Sistema Informativo Territoriale del Comune di Monterchi

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Regolamento Urbanistico
Norme tecniche di attuazione
titolo v fattibilità geologica

Art. 17 Fattibilità geologica

1. In riferimento alla D.C.R. 12/02/1985, la definizione delle classi di fattibilità deriva dalla sovrapposizione della carta della pericolosità e delle destinazioni d'uso previste dal presente Regolamento Urbanistico.

2. Sulla base delle classi di fattibilità, delle problematiche geomorfologiche, geotecniche ed idrauliche, vengono date una serie di prescrizioni tecniche riguardanti le indagini geognostiche di dettaglio da eseguirsi sia in fase di progettazione dei Piani Attuativi, sia in fase di interventi diretti ed inerenti alle tipologie fondazionali e alle modalità d'esecuzione degli stessi interventi; per l'elaborazione delle carte di fattibilità e delle prescrizioni relative alle singole aree di previsione urbanistica è stato fatto riferimento agli studi geologici e alle carte tematiche di base elaborate a supporto del Piano Strutturale, integrate da una serie di verifiche puntuali delle caratteristiche topografiche, geologiche, geomorfologiche, idrauliche e geotecniche; in particolare per ogni area di previsione è stata redatta una scheda contenente le caratteristiche generali dell'area ed elaborata una carta della fattibilità in scala 1:1000 e 1:2.000 ridefinendo con maggior dettaglio laddove necessario le classi di pericolosità in scala corrispondente.

3. Le aree di previsione per le quali è stata redatta apposita scheda sono quelle appartenenti al sistema insediativo, gli aggregati e le schede degli insediamenti di valore storico artistico in ambito periurbano ed extraurbano e le Aree di trasformazione.

4. Per le prescrizioni relative alla fattibilità geologica degli interventi, nonché alle disposizioni specifiche delle singole schede, si fa riferimento ai contenuti della "carta della fattibilità e dello Studio Geologico-Tecnico di supporto al PRG - RU", che risultano parte integrante delle presenti norme.

5. Per le aree di previsione ricadenti nel territorio aperto ed interne ai centri abitati, per le quali non è stata redatta la scheda di fattibilità, è stato realizzato un Abaco della Fattibilità con indicata per tipologia di intervento la classe di fattibilità ricavabile in funzione della classe di pericolosità attribuita, sia per quelle previsioni di piano e/o tipologie di intervento ammesse dal Regolamento Urbanistico come possibili ma non fisicamente definite nelle quantità e nella localizzazione sia per quelle destinazioni definite di "basso impatto" (interventi di modesta entità ammessi sul patrimonio edilizio esistente, aree a verde di corredo, ampliamenti di tratti di esistente viabilità, ecc.); in tali contesti inoltre vengono di seguito date una serie di prescrizioni tecniche e di disposizioni sulle indagini geognostiche da effettuare per gli eventuali interventi diretti, in relazione alle classi di pericolosità.

6. Nelle zone classificate a pericolosità bassa (classe 2) ogni intervento di nuova edificazione, ristrutturazione edilizia eccedente la manutenzione ordinaria e straordinaria con la riorganizzazione di spazi interni senza variazioni di volume, realizzazione di locali interrati o seminterrati (servizi tecnologici, garage, locali ad uso condominiale) sotto il fabbricato o nel resede di pertinenza, demolizione e ricostruzione dei volumi esistenti, ampliamento o sopraelevazione, realizzazione di nuove infrastrutture viarie e/o sbancamento e riporto terra dovrà essere redatto previa indagine geognostica sui terreni di fondazione ai sensi del D.M. 11/03/1988; le indagini dovranno essere mirate alla ricostruzione litostratigrafica, alla caratterizzazione geotecnica dei terreni e alla determinazione della profondità della falda e delle escursioni della stessa; per consentire un'idonea scelta progettuale dovranno essere effettuate valutazioni delle portanze e dei relativi cedimenti fondazionali; per quanto riguarda la regimazione delle acque superficiali dovranno inoltre essere valutate le opere necessarie al loro corretto deflusso; i programmi di indagini geotecniche dovranno essere redatti sulla base della complessità del sottosuolo, sullo stato delle conoscenze della zona in esame, sulle dimensioni e le caratteristiche strutturali delle opere da realizzare; le profondità delle indagini dovranno inoltre essere estese alla parte di sottosuolo che viene influenzata dai carichi trasmessi dalle strutture di progetto; i mezzi d'indagine per la caratterizzazione dei terreni possono essere sia diretti che indiretti: tra i diretti ricordiamo i saggi con escavatore meccanico e i sondaggi a carotaggio continuo, tra gli indiretti le prove penetrometriche statiche e/o dinamiche, le prospezioni sismiche e i sondaggi elettrici verticali.

7. Nelle aree a pericolosità geologica media (classe 3) ogni intervento di nuova edificazione, ristrutturazione edilizia eccedente la manutenzione ordinaria e straordinaria con la riorganizzazione di spazi interni senza variazioni di volume, realizzazione di locali interrati o seminterrati (servizi tecnologici, garage, locali ad uso condominiale) sotto il fabbricato o nel resede di pertinenza, demolizione e ricostruzione dei volumi esistenti, ampliamento o sopraelevazione, realizzazione di nuove infrastrutture viarie e/o sbancamento e riporto terra o in condizioni tali da poter alterare la stabilità del versante (aree interessate da coltri detritiche di paleofrane o su versanti rocciosi acclivi con giacitura a franapoggio degli strati) è ammesso sulla base di studi finalizzati alla caratterizzazione litostratigrafica e geomeccanica dei terreni, alla valutazione delle problematiche di liquefazione dei terreni in relazione agli interventi previsti, all'impiego di particolari tipologie fondazionali. Le indagini geognostiche dovranno essere estese ad un adeguato intorno e per i fronti di scavo dovrà essere calcolata la pendenza idonea ad evitare eventuali alterazioni della stabilità geomorfologica dell'area d'intervento.

8. Nelle aree a pericolosità geologica elevata (classe 4) sono previste due diverse condizioni che fanno riferimento rispettivamente ad aree con indizi di evoluzione (attive) oppure ad aree senza indizi di evoluzione (quiescenti e/o stabilizzate).

9. Nelle aree a pericolosità idraulica elevata (classe 4i) attestata dagli studi del P.A.I. (tav. 7.1 del Piano Strutturale) non sono consentite allo stato attuale nuove costruzioni; la mancanza di modelli idraulici di riferimento e di dati riferiti alle zonazioni in funzione dei tempi di ritorno stabiliti evidenzia che non sono state predisposte soluzioni in grado di dimostrare ed assicurare il raggiungimento di un livello di sicurezza di fasce specifiche senza alterare il livello di rischio delle aree adiacenti. Eventuali proposte e/o richieste edificatorie dovranno essere supportate da uno studio idraulico con tempi di ritorno duecentennali volto a definire le aree di esondazione del corso d'acqua. Gli studi idraulici e le zonazioni dovranno essere sottoposte all'Approvazione dell'Autorità Idraulica Competente (Provincia di Arezzo) che dovrà coordinare le richieste autorizzative degli organi territoriali di controllo idraulico di grado superiore, rispettivamente dell'Ufficio Regionale Tutela dell'Acqua e Territorio e di Autorità di Bacino del Fiume Tevere.

10. Nelle aree a pericolosità idraulica media (classe 3i) ed elevata (classe 4i) diversa da quella di cui al punto precedente ogni intervento edilizio è subordinato alla verifica idraulica con tempi di ritorno duecentennali volta a definire le aree di esondazione, a dimostrare ed assicurare il raggiungimento di un livello di sicurezza dei luoghi di intervento senza alterare il livello di rischio delle aree adiacenti.

11. Nelle aree a pericolosità idraulica media (classe 3i) ed elevata (classe 4i) sono consentiti gli interventi riassunti nell'Abaco della Fattibilità Idraulica (per il Tessuto Aperto e per il Tessuto Storico) oltre a quelli indicati nelle schede di fattibilità per le altre zonizzazioni.

Art. 18 Classe 1: fattibilità senza particolari limitazioni

1. In questa classe sono stati inseriti gli interventi che comportano livelli di rischio irrilevante, corrispondenti alla realizzazione di zone a verde pubblico e privato privo di infrastrutture, di percorsi pedonali e ciclabili ed aree a verde di corredo alla viabilità, anche se ricadenti in zone classificate a pericolosità media ed alta.

2. In questi casi gli interventi previsti dallo strumento urbanistico sono attuabili senza particolari condizioni, purché non venga alterata la morfologia del territorio ed in modo particolare la regimazione delle acque superficiali.

Art. 19 Classe 2: fattibilità con normali vincoli

1. In questa classe sono stati inseriti gli interventi che comportano livelli di rischio basso raggiungibili in aree non sufficientemente note, anche se ipotizzabili a bassa pericolosità (classe 2), corrispondenti a ristrutturazioni edilizie senza significativi incrementi volumetrici o di carichi, a nuova edificazione, a realizzazione di nuove infrastrutture viarie, realizzazione di parcheggi e sistemazione a verde, sistemazione a verde non attrezzato in aree a rischio elevato.

2. Per gli interventi ricadenti in tale classe è prescritta l'esecuzione di un'idonea indagine geognostica ai sensi del D.M. 11/03/1988, mirata alla definizione delle caratteristiche litostratigrafiche e fisico-meccaniche dei terreni di fondazione ed alla valutazione delle portanze e dei relativi cedimenti fondazionali.

3. Nel caso specifico di zone con destinazione a verde ricadenti in aree a rischio elevato, le indagini geognostiche dovranno essere finalizzate alla progettazione di interventi di riduzione del rischio, comprendenti movimenti terra tali da migliorare la stabilità dei versanti ed opere di regimazione delle acque superficiali.

Art. 20 Classe 3: fattibilità condizionata

1. In questa classe sono stati inseriti gli interventi che comportano livelli di rischio medio-alto in zone ricadenti in classe 3 e 3i di pericolosità geologica ed idraulica, corrispondenti a nuova edificazione, a ristrutturazione edilizia con significativi incrementi di volume e di carichi, a demolizioni e ricostruzioni e a realizzazione di nuove infrastrutture viarie.

2. In tali aree la fattibilità degli interventi è condizionata all'esecuzione di indagini geologico-tecniche di dettaglio a livello di Piano Attuativo.

3. In particolare il progetto del Piano Attuativo dovrà essere redatto sulla base di studi geognostici a livello di area complessiva, finalizzati alla caratterizzazione litostratigrafica e geomeccanica dei terreni, alla valutazione delle problematiche di stabilità dei versanti in relazione agli interventi previsti e alla definizione delle opere necessarie alla bonifica degli eventuali dissesti presenti nell'area e alla corretta regimazione delle acque superficiali.

4. Nelle zone a pericolosità idraulica 3i, dovranno essere definiti tramite studi idraulici specifici le quote di massima inondazione per piene con tempi di ritorno duecentennali; la fattibilità degli interventi edilizi previsti è condizionata alla realizzazione delle disposizioni elencate al comma 10 del precedente art. 17 per la messa in sicurezza idraulica dell'area.

Art. 21 Classe 4: fattibilità limitata

1. In questa classe sono da inserire quelle previsioni urbanistiche ad elevato grado di vulnerabilità (destinazioni per servizi essenziali e per strutture di utilizzazione pubblica ad elevata concentrazione) ricadente nella classe di pericolosità geologica media e le infrastrutture viarie, le ristrutturazioni del patrimonio edilizio esistente con modesti ampliamenti di Slp, ricadenti in aree a pericolosità elevata.

2. In queste aree, già a livello di strumento urbanistico generale, dovranno essere previste specifiche indagini geognostiche mirate alla definizione dei problemi evidenziati e alla progettazione degli interventi di consolidamento e bonifica, o all'adozione di tecniche fondazionali particolari.

3. In particolare qualora l'Amministrazione Comunale intenda sostenere scelte di utilizzazione edilizia in aree ricadenti nella classe 4 di fattibilità dovranno essere allegati il progetto di massima degli interventi di bonifica e consolidamento, un'indicazione dei costi necessari per tali interventi e dei metodi di controllo e tempi necessari alla verifica degli effetti dell'intervento stesso.

4. Nelle zone a pericolosità idraulica 4i, dovranno essere definiti tramite studi idraulici specifici le quote di massima inondazione per piene con tempi di ritorno duecentennali; la fattibilità degli interventi edilizi previsti è condizionata alla realizzazione delle disposizioni elencate ai comma 9 e 10 del precedente art. 17 per la messa in sicurezza idraulica dell'area.

 

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