamento dei principali aggregati esistenti, secondo quanto stabilito nelle schede normative del Capo II del Titolo XI delle presenti norme.

7. La realizzazione di annessi a servizio della residenza all'interno delle singole aree di pertinenza è consentita nei limiti dei manufatti definiti all'art. 10 ai punti da l. a n., fermo restando quanto eventualmente stabilito in riferimento agli specifici interventi ammessi.

8. Dovranno essere conservate, mantenute ed eventualmente rinnovate le sistemazioni degli spazi aperti costituite da pavimentazioni in pietra di strade, vicoli, piazze e slarghi.

9. Il sottosistema R2 si articola nei seguenti ambiti:

  1. - R2.1 area delle ville di Pocaia
  2. - R2.2 aggregati di crinale ed aggregati sparsi.

Art. 130 Ambito R2.1: Area delle ville di Pocaia

1. Include tutta l'area compresa tra la S.C. di Pocaia, a sud, e la sommità del centro abitato, a nord. È un ambito ampio, a bassa densità, che ha origine dalla saturazione ad uso residenziale delle pertinenze delle ville di via Mucciarelli.

2. Oltre a quanto stabilito al comma 6 dell'art. 129, sono ammessi anche interventi di sostituzione edilizia: la Superficie lorda di pavimento ricostruita potrà essere equivalente a quella preesistente; dovranno essere rispettati gli allineamenti individuati nelle tavole "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione".

Art. 131 Ambito R2.2: aggregati di crinale ed aggregati sparsi

1. Comprende gli aggregati caratterizzati dal principio insediativo "in cresta", cioè Padonchia, Fonaco e Borgacciano, e quelli di Petretolo, il Palazzo, Ripoli, Pianezze, Cuiano e Scandolaia.

2. In questo ambito, oltre a quanto prescritto all'art. 129 sono consentite le seguenti destinazioni d'uso: - attività turistico ricettive, limitatamente a strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva (case per ferie, ostelli, rifugi) (Tr4).

3. Relativamente alle strade, sono previsti interventi di sistemazione dei tracciati stradali, atti a regolarizzarne la sezione e ad assicurare la presenza di marciapiedi almeno su un lato.

Art. 132 Sottosistema R3: insediamenti dello sviluppo recente ordinato

1. Comprende l'aggregato di Mercatale - esclusa la parte di più antico impianto in prossimità del ponte di collegamento con il centro antico di Monterchi -, l'area più esterna de la Reglia - a partire dal convento - e l'insediamento che si sviluppa lungo la Pantaneto-Lippiano, da Mercatale in direzione Nord-Ovest.

2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

3. Sono inoltre consentite le seguenti destinazioni d'uso:

4. Salvo ove eventualmente diversamente indicato, non sono ammesse attività industriali ed artigianali.

5. Queste aree sono da assoggettare ad interventi di riqualificazione, orientati principalmente al mantenimento del principio insediativo: sono pertanto previsti interventi di ristrutturazione edilizia, con esclusione delle aree dove nelle tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad un diverso tipo di intervento. Sono inoltre consentiti interventi di completamento secondo quanto indicato e riportato nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento e di attuazione" e di trasformazione, in conformità alle prescrizioni ed agli indirizzi dei Titoli IX, XIII, XIV, XV, XVI delle presenti norme.

6. La realizzazione di annessi a servizio della residenza all'interno delle singole aree di pertinenza è consentita nei limiti dei manufatti definiti all'art. 10 ai punti da l. a n., fermo restando quanto eventualmente stabilito in riferimento agli specifici interventi ammessi.

7. Il sottosistema R3 si articola nei seguenti ambiti:

  1. - R3.1: tessuti recenti di Mercatale - densità molto bassa
  2. - R3.2: tessuti recenti di Mercatale - densità bassa e fascia collinare.

Art. 133 Ambito R3.1: tessuti recenti di Mercatale - densità molto bassa

1. Comprende tutta la fascia lungostrada dell'abitato di Mercatale, a Sud di via Piero della Francesca, dall'incrocio con la Pantaneto-Lippiano fino alla caserma dei carabinieri. È caratterizzato da un insediamento a densità molto bassa.

2. In tale ambito la residenza non potrà essere inferiore alla percentuale del 50% della Slp.

3. Oltre a quanto prescritto all'art. 132 sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

Art. 134 Ambito R3.2: tessuti recenti di Mercatale - densità bassa e fascia collinare

1. Comprende l'isolato attestato su via della Vigna a Mercatale, caratterizzato da un insediamento a bassa densità di villette isolate sul lotto, e gli isolati disposti ai due lati della via Piero della Francesca, in particolare quelli a ridosso della collina tra il polo scolastico, a ovest, e S. Frediano a sud-est.

2. In tale ambito la residenza non potrà essere inferiore alla percentuale del 80% della Slp.

3. Oltre a quanto stabilito al comma 5 dell'art. 132, sono ammessi anche interventi di addizione volumetrica, limitata al retro del lotto, mantenendo il numero dei piani preesistente, secondo i seguenti parametri quantitativi:

Il Rapporto di copertura finale non potrà comunque essere superiore al 50%.

4. Sono altresì ammessi interventi di sostituzione edilizia per i quali la Superficie lorda di pavimento ricostruita potrà essere equivalente a quella preesistente; dovranno essere rispettati gli allineamenti individuati nelle tavole "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione".

Art. 135 Sottosistema R4: insediamenti dello sviluppo recente in linea

1. Corrisponde alle strutture urbane di Pocaia e le Ville.

2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

3. Sono inoltre consentite le seguenti destinazioni d'uso per una percentuale complessivamente non superiore al 50%:

- attività commerciali, limitatamente a Tc1.

4. Salvo ove eventualmente diversamente indicato, non sono ammesse attività industriali ed artigianali.

5. Queste aree sono da assoggettare ad interventi di riqualificazione, orientati principalmente al mantenimento del principio insediativo: sono pertanto previsti interventi di ristrutturazione edilizia, con esclusione delle aree dove nelle tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sia riportato il riferimento esplicito ad un diverso tipo di intervento. Sono inoltre consentiti interventi di completamento secondo quanto indicato e riportato nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento e di attuazione" e di trasformazione, in conformità alle prescrizioni ed agli indirizzi dei Titoli IX, XIII, XIV, XV, XVI delle presenti norme.

6. La realizzazione di annessi a servizio della residenza all'interno delle singole aree di pertinenza è consentita nei limiti dei manufatti definiti all'art. 10 ai punti da l. a n., fermo restando quanto eventualmente stabilito in riferimento agli specifici interventi ammessi.

7. Il sottosistema R4 si articola nei seguenti ambiti:

  1. - R4.1: Le Ville - destinazione mista
  2. - R4.2: Pocaia lungostrada - destinazione mista
  3. - R4.3: Pocaia lungostrada
  4. - R4.4: fascia lungostrada di Pocaia e de le Ville e tessuti interni a bassa densità
  5. - R4.5: area collinare de le Ville
  6. - R4.6: nuclei ad impianto compatto.

Art. 136 Ambito R4.1: Le Ville - destinazione mista

1. Comprende tutti gli isolati attestati sulla S.S. 73 fino all'incrocio di questa con la S.P. 221. È un ambito caratterizzato da un impianto "a scacchiera" abbastanza ordinato, a bassa densità. Per quanto la funzione prevalente rimanga quella residenziale, sono presenti anche attività commerciali, servizi amministrativi e attrezzature di uso pubblico.

2. In questo ambito, oltre a quanto prescritto all'art. 135 sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

3. Oltre a quanto stabilito al comma 5 dell'art. 135, sono ammessi anche interventi di addizione volumetrica limitata al retro del lotto, mantenendo il numero dei piani preesistente, secondo i seguenti parametri quantitativi:

Il Rapporto di copertura finale non potrà comunque essere superiore al 50%.

4. Sono altresì ammessi interventi di sostituzione edilizia, secondo le prescrizioni dell'Abaco per il tipo residenziale 3 di cui all'art. 174; dovranno inoltre essere rispettati gli allineamenti eventualmente individuati nelle tavole "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione".

Art. 137 Ambito R4.2: Pocaia lungostrada - destinazione mista

1. Comprende gli isolati dell'area produttiva di Pocaia, caratterizzati dalla presenza di destinazioni miste.

2. In questo ambito, oltre a quanto prescritto all'art. 135 sono consentite le seguenti destinazioni d'uso, purché per una percentuale complessivamente non superiore al 60%:

3. Oltre a quanto stabilito al comma 5 dell'art. 135, sono ammessi anche interventi di addizione volumetrica, limitata al retro del lotto, , mantenendo il numero dei piani preesistente, secondo i seguenti parametri quantitativi:

Il Rapporto di copertura finale non potrà comunque essere superiore al 50%.

4. Sono altresì ammessi interventi di sostituzione edilizia per i quali la Superficie lorda di pavimento ricostruita potrà essere equivalente a quella preesistente; dovranno essere rispettati gli allineamenti individuati nelle tavole "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione".

Art. 138 Ambito R4.3: Pocaia lungostrada

1. Comprende gli isolati all'estremità Sud-Ovest di Pocaia, caratterizzati dalla presenza di usi misti in un tessuto di villette plurifamiliari di due-tre piani.

5. Oltre a quanto stabilito al comma 5 dell'art. 135, per la destinazione d'uso residenziale sono ammessi anche interventi di addizione volumetrica, limitata al retro del lotto, mantenendo il numero dei piani preesistente, secondo i seguenti parametri quantitativi:

Il Rapporto di copertura finale non potrà comunque essere superiore al 50%.

2. Sono altresì ammessi interventi di demolizione e ricostruzione, secondo le prescrizioni dell'Abaco per il tipo residenziale 4 di cui all'art. 175; dovranno inoltre essere rispettati gli allineamenti individuati nelle tavole "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione". In tal caso si prevede che l'intervento edilizio diretto sia attuato previa stipula di specifica convenzione per l'individuazione di una fascia lungo strada della profondità di 15 ml. da destinare a spazi aperti di uso pubblico o collettivo - marciapiedi e spazi pedonali, parcheggi, fermate del trasporto pubblico, verde ed alberature -.

Art. 139 Ambito R4.4: fascia lungostrada di Pocaia e le Ville e tessuti interni a bassa densità

1. È un ambito caratterizzato da una varietà di tessuti, non particolarmente ordinati; quelli attestati a ridosso della viabilità principale (la S.S. 73 e la S.P. 221) hanno una densità medio-bassa e la tipologia più diffusa è la villetta isolata su lotto, con un'ampia pertinenza nella zona est di Pocaia; quelli collocati in posizione interna sono caratterizzati da minore densità. Alcune parti, come il Ranco, si distinguono per particolare pregio dato dalla collocazione panoramica e dall'impianto insediativo.

2. Tale ambito è caratterizzato dalla residenza in maniera tendenzialmente esclusiva: la residenza non potrà comunque essere inferiore alla percentuale del 80% della Slp.

3. Oltre a quanto stabilito al comma 5 dell'art. 135, sono ammessi anche interventi di addizione volumetrica, mantenendo il numero dei piani preesistente, secondo i seguenti parametri quantitativi:

Il Rapporto di copertura finale non potrà comunque essere superiore al 50%.

4. Sono altresì ammessi interventi di sostituzione edilizia per i quali la Superficie lorda di pavimento ricostruita potrà essere equivalente a quella preesistente; dovranno essere rispettati gli allineamenti individuati nelle tavole "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione".

Art. 140 Ambito R4.5: area collinare de Le Ville

1. Comprende tutti gli isolati collocati in posizione collinare a le Ville, occupati in prevalenza da ville unifamiliari di medio-grandi dimensioni.

2. Tale ambito è caratterizzato dalla residenza in maniera tendenzialmente esclusiva: la residenza non potrà comunque essere inferiore alla percentuale del 80% della Slp.

3. Oltre a quanto stabilito al comma 5 dell'art. 135, sono ammessi anche interventi di addizione volumetrica limitata al retro del lotto, mantenendo il numero dei piani preesistente, secondo i seguenti parametri quantitativi:

Il Rapporto di copertura finale non potrà comunque essere superiore al 50%.

Art. 141 Ambito R4.6: nuclei ad impianto compatto

1. Riunisce tre aree interne, particolarmente dense e caratterizzate da tessuti poco ordinati; allo scopo di riqualificare tali contesti risultano auspicabili operazioni di riordino con ricomposizione volumetrica.

2. Tale ambito è caratterizzato dalla residenza in maniera tendenzialmente esclusiva: la residenza non potrà comunque essere inferiore alla percentuale del 80% della Slp.

3. Oltre a quanto stabilito al comma 5 dell'art. 135, sono ammessi anche interventi di sostituzione edilizia per i quali la Superficie lorda di pavimento ricostruita potrà essere equivalente a quella preesistente. In tali casi si prevede che gli interventi siano attuati attraverso Piano di Recupero.

titolo xiv il sistema dei luoghi centrali

Art. 142 Disposizioni generali

1. Fanno parte del sistema dei luoghi centrali i luoghi di incontro collettivo che attraggono flussi di persone, anche da grandi distanze, comprendendo con tale termine gli edifici, gli spazi scoperti, la viabilità al servizio dei luoghi centrali.

2. Nei luoghi centrali si ha concentrazione di servizi e di attività commerciali; sono i luoghi dello stare, dell'incontrarsi, del vedere e del divertimento e spesso assumono un ruolo ed un valore simbolico per l'intera collettività.

3. Il sistema dei luoghi centrali risulta suddiviso nei seguenti sottosistemi:

  1. - L1: luoghi centrali degli insediamenti di matrice storica;
  2. - L3: luoghi centrali dello sviluppo recente ordinato;
  3. - L4: luoghi centrali dello sviluppo recente in linea.

Art. 143 Sottosistema L1: luoghi centrali degli insediamenti di matrice storica

1. Sono spazi aperti ed edificati, quali piazze, musei, cinema o teatri, chiese, sedi istituzionali ed amministrative ed altri servizi di interesse collettivo che identificano il centro di Monterchi sia come luogo dello stare sia come riferimento per chi fruisce delle sue attrezzature; rappresentano a volte luoghi non connotati da una precisa destinazione, che possono ospitare molte attività differenti. Rappresentano i luoghi centrali di riferimento per l'intero territorio comunale.

2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

3. Gli usi caratterizzanti sono integrati dalle attività direzionali e commerciali localizzate nelle aree che si affacciano sui luoghi centrali.

4. In queste aree sono previsti interventi di mantenimento della situazione attuale e di potenziamento delle funzioni insediate.

Art. 144 Sottosistema L3: luoghi centrali dello sviluppo recente ordinato

1. Si tratta in particolare di servizi e attrezzature di interesse collettivo, come il polo scolastico ed il complesso sportivo di Mercatale, entrambi dotati di aree verdi attrezzate. Ad essi, collegati dal nuovo percorso pedonale lungo il torrente, si aggiungono piazza San Frediano, lo slargo pavimentato lungo via Piero della Francesca e la "piazza" in fondo a via Puletti, lungo il Cerfone, dalla quale si accede al parco. Sono spazi che caratterizzano Mercatale come luogo delle attrezzature e dei servizi di interesse pubblico.

2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

3. Gli usi caratterizzanti sono integrati dalle attività direzionali e commerciali localizzate nelle aree che si affacciano sui luoghi centrali.

4. In queste aree sono previsti interventi di mantenimento della situazione attuale e di potenziamento delle funzioni insediate.

Art. 145 Sottosistema L4: luoghi centrali dello sviluppo recente in linea

1. Si tratta di spazi aperti ed edificati, quali piazze, chiese, centri direzionali ed altri servizi di interesse collettivo che vanno ad integrare in maniera puntuale, a Pocaia ed a le Ville, la dotazione di servizi e infrastrutture del Comune di Monterchi. In questo sottosistema le superfici verdi sono piuttosto ridotte, se si eccettuano le attrezzature sportive.

2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

3. In queste aree sono previsti interventi di mantenimento della situazione attuale e di potenziamento delle funzioni insediate.

titolo xv il sistema della produzione

Art. 146 Disposizioni generali

1. Fanno parte del sistema della produzione i luoghi dedicati alle lavorazioni industriali, artigianali ed alle attività terziarie, comprendendo con tale termine gli edifici, gli spazi scoperti, la viabilità, al servizio della produzione.

2. Il sistema della produzione é caratterizzato dai seguenti usi principali:

3. Il sistema della produzione risulta suddiviso in due sottosistemi:

  1. - P3: produzione nello sviluppo recente ordinato
  2. - P4: produzione nello sviluppo recente in linea.

Art. 147 Sottosistema P3: produzione nello sviluppo recente ordinato

1. Sono le aree dove le attività produttive sono quasi esclusive e corrispondono ad insediamenti a volte di dimensioni rilevanti, anche coincidenti con un'unica attività, esito spesso di strumenti di pianificazione attuativa; essi rappresentano i capisaldi del sistema produttivo. Nell'area a nord della S.P. n. 42 Pantaneto-Lippiano, in località Pantaneto, la zona produttiva si sviluppa lungo la strada ed è caratterizzata da lotti ampi, parzialmente occupati da capannoni di grandi dimensioni; nell'area a sud sono presenti due impianti che occupano il lotto in profondità.

2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

3. Queste aree sono da assoggettare ad interventi di riqualificazione e di completamento: sono pertanto previsti interventi di ristrutturazione edilizia e di nuova edificazione secondo quanto indicato e riportato nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento e di attuazione".

4. Sono ammessi inoltre interventi di addizione volumetrica non assimilata alla ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia nel rispetto dei seguenti parametri:

5. Nelle nuove aree destinate ad attività industriali e artigianali e negli interventi di ampliamento, completamento e trasformazione di insediamenti industriali e artigianali, qualora la superficie coperta da realizzare sia superiore a 500 mq. le acque meteoriche intercettate dalle coperture dovranno essere recapitate in appositi bacini di accumulo temporaneo (vasche volano) evitando il convogliamento diretto in fognatura e/o la dispersione casuale nelle zone limitrofe

Art. 148 Sottosistema P4: produzione nello sviluppo recente in linea

1. La mescolanza funzionale connota alcune aree produttive, come quella di Pocaia, in cui alle funzioni artigianali, produttive e in taluni casi anche commerciali, si mescola l'uso residenziale; la zona è caratterizzata da lotti ampi per lo più occupati da capannoni industriali di grande dimensione, con una dotazione piuttosto rilevante di spazi di sosta concentrati in un ampio parcheggio a raso.

2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

3. Sono inoltre consentite le seguenti destinazioni d'uso per una percentuale complessivamente non superiore al 30%:

4. Queste aree sono da assoggettare ad interventi di riqualificazione e di completamento: sono pertanto previsti interventi di ristrutturazione edilizia e di nuova edificazione secondo quanto indicato e riportato nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento e di attuazione".

5. Sono ammessi inoltre interventi di addizione volumetrica non assimilata alla ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia nel rispetto dei seguenti parametri:

titolo xvi il sistema della mobilità

Art. 149 Disposizioni generali

1. Fanno parte del sistema della mobilità i tracciati stradali che costituiscono la rete principale urbana, con esclusione quindi della viabilità locale di distribuzione interna ai singoli sistemi.

2. Il sistema della mobilità é caratterizzato dai seguenti usi principali:

3. Il sistema della mobilità (M) si articola nei seguenti sottosistemi:

  1. - M1: strade di attraversamento
  2. - M2: strade di collegamento principali
  3. - M3: strade di penetrazione
  4. - M4: rete dei percorsi pedonali, ciclabili e dei sentieri per il tempo libero.

Art. 150 Sottosistema M1: strade di attraversamento

1. Gli assi di appartenenza sono:

2. La viabilità di attraversamento ha ruolo di collegamento tra il territorio comunale e la viabilità nazionale principale, garantendo elevati standard qualitativi e di sicurezza.

3. Sulla base del Codice della strada il sottosistema M1 tendenzialmente corrisponde alle infrastrutture definite come Strade extraurbane secondarie in parte in ambito urbano; gli assi che appartengono al sottosistema non sono totalmente corrispondenti a tali indicazioni, ma devono fare riferimento ai seguenti elementi ai quali tendenzialmente dovranno uniformarsi:

4. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

5. Sono altresì consentiti:

6. Su tali strade sono ammesse le seguenti componenti di traffico:

  1. - a - movimenti di autoveicoli privati;
  2. - b - movimenti di autoveicoli in servizio pubblico, con fermate di linea;
  3. - p - movimento e sosta di pedoni.

7. Per i mezzi pubblici è prevista la realizzazione di piazzole di fermata o eventuale corsia riservata.

8. Per i mezzi privati è ammessa la sosta su spazi separati con immissioni ed uscite concentrate.

9. È ammesso il transito pedonale solo su marciapiedi protetti; è escluso il transito ciclabile, se non previsto in sede propria, salvo i casi nei quali i relativi percorsi protetti siano attuati sui marciapiedi.

10. È consentita, lungo i tracciati appartenenti al sottosistema M1 ad eccezione del tratto della S.S. di Monterchi n. 221 da Mercatale in direzione Città di Castello, l'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti, in conformità a quanto prescritto dalle normative vigenti ed in particolare dal Piano Regionale in materia di distribuzione stradale di carburante per autotrazione; sono comunque escluse le aree ricadenti all'interno dei sistemi R ed L e le aree di tutela paesistica - indicate come E3 ed E4 -. Tali impianti dovranno essere realizzati tenendo conto delle precisazioni di cui al successivo art. 192.

11. I tratti eventualmente interessati dal proseguimento della realizzazione del progetto della S.G.C. E78 "Due Mari" dovranno conformarsi alle caratteristiche definite dal Codice della strada per le Strade extraurbane principali; si dovrà in tal caso fare riferimento ai seguenti elementi:

12. Il sottosistema M1 comprende il seguente ambito:

Art. 151 Ambito M1.a: il sistema viario de Le Ville

1. Gli assi di appartenenza sono:

2. Il sistema ha un ruolo di attraversamento e collegamento con la viabilità principale e di penetrazione del centro abitato, garantendo l'accesso e la distribuzione interna nell'abitato de le Ville, ed assicurando buoni standard qualitativi e di sicurezza; tali assi devono fare riferimento ai seguenti elementi ai quali tendenzialmente dovranno uniformarsi:

3. Non è consentita l'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti.

Art. 152 Sottosistema M2: strade di collegamento principali

1. Gli assi di appartenenza sono:

2. La viabilità di collegamento principale ha un ruolo di collegamento tra la viabilità di attraversamento ed il territorio extra-comunale, garantendo elevati standard qualitativi e di sicurezza.

3. Sulla base del Codice della strada il sottosistema M2 tendenzialmente corrisponde alle infrastrutture definite come Strade extraurbane secondarie in parte in ambito urbano; gli assi che appartengono al sottosistema non sono totalmente corrispondenti a tali indicazioni, ma devono fare riferimento ai seguenti elementi ai quali tendenzialmente dovranno uniformarsi:

4. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

5. Sono altresì consentiti:

6. Su tali strade sono ammesse le seguenti componenti di traffico:

7. Per i mezzi pubblici è prevista la realizzazione di piazzole di fermata o eventuale corsia riservata.

8. Per i mezzi privati è ammessa la sosta su spazi separati con immissioni ed uscite concentrate.

9. È escluso il transito ciclabile, se non previsto in sede propria, salvo i casi nei quali i relativi percorsi protetti siano attuati sui marciapiedi.

10. È consentita, lungo i tracciati appartenenti al sottosistema M2, ad eccezione del tratto urbano della S.P. n. 42 Pantaneto-Lippiano da Mercatale a La Reglia, l'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti, in conformità a quanto prescritto dalle normative vigenti ed in particolare dal Piano Regionale in materia di distribuzione stradale di carburante per autotrazione; sono comunque escluse le aree ricadenti all'interno dei sistemi R ed L e le aree di tutela paesistica - indicate come E3 ed E4 -. Tali impianti dovranno essere realizzati tenendo conto delle precisazioni di cui al successivo art. 192.

Art. 153 Sottosistema M3: strade di penetrazione

1. Gli assi di appartenenza sono costituiti dalle principali strade delle colline:

2. La viabilità di penetrazione ha un ruolo di collegamento con i principali aggregati di crinale e nuclei sparsi di Monterchi, garantendo buoni standard qualitativi e di sicurezza.

3. Sulla base del Codice della strada il sottosistema M3 tendenzialmente corrisponde alle infrastrutture definite come Strade locali extraurbane; gli assi che appartengono al sottosistema devono fare riferimento ai seguenti elementi ai quali tendenzialmente dovranno uniformarsi:

4. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

5. Sono altresì consentiti:

6. Su tali strade sono ammesse le seguenti componenti di traffico:

  1. - a - movimenti di autoveicoli privati;
  2. - b - movimenti di autoveicoli in servizio pubblico, con fermate di linea;
  3. - p - movimento e sosta di cicli e pedoni.

7. Per i mezzi pubblici è prevista la realizzazione di piazzole di fermata.

8. Per i mezzi privati è ammessa la sosta su spazi separati con immissioni ed uscite concentrate.

9. Non è consentita, lungo i tracciati appartenenti al sottosistema M3, l'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti.

Art. 154 Sottosistema M4: rete dei percorsi pedonali, ciclabili e dei sentieri per il tempo libero

1. Si tratta di tracciati rilevanti per usi promiscui, cioè sia ai fini della produzione agricola e forestale - come in origine - sia per itinerari escursionistici e del tempo libero in generale, e comprende tracciati storici e di interesse paesistico. Tali assi appartengono a diverse tipologie e tematizzazioni, alle quali corrispondono funzioni e sistemazioni differenti, come specificato in riferimento ai singoli ambiti.

2. Per tali percorsi dovranno essere messi a punto progetti complessivi, relativi ad un singolo tracciato o a più tracciati contigui, che prevedano la riqualificazione di situazioni non ottimali e la riapertura di eventuali tratti attualmente chiusi. Tali progetti dovranno altresì individuare i servizi necessari e gli elementi di supporto, dando priorità in ogni caso al recupero o alla riqualificazione di strutture e manufatti esistenti.

3. Particolare attenzione dovrà essere riservata alla progettazione ed alla definizione dei materiali - anche in riferimento a quanto precisato all'art. 185 delle presenti norme - e delle caratteristiche delle sezioni dei tracciati ad esempio con la predisposizione di filari di alberi per fornire un'adeguata ombreggiatura e l'introduzione di opportuna segnaletica stradale e turistica.

4. I progetti di cui al comma 2 dovranno essere realizzati mediante piano attuativo di iniziativa pubblica o privata o mediante progetti di opera pubblica.

5. Il sottosistema M4 si articola nei seguenti ambiti:

  1. - M4.1: percorsi urbani
  2. - M4.2: percorsi di fondovalle
  3. - M4.3: percorsi di collegamento tra crinali
  4. - M4.4: strade di bosco.

Art. 155 Ambito M4.1: percorsi urbani

1. La rete urbana collega il campo sportivo di Mercatale con il fianco est della collina di Monterchi e prosegue lungo il torrente Cerfone fino alle scuole. Questo tracciato è pensato prioritariamente per pedoni e biciclette, con l'obiettivo di rafforzare i collegamenti all'interno del tessuto urbano in alternativa all'uso dell'auto privata per coprire piccole distanze.

Art. 156 Ambito M4.2: percorsi di fondovalle

1. I percorsi nei fondovalle dei torrenti si sviluppano prevalentemente su terreni pianeggianti e sono adatti quindi a qualunque tipo di utenza, specialmente a piedi e in bicicletta; sono in gran parte già sistemati, con filari di alberi a fianco del tracciato.

Art. 157 Ambito M4.3: percorsi di collegamento tra crinali

1. I sentieri lungo i crinali o di collegamento tra crinali sono caratterizzati da forti pendenze, con solo brevi tratti su terreno pianeggiante; essi costituiscono una piacevole alternativa alla viabilità carrabile in particolare per le mountain bike e per le motocicli.

Art. 158 Ambito M4.4: strade di bosco

1. Corrispondono a sentieri esistenti che forniscono l'opportunità di conoscere i boschi di Monterchi e sono particolarmente adatti agli amanti del trekking.

 

Piè di pagina: i link segnalano aderenza agli standard, utilizzo di Fogli di Stile CSS e attenzione alle istanze di accessibilità dell'informazione.
Clicca sul link seguente per controllare l'aderenza allo Standard XHTML di questa pagina; il secondo per testare la correttezza della sintassi del Foglio di Stile e il terzo link per andare al sito del World Wide Web Consortium e leggere le indicazioni per la pubblicazione di contenuto web accessibile a tutti.
Pagina realizzata in codice valido XHTML 1.0 | Foglio di stile CSS valido W3C | Bollino con la scritta "Accessibilità"  |  Copyright ® 2007 LDP Progetti GIS  |  www.ldpgis.it  |  helpdesk@ldpgis.it